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L'operatore può disporre la sospensione del servizio solo nel caso in cui l'utente non ha provveduto al pagamento richiesto. La sospensione del servizio è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. Non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell'utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;
  2. Il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi;
  3. Si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura.

L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza di conciliazione o di definizione della controversia, o nel corso delle relative procedure, può chiedere al Co.Re.Com competente per territorio, tramite la compilazione del formulario GU5, l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio oggetto della controversia, o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa. Se il Co.Re.Com territorialmente competente non è tra quelli abilitati a svolgere i tentativi di conciliazione, la richiesta di provvedimento temporaneo va indirizzata alla Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità.

Le comunicazioni indirizzate alla Direzione tutela consumatori vanno inviate al seguente indirizzo:


Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione tutela dei consumatori
Centro Direzionale - Isola B5
80143 Napoli

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