Servizi postali - Licenze, autorizzazioni, contributi
Contributi 2021
Con decreto interministeriale Mise MEF, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo n.144, sono stati rivalutati i contributi per le licenze individuali, licenze speciali e autorizzazioni generali per l'offerta al pubblico dei servizi postali.
Notificazioni degli atti giudiziari e delle multe - Operatori che hanno superato i corsi di formazione
Emanate dal Ministero della Giustizia le nuove Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Licenze speciali
Pubblicata la delibera AGCOM n. 155/19/CONS (pdf) di integrazione alla regolamentazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Servizi postali
Titoli abilitativi:
-
LICENZA INDIVIDUALE
(raccomandate, assicurate, posta fino a 2 kg pacchi fino a 20 kg)
cos'è, come ottenerla, contributi e modalità di pagamento, validità e rinnovo, variazioni, cessione e subentro. -
LICENZA INDIVIDUALE SPECIALE
(notificazioni degli atti giudiziari e delle multe )
cos'è, come ottenerla,validità. -
AUTORIZZAZIONE GENERALE
(posta sopra i 2 kg e pacchi da 20 a 30 kg, pony express, raccomandate urgenti, consegna con data e ora certa e altri servizi a valore aggiunto)
cos'è, come ottenerla, contributi e modalità di pagamento, validità e rinnovo, variazioni, cessione e subentro. -
AUTORIZZAZIONE GENERALE AD EFFETTO IMMEDIATO
(caselle postali)
cos'è, come ottenerla, contributi e modalità di pagamento, validità e rinnovo, variazioni, cessione e subentro.
Documenti in evidenza
- ELENCO OPERATORI POSTALI titolari di licenza individuale e /o autorizzazione generale (ultimo aggiornamento 31 marzo 2022)
- ELENCO LICENZE INDIVIDUALI SPECIALI per la notifica di atti giudiziari e multe (ultimo aggiornamento 15 ottobre 2021)
- PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
- DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
- DOMANDE FREQUENTI - LICENZE INDIVIDUALI SPECIALI (FAQ)
Licenza individuale
Consente di svolgere i seguenti servizi rientranti nel servizio universale:
- raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
- raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
- servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n.890, e s.m.i. e servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL RILASCIO DELLA LICENZA INDIVIDUALE NON E’ RICHIESTO PER L’ATTIVITA’ DI SOLO AUTOTRASPORTO
Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa è di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.
COME OTTENERE UNA LICENZA INDIVIDUALE
Compilare la domanda secondo il modulo LIC/RILASCIO allegando la documentazione ivi indicata.
- Modello 1 Lic - Rilascio (pdf)
- Schema 1 (pdf)
- Schema 2 (pdf)
- Schema 3 (pdf)
Si richiede l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per l’effettuazione di tutte le comunicazioni. E’ necessario comunicare tempestivamente a questo Ministero ogni variazione di indirizzo, di numeri telefonici e fax nonché di posta elettronica.
Trasmettere la domanda al Ministero dello Sviluppo Economico con una delle seguenti modalità:
- raccomandata A.R.
- a mano
- posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dgscerp.div06@pec.mise.gov.it
Qualora la domanda non risulti completa questo Ministero provvederà a chiedere una integrazione. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata. Decorso tale termine, se ancora interessati, occorrerà presentare una nuova domanda corredata di tutta la documentazione ed effettuare un nuovo versamento per spese di istruttoria di Euro 640,00.
Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, la licenza verrà rilasciata e trasmessa al richiedente, salvo interruzione del termine in caso di domanda incompleta.
VALIDITA' E RINNOVO DELLA LICENZA
La licenza è valida 6 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile presentando almeno 90 giorni prima della scadenza la richiesta con la documentazione aggiornata utilizzando il Modello LIC - Rinnovo. Il Ministero non darà preventiva comunicazione della scadenza.
Qualora la richiesta di rinnovo non sia prodotta entro il suddetto termine, questo Ministero ne disporrà la decadenza ai sensi degli artt.4 e 5 del D.M. 29 luglio 2015, con conseguente illegittimità dell’attività eventualmente esercitata.
- Modello LIC - RINNOVO (pdf)
VARIAZIONI ALLA LICENZA
Ogni richiesta di modifica dei contenuti della licenza (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.) deve essere comunicata a questo Ministero unitamente alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (vedi modulistica - schema 2), a copia di un documento di identità degli eventuali nuovi soci; ciascuno dei quali deve inoltre spedire le autocertificazioni relative al non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo, alla documentazione antimafia ed al rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali ed è soggetta ad un contributo per istruttoria di Euro 127,00.
CESSIONE E SUBENTRO
La licenza individuale non può essere ceduta a terzi senza il consenso del Ministero.
Sia il cedente che il subentrante debbono rispettivamente comunicare al Ministero la cessione ed il subentro. Il subentrante deve inoltre trasmettere al Ministero copia di un documento di identità, anche di eventuali altri soci; tutti devono spedire le autocertificazioni relative al non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo, alla documentazione antimafia e all’ iscrizione alla Camera di Commercio. Per la cessione occorre pagare un contributo per istruttoria di Euro 127,00.
Il cedente deve essere in regola con tutti i versamenti dei contributi.
È possibile scaricare il modulo per la cessione (pdf) e il modulo per il subentro (pdf).
Licenza individuale speciale
Consente di svolgere
- i servizi di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n.890, e s.m.i.
- i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di violazioni al codice della strada di cui all’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa è di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.
COME OTTENERE UNA LICENZA INDIVIDUALE SPECIALE
Compilare la domanda secondo i modelli seguenti.
- Modello A - LIC/ rilascio A1 e A2 rispettivamente per le notificazioni di atti giudiziari e contravvenzioni in ambito nazionale (A1) o in ambito regionale (A2). (pdf)
- Modello B - LIC/rilascio B1 e B2 rispettivamente per le notificazioni di violazioni al codice della strada in ambito nazionale (B1) o in ambito regionale (B2), unitamente ai sotto indicati schemi. (pdf)
- Schema 1 - (delitto non colposo) (pdf)
- Schema 2 - (iscrizione alla CCIAA) (pdf)
- Schema 3 - (antimafia) (pdf)
- Schema 4 - (CCNL) (pdf)
- Schema 5 - (fatturato globale) (pdf)
- Schema 6 - (affidabilità) (pdf)
- Schema 7 - (onorabilità) (pdf)
- Schema di fidejussione (docx) – fax simile di domanda per la fideiussione bancaria o assicurativa per la richiesta della licenza individuale speciale per la notificazione di atti giudiziari di tipo A1 (ambito nazionale) e A2 (ambito regionale). Il modello è a titolo puramente esemplificativo.
Trasmettere la domanda al Ministero dello Sviluppo Economico a dgscerp.div06@pec.mise.gov.it
Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, la licenza verrà rilasciata e trasmessa al richiedente, salvo interruzione del termine in caso di domanda incompleta.
VALIDITA’
La licenza speciale è valida 6 anni dalla data di rilascio.
Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, emanate dal Ministero della Giustizia (12 marzo 2019).
Autorizzazione generale
Autorizza a svolgere i servizi non rientranti nel servizio universale tra i quali, ad esempio:
- raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali oltre i 2 kg e pacchi oltre i 20 kg e non superiori ai 30 Kg;
- raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione della pubblicità diretta per corrispondenza;
- servizi a valore aggiunto (corriere espresso, consegna nelle mani del destinatario, garanzia di recapito ad una determinata ora, ritiro a domicilio, conferma dell’avvenuta consegna, possibilità di cambio di indirizzo, tracciamento elettronico, ecc.) anche per invii postali fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg;
- raccomandata urgente;
- recapito della posta elettronica a data o ora certa;
- intermediazione con il Fornitore del Servizio Universale
L’AUTORIZZAZIONE GENERALE NON E’ RICHIESTA PER L’ATTIVITA’ DI SOLO AUTOTRASPORTO.
Si consegue sulla base dell’istituto del silenzio-assenso dopo 45 gg. dalla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato. Su richiesta viene rilasciata una attestazione di avvenuto conseguimento.
COME OTTENERE UNA AUTORIZZAZIONE GENERALE
Compilare la domanda secondo il modello 2 AUG - Conseguimento ed allegando la documentazione ivi indicata.
- Modello 2 AUG - Conseguimento (pdf)
- Schema 1 (pdf)
- Schema 2 (pdf)
- Schema 3 (pdf)
Trasmettere la domanda al Ministero dello Sviluppo Economico con una delle seguenti modalità:
- raccomandata A.R.
- a mano
- posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dgscerp.div06@pec.mise.gov.it
Qualora la domanda non risulti completa questo Ministero provvederà ad inviare una richiesta di chiarimenti o di documenti. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende decaduta. Decorso tale termine, se ancora interessati, occorrerà presentare una nuova domanda corredata di tutta la documentazione ed effettuare due nuovi versamenti di Euro 320,00 ciascuno (per un totale di Euro 640,00); uno per spese di istruttoria e l’altro per verifiche e controlli.
Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, la autorizzazione generale si deve intendere conseguita per silenzio-assenso, salvo interruzione del termine in caso di domanda incompleta.
Si richiede l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per l’effettuazione di tutte le comunicazioni. E’ necessario comunicare tempestivamente a questo Ministero ogni variazione di indirizzo, di numeri telefonici e fax nonché di posta elettronica.
VALIDITA' E RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE GENERALE
L’autorizzazione è valida 6 anni (anno solare) ed è rinnovabile presentando almeno 45 giorni prima della scadenza la richiesta con la documentazione aggiornata, utilizzando il Modello AUG - Rinnovo. Il Ministero non darà preventiva comunicazione della scadenza.
Qualora la richiesta di rinnovo non sia prodotta entro il suddetto termine, questo Ministero ne disporrà la decadenza ai sensi degli artt.10 e 11 del D.M. 29 luglio 2015, con conseguente illegittimità dell’attività eventualmente esercitata.
- Modello AUG - RINNOVO (pdf)
VARIAZIONI ALLA AUTORIZZAZIONE GENERALE
Occorre presentare la stessa documentazione prevista nel paragrafo” variazioni alla licenza” ed effettuare il pagamento del contributo per istruttoria di Euro 127,00.
Ogni richiesta di modifica dei contenuti dell’autorizzazione (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.) deve essere comunicata a questo Ministero.
CESSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE GENERALE
L’autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza preventiva informazione al Ministero:
Occorre presentare la stessa documentazione prevista nel paragrafo “cessione della licenza” ed effettuare il pagamento del contributo per istruttoria di Euro 127,00.
È possibile scaricare il modulo per la cessione (pdf) e il modulo per il subentro (pdf).
Autorizzazione generale ad effetto immediato
Autorizza a svolgere il servizio di esercizio di casellario privato (caselle postali per la distribuzione della corrispondenza).
COME OTTENERE UN'AUTORIZZAZIONE GENERALE A EFFETTO IMMEDIATO
Si consegue contestualmente alla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato.
Per il servizio di esercizio del casellario privato occorre una autorizzazione generale “ad effetto immediato” (Modello 3 AEI - CONSEGUIMENTO)
- Modello 3 AEI - Conseguimento (pdf)
- Schema 1 (pdf)
- Schema 2 (pdf)
- Schema 3 (pdf)
Tale servizio può essere avviato contestualmente alla presentazione al Ministero, della relativa dichiarazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
VALIDITA' E RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE GENERALE A EFFETTO IMMEDIATO
L’autorizzazione ad effetto immediato è valida 6 anni (anno solare) ed è rinnovabile presentando almeno 45 giorni prima della scadenza la richiesta con la documentazione aggiornata, utilizzando il Modello AEI - Rinnovo. Il Ministero non darà preventiva comunicazione della scadenza.
Qualora la richiesta di rinnovo non sia prodotta entro il suddetto termine, questo Ministero ne disporrà la decadenza ai sensi degli artt.10 e 11 del D.M. 29 luglio 2015, con conseguente illegittimità dell’attività eventualmente esercitata.
- Modello AEI - RINNOVO (pdf)
VARIAZIONI ALLA AUTORIZZAZIONE GENERALE A EFFETTO IMMEDIATO
Occorre presentare la stessa documentazione prevista nel paragrafo” variazioni alla licenza” ed effettuare il pagamento del contributo per istruttoria di Euro 127,00.
Ogni richiesta di modifica dei contenuti dell’autorizzazione (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.) deve essere comunicata a questo Ministero.
CESSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE GENERALE A EFFETTO IMMEDIATO
L’autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza preventiva informazione al Ministero:
Occorre presentare la stessa documentazione prevista nel paragrafo “cessione della licenza” ed effettuare il pagamento del contributo per istruttoria di Euro 127,00.
È possibile scaricare il modulo per la cessione (pdf) e il modulo per il subentro (pdf).
Normativa
- DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999 n. 261 artt. 5 e 6, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n .58.
- DELIBERA AGCOM 129/15/CONS
- DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 2015
- DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 2018
- DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 2018
- DECRETO INTERMINISTERIALE MiSE – MEF
Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2022