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Per garanzia convenzionale si intende qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore assunto nei confronti del consumatore - che si aggiunge e non si sostituisce agli obblighi di legge sulla garanzia di conformità - di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, se esso non corrisponde alle caratteristiche o ad altri requisiti che non siano relativi alla conformità (oggetto invece della garanzia legale), enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.
A differenza della garanzia legale, che grava solo sul venditore, gli impegni che formano oggetto della garanzia convenzionale possono essere assunti sia dal venditore che dal produttore.

La vincolatività della garanzia convenzionale e della relativa pubblicità

La garanzia convenzionale è facoltativa, nel senso che la stessa è rimessa alla scelta del venditore o del produttore che la può prevedere o meno, ma una volta offerta diviene vincolante per chi la propone, secondo le modalità indicate nella dichiarazione e nella relativa pubblicità.
La garanzia convenzionale non può in nessun caso limitare i diritti del consumatore ma può esclusivamente ampliarli (ad esempio, prevedendo riparazioni in tutto o in parte gratuite per una durata più ampia dei due anni, ovvero servizi accessori, o ulteriori vantaggi per il consumatore in caso di difetti, come la consegna di un’auto sostitutiva durante il tempo necessario per la riparazione).

Quanto dura una garanzia convenzionale?

La garanzia convenzionale non ha una durata predeterminata. Può essere più o meno ampia dal punto di vista temporale rispetto a quella legale e può prevedere servizi aggiuntivi per il consumatore.

Chi determina la durata della garanzia convenzionale?

La garanzia convenzionale è libera per quanto concerne la durata, l’oggetto e l’estensione territoriale, dunque è il produttore o il venditore che offre la garanzia convenzionale a determinare questi aspetti.

La garanzia deve essere confermata per iscritto? In quale formato?

La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Quali informazioni devono essere fornite al consumatore?

L’articolo 135-quinquies del Codice del Consumo prevede che la dichiarazione di garanzia convenzionale comprenda i seguenti elementi:
a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
b) nome e indirizzo del garante;
c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e
e) le condizioni della garanzia convenzionale.
La mancata indicazione di (alcuni di) questi elementi non pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante.

La garanzia di durabilità dei beni

Il Codice del Consumo prevede un’ipotesi specifica di garanzia convenzionale: quella offerta dal produttore e avente ad oggetto la c.d. “durabilità” dei beni.
La durabilità dei beni deve essere intesa come la «capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale».
Infatti, se il produttore – che non è tenuto alla garanzia legale – offre al consumatore una garanzia di durabilità dei beni prodotti, egli è direttamente responsabile nei confronti del consumatore, durante l’intero periodo di durata della garanzia convenzionale di durabilità, per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell’articolo 135-ter, cioè con le stesse modalità e rimedi previsti dalla legge per il venditore in ipotesi di garanzia legale.
Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità il produttore può, in ogni caso, offrire al consumatore condizioni più favorevoli.

Riferimenti Normativi:

Codice del Consumo:

  • Articolo 2: (Diritti dei consumatori);
  • Articolo 3: (Definizioni);
  • Articolo 135-bis: (Rimedi);
  • Articolo 135-ter: (Riparazione o sostituzione);
  • Articolo-quinquies: (Garanzie convenzionali);
  • Articolo 135-octiesdecies: (Rimedi per difetti di conformità);

Codice Civile:

  • Articolo 1490: (Garanzia per i vizi della cosa venduta).

 

Per ulteriori approfondimenti sulle garanzie post vendita

 

Your Europe

Questa pagina fa parte del portale Your Europe della Commissione europea.

 

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