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Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

La disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori è attualmente racchiusa negli articoli 140-ter e ss. del Codice del consumo, inseriti dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 a seguito dell’attuazione della Direttiva (UE) 1828/2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, che muove dall’intento di assicurare una tutela effettiva ed uniforme dei diritti dei consumatori anche a livello europeo.

A livello nazionale, la precedente riforma intervenuta con la legge 12 aprile 2019, n. 31, nell’abrogare la previgente disciplina di cui agli articoli 139, 140 e 140-bis del Codice del consumo, relativi all’azione inibitoria e alla c.d. azione di classe (class action), ha esteso l’ambito applicativo delle azioni collettive, come concepite in precedenza dal Codice del consumo, tanto da un punto di vista oggettivo quanto soggettivo, inserendo il titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” nel libro IV del Codice di procedura civile.
Per approfondimenti sui procedimenti collettivi si può visitare la sezione del sito del Ministero della giustizia dedicata alla “Class action - Iscrizione nell’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate”  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_15.page?tab=d#.

Attualmente è previsto, quindi, un doppio binario: da un lato, l’azione rappresentativa nazionale e transfrontaliera, disciplinata dal Codice del consumo ed esperibile da parte degli enti legittimati ad agire per la tutela degli interessi dei consumatori, in relazione a disposizioni specificamente individuate; dall’altro, i procedimenti collettivi, di cui al Codice di procedura civile, esperibili senza una restrizione per materia, tanto da associazioni o organizzazioni quanto autonomamente da ciascun membro appartenente alla classe stessa.

Tipi di azione rappresentativa

L’azione rappresentativa può assumere due forme: per le azioni rappresentative nazionali lo Stato UE in cui viene esperita l’azione e quello di designazione dell’ente legittimato coincidono, invece, nel quadro delle azioni rappresentative transfrontaliere lo Stato UE di designazione dell’ente legittimato è diverso da quello in cui l’azione viene intentata.

     Azione rappresentativa in pillole

  • In che cosa consiste: l'azione rappresentativa consiste in un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa, tra le altre, nelle materie sotto elencate, e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo di un comportamento lesivo. Gli altri consumatori interessati possono aderire all'azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell'avvocato.
  • Interessi tutelati: l’azione rappresentativa consente di tutelare gli interessi lesi o che possano essere lesi da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies cons., tra cui si ricordano quelle relative ai temi della responsabilità per danno da prodotti difettosi, delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, della responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, della protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, del commercio elettronico, della sicurezza alimentare, delle pratiche commerciali sleali e della protezione dei dati personali.
  • Da chi:
    • Per le azioni nazionali: le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 cod. cons. “Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale”, che facciano richiesta di legittimazione; gli organismi pubblici indipendenti nazionali (ex 3, n. 6, del regolamento (UE) 2017/2394), che chiedano di essere legittimati. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione Azioni rappresentative nazionali.
      L’azione rappresentativa può essere proposta dall’ente legittimato anche congiuntamente ad altri enti legittimati in diversi Stati membri dell’Unione europea iscritti nell’elenco tenuto dalla Commissione europea.
    • Per le azioni transfrontaliere: per quanto riguarda gli enti legittimati dall’Italia a proporre le azioni rappresentative innanzi all’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea, è stata istituita una sezione speciale all’interno dell’elenco di cui all’art. 137 cod. cons. In tale sezione possono chiedere di essere iscritti gli enti e le associazioni iscritte nell’elenco appena richiamato qualora in possesso di specifici requisiti. Per maggiori informazioni circa la sezione speciale è possibile consultare la sezione Azioni rappresentative transfrontaliere
      Gli enti legittimati da altri Stati membri ad esperire le azioni rappresentative in Italia sono iscritti nell’elenco predisposto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 5, par. 1, co. 2, della direttiva (UE) 2020/1828.
  • Nei confronti di chi: l’azione rappresentativa può essere proposta nei confronti del professionista, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
  • Per cosa: l'azione rappresentativa mira all’adozione di provvedimenti inibitori con cui il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta lesiva e provvedimenti compensativi, volti a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.
  • Come: mediante ricorso da parte dell’ente rappresentativo, anche senza mandato dei consumatori/utenti, davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale ordinario che abbia sede nel capoluogo della regione in cui il professionista ha la sede. 
  • Benefici: nell’azione esercitata collettivamente l'unificazione dei procedimenti consente di abbattere le spese (sia quelle sostenute dai consumatori, sia quelle sostenute dall'amministrazione della giustizia) e previene l’adozione di interpretazioni giurisprudenziali difformi con riferimento alle medesime fattispecie. Il singolo acquista anche maggiore "forza" nei confronti del professionista.

***

In considerazione della stratificazione normativa in materia di azioni collettive, si fornisce di seguito uno schema riepilogativo di ausilio per l’individuazione dell’azione esperibile in relazione alla data della violazione.

 

Dal 25/06/2023

Azioni rappresentative (artt. da 140-ter a 140-quaterdecies del Codice del consumo)

  • Legittimato attivo:
    • Davanti al giudice italiano:
    • associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 cod. cons.;
    • gli organismi pubblici indipendenti nazionali (art. 3, n. 6, del regolamento (UE) 2017/2394);
    • gli enti designati da altri Stati membri UE e iscritti nell’elenco predisposto e pubblicato dalla Commissione europea;
    • Davanti all’autorità competente di un altro Stato membro:
    • enti e associazioni iscritte nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 137 cod. cons.
  • Legittimato passivo
    • Professionisti
  • Oggetto della tutela
    • Interessi collettivi dei consumatori nelle materie  di cui all'allegato II-septies cod. cons.
  • Provvedimenti
    • Provvedimenti inibitori e compensativi

 

Per le violazioni poste in essere dal 20/05/2021

Procedimenti collettivi (artt. da 840-bis a 840 sexiesdecies del Codice di procedura civile)

  • Legittimato attivo
    • Per le azioni risarcitorie:
    • Organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia
    • Ciascun componente della classe
    • Per le azioni inibitorie:
    • Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria
    • Organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia
  • Legittimato passivo
    • Imprese
    •  Enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità
  • Oggetto della tutela
    • Per le azioni risarcitorie:
    • Diritti individuali omogenei
    • Per le azioni inibitorie:
    • Interessi di una pluralità di individui o enti
  • Provvedimenti
    • Provvedimenti inibitori e risarcitori

 

Per le violazioni poste in essere fino al 19/05/2021

Azione inibitoria (artt. 139 e 140 del Codice del consumo)

  • Legittimato attivo
    • Associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art. 137 cod. cons. e gli organismi pubblici
  • Legittimato passivo
    • Qualunque soggetto tenga comportamenti lesivi degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
  • Oggetto della tutela
    • Interessi collettivi dei consumatori contemplati, tra l’altro, nelle  materie  disciplinate dal  Codice del consumo
  • Provvedimenti
    • Provvedimenti inibitori e misure per correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni

 

Per le violazioni poste in essere fino al 19/05/2021

Azione di classe (art. 140-bis del Codice del consumo)

  • Legittimato attivo
    • Consumatore o utente anche mediante associazioni  o comitati
  • Legittimato passivo
    • Imprese 
    • Professionisti
  • Oggetto della tutela
    • Diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti
  • Provvedimenti
    • Provvedimenti di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni

 

 Per maggiori informazioni

Si segnala, inoltre, che è possibile consultare la pagina del sito della Commissione europea, dedicata alla Direttiva sulle azioni rappresentative, utilizzando il seguente link https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/representative-actions-directive_it

 

 

 

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