Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Quali sono le norme nazionali in vigore in materia di sicurezza dei prodotti di consumo - Esistono differenze a seconda dei tipi di prodotto?

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, garantisce la conformità e la sicurezza dei prodotti destinati al consumatore finale e non, attraverso azioni di vigilanza sulle merci già immesse sul mercato e su quelle importate dai Paesi extraUE che, in base alle previsioni dell’art. 25 del Regolamento comunitario 2019/1020, vengono sottoposte a fermo doganale.

Il Ministero:

  • opera in materia di conformità e sicurezza dei prodotti con riguardo a:
    • giocattoli (D.Lgs. 54/2011);
    • prodotti elettrici a bassa tensione (D.Lgs. 86/2016);
    • dispositivi di protezione individuali (DPI) (D.Lgs. 17/2019);
    • prodotti che possono causare perturbazioni elettromagnetiche (D.Lgs. 80/2016);
    • attrezzature a pressione (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 e s.m.i /D.Lgs. 26/2016);
    • recipienti semplici a pressione (D.Lgs. 311/91);
    • apparecchi che bruciano carburanti gassosi (L. 1083/1971 e s.m.i );
    • prodotti da costruzione (D.Lgs. 106/2017);
    • macchine (D.Lgs. 17/2010);
    • imbarcazioni da diporto e moto d'acqua (D.Lgs. 5/16);
    • ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (D.P.R. 162/99);
    • apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (D.Lgs. 85/16).
  • opera, inoltre, in materia della sicurezza generale dei prodotti secondo la Direttiva (CE) 2001/95 in base al D.Lgs. 206/2005 (Parte IV, Titolo I, del Codice del Consumo).

DIRETTIVA 2014/35/UE

(D.Lgs. n. 86 del 19 maggio 2016)

Materiale elettrico

La direttiva 2014/35/UE, relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro certi limiti di tensione, è recepita con il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86. Tale decreto fissa i requisiti essenziali di sicurezza che deve avere il materiale elettrico per poter essere messo a disposizione sul mercato UE, così da offrire un elevato grado di protezione della salute, delle persone e degli animali domestici.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua, ad esclusione dei seguenti materiali e fenomeni:

  1. materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  2. materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
  3. parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  4. contatori elettrici;
  5. basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
  6. dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
  7. disturbi radioelettrici;
  8. materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
  9. kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del loro materiale elettrico, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'Allegato I. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'Allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato III.

Qualora la conformità del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'Allegato I sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

DIRETTIVA 2014/30/UE

(D.Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 194 e s.m.i)

Compatibilità elettromagnetica

La direttiva 2014/30/UE, relativa alla compatibilità elettromagnetica, è recepita con il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80. Tale decreto modifica il precedente decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 di attuazione della direttiva 2004/108/CE.

Il D.Lgs. 80/2016 riguarda l’idoneità di un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in tale ambiente. Per apparecchio si intende ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione del mercato come unità funzionale indipendente, destinato all'utilizzatore finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi: 1) i componenti o sottounità destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utilizzatore finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni; 2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse.

All’atto dell’immissione dei loro apparecchi sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all’Allegato I. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’Allegato II o all’Allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 14.

Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

DIRETTIVA 2014/68/UE

(D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 e s.m.i.)

Attrezzature a pressione

La direttiva 2014/68/UE, relativa alle attrezzature a pressione, è recepita con il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 che integra il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE.

La direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva le ipotesi di cui all’art. 2, comma 2.

Le attrezzature a pressione sono classificate in categorie secondo criteri di pericolo crescente e a seconda del fluido contenuto (gas comburenti, liquidi infiammabili, generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 gradi centigradi ecc.).

Le procedure di valutazione della conformità da applicare variano modulo a seconda della categoria a cui appartiene l’attrezzatura a pressione (art. 14).

DIRETTIVA 2014/29/UE

(D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311 e s.m.i.)

Recipienti semplici a pressione

Il decreto si applica ai recipienti saldati fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla fiamma, di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche:

  1. le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
  2. il recipiente è costituito: da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica; oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
  3. la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;
  4. la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 ›C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 ›C per i recipienti in acciaio e 100 C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosità può causare una emissione di radioattività, quelli appositamente previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili, nonché gli estintori.

All’atto dell’immissione sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I e preparano la documentazione tecnica di cui all’Allegato II ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 13. Qualora la conformità sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE e le iscrizioni di cui all’Allegato III, punto 1.

DIRETTIVA 2006/42/CE

(D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010)

Macchine

La Direttiva 2006/42/CE, comunemente nota come Direttiva Macchine, recepita in Italia con il d.lgs. 17/2010, si applica ai seguenti prodotti:

  • macchine propriamente dette,
  • attrezzature intercambiabili,
  • componenti di sicurezza,
  • accessori di sollevamento,
  • catene funi e cinghie,
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine.

Sono invece esclusi:

  • i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio,
  • le attrezzature per i parchi giochi,
  • le macchine progettate o utilizzate per uso nucleare,
  • le armi,
  • i veicoli a motore,
  • i mezzi di trasporto per via aerea, via navigabile o su rete ferroviaria escluse le macchine installate su tali veicoli,
  • le navi e le piattaforme off-shore,
  • le macchine installate a bordo delle navi,
  • le macchine ad uso militare o per il mantenimento dell'ordine,
  • le macchine per fini di ricerca temporaneamente utilizzate nei laboratori,
  • gli ascensori nelle miniere,
  • le macchine per lo spostamento degli artisti durante le rappresentazioni,
  • i prodotti elettrici che ricadono nella direttiva 2006/95/CE,
  • le apparecchiature elettriche ad alta tensione.

La definizione di macchina prevede:

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
  • insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
  • insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
  • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'Allegato I e che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile nonché fornisce le informazioni necessarie, espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12, redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A da accompagnare alla macchina e appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.

REGOLAMENTO 2016/426/UE

(Legge n. 6 dicembre 1971, n. 1083 e s.m.i)

Apparecchi che bruciano carburanti gassosi

Il Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi definisce i requisiti essenziali di sicurezza per la fabbricazione e le procedure di valutazione della conformità di qualsiasi apparecchio ed accessorio che nel suo uso normale brucia carburante gassoso per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori. Il presente regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente:

  1. all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
  2. all'uso su aerei e ferrovie;
  3. a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.

All'atto dell'immissione dei loro apparecchi e accessori sul mercato o del loro utilizzo a fini propri, i fabbricanti garantiscono che essi sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed effettuano o fanno effettuare la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 14. Se, con la procedura di cui al primo comma, è stata dimostrata la conformità di un apparecchio o di un accessorio ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono il marchio CE.

DIRETTIVA 2001/95/CE

(D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005)

Codice del consumo

Il D.Lgs. n. 206/2005 “Codice del consumo”, che ha recepito nella parte IV “Sicurezza e qualità” (Titolo I “Sicurezza dei prodotti”) la Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, si applica a tutti i prodotti destinati al consumatore fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che siano nuovi, usati o rimessi a nuovo (fatta eccezione per i prodotti usati forniti come pezzi d'antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione).

L’obiettivo è garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione degli elementi di cui all’art. 103.

La normativa ha carattere orizzontale in quanto si applica per gli aspetti e i rischi non coperti da specifiche disposizioni emanate a livello europeo (norme di armonizzazione dell’UE).

La normativa disciplina, inoltre:

  • gli obblighi del produttore e del distributore (art.104);
  • la presunzione di sicurezza di un prodotto (art.105);
  • la tipologia di misure restrittive che le Autorità di vigilanza possono adottare (art.107);
  • gli strumenti con cui assicurare una valida ed efficace azione di sorveglianza sul mercato (art.109) e
  • le modalità di notifica e di scambio di informazioni delle misure adottate per limitare la circolazione di prodotti che presentano un rischio grave attraverso il sistema Rapex/Safety Gate (art.110).

DIRETTIVA 2009/48/CE

(D.Lgs. n. 54 dell’11 aprile 2011)

Giocattoli

Il D.Lgs. n. 54/2011 di recepimento della Direttiva 2009/48/UE si applica ai prodotti progettati, in modo esclusivo o meno, per essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (art. 2), ad eccezione di:

  • attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
  • macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
  • veicoli-giocattolo con motore a combustione;
  • macchine a vapore giocattolo e fionde e catapulte.

L’Allegato I contiene un elenco dei prodotti che non sono considerati giocattoli ed esclusi dall’applicazione del decreto in argomento.

Il decreto disciplina:

  • i requisiti essenziali di sicurezza (avvertenze e di istruzioni d’uso);
  • i requisiti specifici di sicurezza indicati all’Allegato II (proprietà fisico-meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche igiene e radioattività);
  • la presunzione di conformità dei giocattoli (art. 15);
  • la valutazione di sicurezza e le procedure che deve osservare il fabbricante per valutare la conformità di un giocattolo (art.16).

Il rispetto di tali requisiti è dichiarato dal fabbricante del giocattolo attraverso l’emissione della dichiarazione UE di conformità con la quale si assume la responsabilità della valutazione di conformità del giocattolo e la apposizione della marcatura CE. Gli operatori economici (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore) devono rispettare gli obblighi indicati dagli artt. 3-8, la cui inosservanza comporta l’emissione da parte dell’Autorità di vigilanza del mercato delle misure restrittive indicate all’art. 30 (richiesta di conformazione, divieto di commercializzazione e ritiro o richiamo dal mercato) proporzionate alla gravità della violazione commessa con irrogazione da parte delle Camere di commercio delle corrispondenti sanzioni pecuniarie.

REGOLAMENTO (UE) 425/2016

(D.Lgs. n. 17 del 19 febbraio 2019)

Dispositivi di Protezione Individuale

Il D.Lgs. n. 475/92 modificato dal D.Lgs. n. 17/2019 ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 425/2016 sui Dispositivi di protezione Individuale (DPI). Il Regolamento è direttamente applicabile e si applica a quei dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.

Sono esclusi i Dispositivi di Protezione Individuale usati:

  • dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
  • per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
  • per l’uso privato per proteggersi da: condizioni atmosferiche non estreme o dall’umidità e dall’acqua durante la rigovernatura;
  • da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori

I DPI devono rispettare i requisiti essenziali di sicurezza indicati all’Allegato II del Reg. (UE) 425/2016;

All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato II. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'Allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19.

Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16. I DPI possono essere di I, II e III categoria in base al rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere (Allegato I del Reg. 425/2016/UE).:

  • I categoria - Rischi minimi,
  • II categoria - Rischi diversi dalla I e III categoria,
  • III categoria- Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili.

Le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le rispettive competenze.

REGOLAMENTO (UE) 305/2011

(D.Lgs. n. 106 del 16 giugno 2017)

Prodotti da costruzione

Il Regolamento (UE) n. 305/11 - Construction Products Regulation (CPR) n. 305/11 è recepito dal D.Lgs. n. 106/2017. Il CPR si applica ai prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Il Regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Per «prodotto da costruzione», si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Le Amministrazioni competenti, sono il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1 (Resistenza meccanica e stabilità), il Ministero dell'Interno per il requisito di base delle opere n. 2 (Sicurezza in caso di incendio) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i restanti requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 305/2011. Inoltre, le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato. La marcatura CE può essere apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione.

DIRETTIVA 2013/53/UE

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 5)

Unità da diporto e alle moto d'acqua

La direttiva stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione: delle imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate; componenti elencati all’Allegato II se immessi sul mercato dell’Unione separatamente; motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su o in unità da diporto; motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.

I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 5/16, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'Allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituito dall'Allegato I del D.Lgs. 5/16.

Le funzioni prevalenti di Autorità di vigilanza sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle capitanerie di Porto.

DIRETTIVA 2014/33/UE

(D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i.)

Ascensori e componenti di sicurezza

Il decreto si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

  1. di persone;
  2. di persone e cose;
  3. soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

Si applica, inoltre, ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione:

  1. gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
  2. gli ascensori da cantiere;
  3. gli impianti a fune, comprese le funicolari;
  4. gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
  5. gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
  6. gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  7. gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
  8. gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
  9. gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
  10. i treni a cremagliera;
  11. le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell'Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il decreto non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative norme nazionali di attuazione.

DIRETTIVA 2014/34/UE

(D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 85 e s.m.i.)

Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Il decreto si applica ai seguenti prodotti:

  1. apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
  2. dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
  3. componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  1. alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico;
  2. agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;
  3. agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata solo raramente e unicamente da una fuga accidentale di gas;
  4. ai dispositivi di protezione individuale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
  5. alle navi marittime e alle unità mobili off-shore, nonché alle attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità;
  6. ai mezzi di trasporto, quali veicoli e i loro rimorchi, destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea, sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e ai mezzi di trasporto di merci per via aerea, su reti stradali o ferroviarie oppure per via navigabile; i veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto;
  7. ai prodotti contemplati dall'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Riferimenti normativi

  • DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
  • DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2016, n. 80 Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità' elettromagnetica (rifusione).
  • DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26 Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
  • DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
  • DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23 Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
  • DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
  • DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Si applica ai prodotti progettati, in modo esclusivo o meno, per essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni
  • DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
  • DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.
  • DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 85 Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
  • DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311 Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
  • DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

 

Your Europe

Questa pagina fa parte del portale Your Europe della Commissione europea.

 

Hai trovato quello che cercavi?
Aiutaci a migliorare

 

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina