Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Quali rimedi hanno i consumatori a disposizione a titolo gratuito

In caso di problemi con acquisto di un prodotto o servizio, avvenuto sia online o in un negozio, il consumatore può ricorrere a modalità di risoluzione della controversia di tipo extragiudiziale (cd. “Alternative Dispute Resolution” o “ADR”) regolati dagli artt. 141 a 141-decies del Codice del Consumo, (decreto legislativo, n. 130/2015, che ha recepito la direttiva ADR 2013/11/UE). La procedura si basa sulla volontà delle parti di evitare un’azione giudiziaria e offre una soluzione semplice, rapida delle controversie tra consumatori e imprese, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea. Sono procedure veloci, gratuite o con “costi meramente simbolici”. Per gli organismi ADR sono previsti obblighi di trasparenza, imparzialità ed equità nei confronti delle parti del procedimento. La procedura offre dunque vantaggi sia al professionista/impresa che al consumatore. E' altresì possibile la risoluzione delle controversie online dei consumatori, ai sensi del Regolamento (UE) n. 524/2013; tale regolamento, istituisce nello specifico una piattaforma web on line per tutta la UE (C.d. "piattaforma odr") gestita dalla Commissione europea all’indirizzo webhttps://webgate.ec.europa.eu/odr. Ogni Stato membro designa un punto di “contatto ODR (Online Dispute Resolution), ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; per l’Italia è stato designato, ai sensi dell'art.141-sexies, comma 5 del Codice del consumo, il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-Net), il quale svolge funzioni di assistenza per la presentazione del reclamo e, se del caso, dei documenti per la trasmissione di informazioni sul funzionamento della piattaforma ODR nonché in relazione alla trasmissione alla parte ricorrente di informazioni sugli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la piattaforma ODR”.

Rientrano tra le procedure ADR consumo anche le “negoziazioni paritetiche” (art. 141-ter del Codice del consumo), che concernono procedure di risoluzione alternativa delle controversie tra professionisti e consumatori, poste in essere da almeno un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo sulla base di appositi protocolli di intesta stipulati con i professionisti che vi aderiscono, nonché le procedure disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013.

 

Termine per l’attuazione della soluzione

Le procedure ADR, ai sensi dell'art. 141-quater, comma 3, lett. e) del Codice del consumo, si concludono entro il terminedi 90 giorni dalla data del ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell’organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l’organismo ADR può prorogare il termine fino a un massimo di 90 giorni e le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.

 

Se non è possibile trovare una soluzione amichevole, qual è il termine per adire le vie legali?

Il ricorso ad una procedura ADR non pregiudica la possibilità, per il consumatore e il professionista, di ricorrere all’autorità giudiziaria (art. 141, comma 10). A prescindere dall’esito della procedura ADR, il consumatore conserva il diritto fondamentale di ricorrere all’autorità giudiziaria competente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 141-quinquies, la domanda rivolta all'organismo ADR produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, impedendo altresì la decadenza per una sola volta. Nel caso in cui la procedura ADR fallisca, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia.

 

Quali sono gli organismi nazionali competenti per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

Gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie ADR secondo i criteri previsti dalla direttiva 2013/11 (UE) sono gli organismi adr di cui all'art. 141, comma 1, lettera h) del Codice del consumo, ovvero qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione ed istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR, ed è iscritto nell'elenco istituito da una delle Autorità competenti, ai sensi dell'articolo 141-decies del Codice del consumo.

 

Per eventuali approfondimenti

 

Your Europe

Questa pagina fa parte del portale Your Europe della Commissione europea.

 

Hai trovato quello che cercavi?
Aiutaci a migliorare

 

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina