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Avviso. Titoli abilitativi ai servizi postali: prossima chiusura CCP

Sulla base delle disposizioni ricevute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e Finanze (Circolare n.28 - MEF - RGS Prot. 249626 del 26/10/2023), si comunica agli operatori in possesso di titoli abilitativi ai servizi postali - licenze e autorizzazioni - che l’attuale sistema di riscossione basato sui conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie provinciali dello Stato è in via di superamento.

 

Pertanto, in accordo con quanto già disposto dal decreto interministeriale MEF-MIMIT del 8/3/2023, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati ESCLUSIVAMENTE SUL PORTALE INFORMATICO dedicato alla gestione dei titoli abilitativi postali e integrato con pagoPA: https://licenzepostali.mise.gov.it

 

Entro il mese di giugno 2024 il conto corrente postale n. 3338588 (IBAN IT89C0760114500000003338588) dedicato ai versamenti degli operatori postali sarà CHIUSO.

 

A partire dal 1° maggio 2024 si invitano, pertanto, gli operatori a NON effettuare più bonifici o versamenti diretti, per evitare di vedere respinta l’operazione a causa dell’avvenuta CHIUSURA del suddetto conto corrente postale dedicato.

 

Per quanto sopra, si invitano gli utenti che non abbiano già provveduto, ad accedere al portale e a finalizzare il processo di abilitazione necessario alla piena gestione dei propri titoli abilitativi.

 

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce di consultare il "Manuale Utente"

 

Per informazioni/chiarimenti al riguardo è possibile inviare una richiesta, con e-mail ordinaria, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nuovo disciplinare - Licenze individuali speciali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2023, n. 256 il nuovo Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada - adottato con decreto MIMIT del 28 settembre 2023 - che abroga il precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018.

 

Con l’adozione del nuovo disciplinare vengono recepite le modifiche apportate al Regolamento per il rilascio delle postali licenze speciali di cui alla delibera AGCOM 78/23/CONS.

Licenze speciali: procedura per la richiesta di svincolo dell’atto di fideiussione

Con la delibera n. 78/23/CONS l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha concluso il procedimento di revisione del regolamento in materia di rilascio delle licenze speciali per lo svolgimento del servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) abrogando l’obbligo per gli operatori postali di stipulare un garanzia fideiussoria in favore del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Gli operatori postali che alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento sono già titolari delle licenze individuali speciali possono chiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria - prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a) dell’Allegato A alla delibera n. 77/18/CONS - inoltrando una richiesta di svincolo della fideiussione tramite l’apposito modello.
La richiesta di svincolo è soggetta al pagamento di una marca da bollo di 16,00 euro.

Il modello di richiesta di svincolo della fideiussione, firmato dal legale rappresentante della società e corredato dalla dichiarazione sostitutiva per marca da bollo, va trasmesso all’indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre il 30 settembre 2023.

All’esito positivo dei controlli sulla documentazione prodotta, il Ministero, fatta salva la necessità di richiedere eventuali integrazioni documentali, provvederà ad adottare il decreto di autorizzazione allo svincolo della garanzia fideiussoria che verrà trasmesso al richiedente e per conoscenza all’istituto di credito entro i termini di legge.

Documenti:

Licenza individuale postale

Si ricorda agli Operatori postali che dovranno provvedere al pagamento del contributo per l’offerta al pubblico dei servizi postali entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Ministro per il rilascio della licenza individuale.
In caso di mancato pagamento del contributo, il Ministero provvederà, come da Regolamento, alla decadenza dalla licenza individuale, senza ulteriori comunicazioni.
(Regolamento per le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali , art. 5. comma 1, DM 29 luglio 2015).

 

Si informa l’utenza che tutte le comunicazioni di posta elettronica con gli Uffici del Ministero dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Avvisi

Contributi 2023

Con decreto interministeriale MIMIT MEF, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2023 n. 397 e pubblicato sulla GURI n. 101 del 2 maggio 2023, sono stati determinati i contributi dovuti per l’anno 2023 dagli operatori per l'offerta al pubblico dei servizi postali.

Avviso

Si informano gli operatori postali che, le richieste di rimborso dei contributi pagati due volte (con il sistema PAGO PA e con altre modalità), pervenute entro la scadenza indicata del 28 febbraio 2023, sono in corso di istruttoria da parte dell’Ufficio competente. L’Ufficio si riserva di valutare l’ammissibilità della richiesta ai fini dei successivi adempimenti e di richiedere ulteriori dati o documenti necessari all’espletamento della pratica

Nuovo portale “Servizi Postali”

È attivo il nuovo portale per la gestione delle licenze e autorizzazioni postali.

L’utente, autenticandosi, avrà a disposizione un’area dedicata, all’interno della quale potrà visualizzare in dettaglio le informazioni relative al proprio profilo e procedere con la gestione dei propri titoli abilitati postali. Attraverso il nuovo portale digitale, l’utente potrà gestire, con maggiore facilità ed efficienza, il rilascio, il rinnovo, la cessione o il subentro accedendo attraverso questo semplice link:


https://licenzepostali.mise.gov.it

 Se si è già in possesso di titoli, è necessario richiedere, tramite il nuovo portale, l’abilitazione ai propri titoli. Per procedere con la richiesta di abilitazione, l’utente dovrà seguire i seguenti passi:

  1. Inserire il Codice Fiscale e la Partita IVA della società per la quale si richiede di essere abilitato;
  2. Confermare la richiesta di abilitazione: all’atto della conferma verrà generato un codice OTP che sarà inviato alla PEC della società presente sul sistema;
  3. Inserire sul Portale il codice OTP ricevuto tramite PEC.

Per disattivare il proprio profilo cliccare sul pulsante “Disabilita profilo”.
Attenzione: dopo aver disabilitato il profilo non sarà più possibile visualizzare e gestire i titoli della società per la quale si sta operando come rappresentante legale.

L’abilitazione alla gestione delle licenze non sarà consentita agli utenti che accedono al portale tramite la registrazione. Pertanto, si consiglia fortemente di accedere al sistema tramite SPID o CIE.

Gli operatori postali dovranno presentare le domande esclusivamente attraverso l’uso dell’applicativo. Le domande pervenute da canali differenti non potranno essere prese in considerazione.

 

Avvisi

Notificazioni degli atti giudiziari e delle multe - Operatori che hanno superato i corsi di formazione
Emanate dal Ministero della Giustizia le nuove Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada

Licenze speciali

Pubblicata la delibera AGCOM n. 155/19/CONS (pdf) di integrazione alla regolamentazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Servizi postali - Titoli abilitativi

  • Licenza individuale 
    (raccomandate, assicurate, posta fino a 2 kg pacchi fino a 20 kg)
    cos'è, come ottenerla, contributi e modalità di pagamento, validità e rinnovo, variazioni, cessione e subentro.

  • Licenza individuale speciale
    (notificazioni degli atti giudiziari e delle multe )
    cos'è, come ottenerla,validità.

  • Autorizzazione generale 
    (posta sopra i 2 kg e pacchi da 20 a 30 kg, pony express, raccomandate urgenti, consegna con data e ora certa e altri servizi a valore aggiunto)
    cos'è, come ottenerla, contributi e modalità di pagamento, validità e rinnovo, variazioni, cessione e subentro.

  • Autorizzazione generale ad effetto immediato 
    (caselle postali)
    cos'è, come ottenerla, contributi e modalità di pagamento, validità e rinnovo, variazioni, cessione e subentro.

  

Licenza individuale

Consente di svolgere i seguenti servizi rientranti nel servizio universale:

  • raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
  • raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
  • servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n.890, e s.m.i. e servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL RILASCIO DELLA LICENZA INDIVIDUALE NON E’ RICHIESTO PER L’ATTIVITA’ DI SOLO AUTOTRASPORTO

Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa è di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.


COME OTTENERE UNA LICENZA INDIVIDUALE

L’utente dovrà autenticarsi al portale, ed alimentare i campi richiesti necessari al rilascio della licenza.

Di seguito si riporta la documentazione da compilare e conservare a cura del richiedente per ogni, ulteriore, verifica dell’Amministrazione:

È necessaria per lo scambio di comunicazioni con l’Amministrazione l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni variazione di indirizzo, di numero telefonico e di posta elettronica andrà tempestivamente comunicato a questo Ministero.

Qualora la domanda non risulti completa questo Ministero provvederà a chiedere le necessarie integrazioni. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta, la domanda si intenderà automaticamente rinunciata. Pertanto, decorso tale termine, qualora ancora interessati, occorrerà presentare una nuova domanda, corredata di tutta la documentazione ed effettuare un nuovo versamento per spese di istruttoria.

Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, qualora completa in tutte le sue parti, la licenza verrà rilasciata e trasmessa al richiedente.


VALIDITA' E RINNOVO DELLA LICENZA

La licenza è valida 6 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile compilando la domanda di rinnovo presente all’interno della propria area dedicata. La domanda di rinnovo potrà essere presentata a partire da sei mesi prima della scadenza del titolo fino a 90 giorni prima della scadenza. Il Ministero non darà preventiva comunicazione della scadenza.

Qualora la richiesta di rinnovo non sia prodotta entro il suddetto termine, questo Ministero ne disporrà la decadenza ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 29 luglio 2015, con conseguente illegittimità dell’attività eventualmente esercitata.

 

VARIAZIONI ALLA LICENZA

Ogni richiesta di modifica dei contenuti della licenza (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.) deve essere comunicata a questo Ministero unitamente alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (vedi modulistica – “Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA”), a copia di un documento di identità degli eventuali nuovi soci e ricevuta di pagamento; ciascuno dei quali deve inoltre allegare le autocertificazioni relative al non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo, alla documentazione antimafia ed al rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali ed è soggetta ad un contributo per istruttoria.

 

CESSIONE E SUBENTRO 

La licenza individuale non può essere ceduta a terzi senza il consenso del Ministero.

Sia il cedente che il subentrante, dopo essersi autenticarsi al portale, devono compilare rispettivamente la domanda di cessione e subentro presente all’interno della propria area dedicata.

Per la cessione occorre pagare un contributo per istruttoria.

Il cedente deve essere in regola con tutti i versamenti dei contributi.

 

Licenza individuale speciale

Consente di svolgere

  • i servizi di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n.890, e s.m.i.
  • i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di violazioni al codice della strada di cui all’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa è di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.

 

COME OTTENERE UNA LICENZA INDIVIDUALE SPECIALE

L’utente dovrà autenticarsi al portale, ed alimentare i campi richiesti necessari al rilascio della licenza individuale speciale.

Di seguito, si riporta la documentazione da compilare:

La suddetta documentazione dovrà anche essere conservata a cura del richiedente per ogni, ulteriore, verifica dell’Amministrazione.

Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, la licenza verrà rilasciata e trasmessa al richiedente, salvo interruzione del termine in caso di domanda incompleta.


VALIDITA' E RINNOVO DELLA LICENZA

La licenza è valida 6 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile compilando, almeno 90 giorni prima della scadenza, la domanda di rinnovo presente all’interno della propria area dedicata. Il Ministero non darà preventiva comunicazione della scadenza. La domanda di rinnovo potrà essere presentata a partire da sei mesi prima della scadenza del titolo.

Qualora la richiesta di rinnovo non sia prodotta entro il suddetto termine, il Ministero ne disporrà la decadenza ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.M. 19 luglio 2018, con conseguente illegittimità dell’attività eventualmente esercitata.

 

VARIAZIONI ALLA LICENZA

Ogni richiesta di modifica dei contenuti della licenza (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.) deve essere comunicata a questo Ministero unitamente alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (vedi modulistica – “Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA”), a copia di un documento di identità degli eventuali nuovi soci e ricevuta di pagamento; ciascuno dei quali deve inoltre allegare le autocertificazioni relative al non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo, alla documentazione antimafia ed al rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali. La richiesta di variazione è soggetta ad un contributo per istruttoria.

 

CESSIONE E SUBENTRO

La licenza individuale speciale non può essere ceduta a terzi senza il consenso del Ministero.
Sia il cedente che il subentrante, dopo essersi autenticarsi al portale, devono compilare rispettivamente la domanda di cessione e subentro presente all’interno della propria area dedicata.
Per la cessione occorre pagare un contributo per istruttoria.
Il cedente deve essere in regola con tutti i versamenti dei contributi.

  

Autorizzazione generale

Autorizza a svolgere i servizi non rientranti nel servizio universale tra i quali, ad esempio:

  • raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali oltre i 2 kg e pacchi oltre i 20 kg e non superiori ai 30 Kg;
  • raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione della pubblicità diretta per corrispondenza;
  • servizi a valore aggiunto (corriere espresso, consegna nelle mani del destinatario, garanzia di recapito ad una determinata ora, ritiro a domicilio, conferma dell’avvenuta consegna, possibilità di cambio di indirizzo, tracciamento elettronico, ecc.) anche per invii postali fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg;
  • raccomandata urgente;
  • recapito della posta elettronica a data o ora certa;
  • intermediazione con il Fornitore del Servizio Universale

 

L’AUTORIZZAZIONE GENERALE NON E’ RICHIESTA PER L’ATTIVITA’ DI SOLO AUTOTRASPORTO.

L’autorizzazione generale si consegue sulla base dell’istituto del silenzio-assenso ove, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda, non pervenga all’interessato un provvedimento di diniego del Ministero ovvero la richiesta di chiarimenti o di documenti.

 

COME OTTENERE UNA AUTORIZZAZIONE GENERALE

L’utente dovrà autenticarsi al portale, ed alimentare i campi richiesti necessari al rilascio dell’autorizzazione.

Di seguito si riporta la documentazione da compilare e conservare a cura del richiedente per ogni, ulteriore, verifica dell’Amministrazione:

Qualora la domanda non risulti completa questo Ministero provvederà ad inviare una richiesta di chiarimenti o di documenti. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende decaduta. Decorso tale termine, se ancora interessati, occorrerà presentare una nuova domanda ed effettuare due nuovi versamenti; uno per spese di istruttoria e l’altro per verifiche e controlli.

Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, l’autorizzazione generale si deve intendere conseguita per silenzio-assenso, salvo interruzione del termine in caso di domanda incompleta.

È necessaria per lo scambio di comunicazioni con l’Amministrazione l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni variazione di indirizzo, di numero telefonico e di posta elettronica andrà tempestivamente comunicato a questo Ministero.

 

VALIDITA' E RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE GENERALE

L’autorizzazione è valida 6 anni (anno solare) ed è rinnovabile compilando, almeno 45 giorni prima della scadenza, la domanda di rinnovo presente all’interno della propria area dedicata. Il Ministero non darà preventiva comunicazione della scadenza. La domanda di rinnovo potrà essere presentata a partire da sei mesi prima della scadenza del titolo.

Qualora la richiesta di rinnovo non sia prodotta entro il suddetto termine, questo Ministero ne disporrà la decadenza ai sensi degli artt.10 e 11 del D.M. 29 luglio 2015, con conseguente illegittimità dell’attività eventualmente esercitata.

 

VARIAZIONI ALLA AUTORIZZAZIONE GENERALE

Ogni richiesta di modifica dei contenuti della autorizzazione (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.) deve essere comunicata a questo Ministero unitamente alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (vedi modulistica – “Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA”), a copia di un documento di identità degli eventuali nuovi soci e ricevuta di pagamento; ciascuno dei quali deve inoltre allegare le autocertificazioni relative al non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo, alla documentazione antimafia ed al rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali ed è soggetta ad un contributo per istruttoria.

 

CESSIONE E SUBENTRO DELLA AUTORIZZAZIONE GENERALE

L’autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza il consenso del Ministero.

Sia il cedente che il subentrante, dopo essersi autenticarsi al portale, devono compilare rispettivamente la domanda di cessione e subentro presente all’interno della propria area dedicata.

Per la cessione occorre pagare un contributo per istruttoria.
Il cedente deve essere in regola con tutti i versamenti dei contributi.

 

Autorizzazione generale ad effetto immediato

Autorizza a svolgere il servizio di esercizio di casellario privato (caselle postali per la distribuzione della corrispondenza).

COME OTTENERE UN'AUTORIZZAZIONE GENERALE A EFFETTO IMMEDIATO

Si consegue contestualmente alla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato.

Per il servizio di esercizio del casellario privato occorre una autorizzazione generale “ad effetto immediato” l’utente autenticarsi al portale, ed alimentare i campi richiesti.

Di seguito si riporta la documentazione da compilare e conservare a cura del richiedente per ogni, ulteriore, verifica dell’Amministrazione:

Tale servizio può essere avviato contestualmente alla presentazione al Ministero, della relativa dichiarazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.


VALIDITA' E RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE GENERALE A EFFETTO IMMEDIATO

L’autorizzazione ad effetto immediato è valida 6 anni (anno solare) ed è rinnovabile compilando, almeno 45 giorni prima della scadenza, la domanda di rinnovo presente all’interno della propria area dedicata. Il Ministero non darà preventiva comunicazione della scadenza. La domanda di rinnovo potrà essere presentata a partire da sei mesi prima della scadenza del titolo.

Qualora la richiesta di rinnovo non sia prodotta entro il suddetto termine, questo Ministero ne disporrà la decadenza ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.M. 29 luglio 2015, con conseguente illegittimità dell’attività eventualmente esercitata.


VARIAZIONI ALLA AUTORIZZAZIONE GENERALE A EFFETTO IMMEDIATO

Ogni richiesta di modifica dei contenuti della autorizzazione (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi secondarie, ecc.) deve essere comunicata a questo Ministero unitamente alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (vedi modulistica – “Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA”), a copia di un documento di identità degli eventuali nuovi soci e ricevuta di pagamento; ciascuno dei quali deve inoltre allegare le autocertificazioni relative al non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo, alla documentazione antimafia ed al rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali ed è soggetta ad un contributo per istruttoria.


CESSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE GENERALE A EFFETTO IMMEDIATO

L’autorizzazione generale a effetto immediato non può essere ceduta a terzi senza il consenso del Ministero.

Sia il cedente che il subentrante, dopo essersi autenticati al portale, devono compilare rispettivamente la domanda di cessione e subentro presente all’interno della propria area dedicata.

Per la cessione occorre pagare un contributo per istruttoria.

Il cedente deve essere in regola con tutti i versamenti dei contributi.

 

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