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Domande e risposte sui Seal of excellence  SOE

 


Indice


 

Convenzione

A.1 Sono ammesse modifiche soggettive del Seal of excellence successive alla sottoscrizione della convenzione?

A seguito della stipula della convenzione, sono ammesse modifiche soggettive dei Seal of excellence secondo quanto stabilito all’articolo 11, della stessa convenzione.

A.2 In caso di disallineamenti rispetto al cronoprogramma delle attività di progetto, è previsto un procedimento in contraddittorio con il Ministero, prima di procedere all’eventuale revoca totale o parziale del finanziamento?

L’articolo 12 della convenzione prevede che - ai fini dell’eventuale revoca totale o parziale del finanziamento - sia preventivamente instaurato un contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati all’articolo 14 della stessa.

A.3 Il Ministero può revocare il finanziamento parzialmente?

Sì, si rinvia a quanto stabilito all’articolo 12 della convenzione e alle modalità e ai termini indicati al successivo articolo 14 della medesima.

A.4 Chi è il soggetto attuatore nel caso in cui il Seal of excellence sia costituito mediante creazione di un’entità ad hoc?

In caso di costituzione del Seal of excellence mediante creazione di un’entità ad hoc, il soggetto attuatore ai fini della convenzione è il soggetto capofila della nuova entità.

A.5 Quale soggetto riveste il ruolo di capofila del soggetto attuatore?

Il soggetto capofila è il referente unico del Seal of excellence nei confronti del Ministero e, ai fini della convenzione di sovvenzione, agisce in nome e per conto dei componenti del Seal of excellence in forza di un mandato collettivo con rappresentanza conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, così come previsto dall’articolo 4 del decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

A.6 È possibile modificare la compagine dei Seal of excellence in data antecedente rispetto alla sottoscrizione della convenzione di sovvenzione?

Il Seal of excellence può procedere alla modifica dei propri componenti in data antecedente rispetto alla sottoscrizione della convenzione di sovvenzione, fermo restando l’obbligo di inviare al Ministero apposita comunicazione contenente la variazione apportata e l’elenco dei soggetti facenti parte del polo. Nel caso specifico, il Soggetto attuatore, in sede di trasmissione del cronoprogramma delle attività di progetto che modifica e aggiorna la project proposal, dovrà illustrare le modifiche progettuali intervenute, incluse quindi le eventuali modifiche soggettive, da dettagliare nella Relazione illustrativa di accompagnamento e allegare le comunicazioni di rinuncia e di subentro dei soggetti interessati.

A.7 Il rispetto della massima partecipazione previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera i) a quali imprese si riferisce?

L’articolo 6, comma 1, lettera i) prevede l’obbligo del soggetto attuatore di garantire il rispetto del principio di massima partecipazione nella selezione delle imprese che saranno chiamate ad erogare i servizi.

A.8 Le entità affiliate devono essere indicate all'interno della convenzione di sovvenzione da sottoscrivere da parte del Seal of Excellence?

Ai sensi del richiamato articolo 1 lettera k) della convenzione, la nuova entità giuridica dovrà essere costituita unicamente dai soggetti indicati nella project proposal come capofila e partner. Pertanto, se alcuni soggetti sono stati individuati nel progetto europeo come entità affiliate, tale ruolo dovrà essere indicato e confermato, nell’ambito della trasmissione del cronoprogramma delle attività di progetto e della relativa relazione di accompagnamento allegati alla convenzione, e non dovranno sottoscrivere la convenzione.

Resta inteso che eventuali rapporti tra entità affiliate e soggetti beneficiari dovranno essere definiti da successivi accordi/convenzioni o atti d’obbligo.

 

Intensità dell’aiuto

B.1 Qual è l’intensità di aiuto da applicare sui costi materiali e immateriali relativi alla Linea di finanziamento “Ammodernamento e funzionamento dei Centri di trasferimento tecnologico e funzionali all’erogazione dei servizi”, nel rispetto dell’articolo 27 GBER?

Ai sensi dell’articolo 27 del GBER, l’intensità d’aiuto applicabile ai costi sostenuti per l’ammodernamento e il funzionamento è del 50%.

B.2 È possibile usufruire degli aiuti di stato ex articolo 27 sia come Competence Center sia come partner nel caso in cui il medesimo Competence Center sia parte di un Seal of excellence?

Sì, purché sia garantito il rispetto delle disposizioni del regolamento GBER, così come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 del 23.06.2023, e il contributo non sia richiesto con riferimento ai medesimi costi sostenuti (non è ammissibile la rendicontazione dello stesso costo su due CUP diversi), al fine di non incorrere nel caso di doppio finanziamento.

B.3 Quali sono le intensità di aiuto applicabili alle attività riconducibili agli articoli 27, 28 e 31 del GBER?

Ai costi rendicontati dal Polo sulla Linea di finanziamento “Ammodernamento e funzionamento dei Centri di trasferimento tecnologico e funzionali all’erogazione di servizi” sarà applicata l’intensità di aiuto del 50% prevista dal regolamento GBER (si veda FAQ B1).

Con riferimento all’erogazione dei servizi saranno applicate le intensità di aiuto indicate nella tabella Allegato A - Intensità massime dell’aiuto, da applicare alla quota di finanziamento nazionale, per servizio erogato in funzione delle attività e della dimensione d'impresa al decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e riportata, come anche riportato nel Manuale di rendicontazione.

B.4 La soglia di notifica per gli aiuti ai Poli di innovazione si applica al Seal of Excellence nel suo complesso e si calcola conteggiando la somma delle spese di cui all’articolo 27 di ciascun partner ed entità affiliate del Seal of Excellence oppure viene verificato rispetto al solo soggetto capofila?

Ai sensi dell’articolo 27 “Aiuti ai Poli di innovazione” del regolamento GBER, così come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 del 23.06.2023, la soglia di notifica, innalzata da 7,5 milioni di EUR a 10 milioni di EUR, è riferibile al Polo.

B.5 I costi per i servizi erogati alle Pubbliche Amministrazioni sono ammissibili ai fini del contributo MIMIT?

Sì, i costi effettivamente sostenuti a fronte dell’erogazione dei servizi alla Pubblica Amministrazione sono ammissibili nel rispetto delle regole indicate nel Manuale di rendicontazione. Tuttavia, si ricorda che i servizi erogati alla Pubblica Amministrazione non concorrono al raggiungimento dei target del PNRR.

B.6. Quale è l’intensità di finanziamento riconosciuta per i servizi erogati alla P.A.?

Il servizio erogato alla P.A., non costituendo aiuto di Stato, non prevede l’applicazione di alcuna intensità. Sono riconosciuti il 100% dei costi ammissibili.

 

Obblighi generali

C.1 Quale sarà la modalità di acquisizione del CUP?

Nell’ambito della M4C2I2.3, il Ministero fornirà a ciascun Seal of excellence:

  • 1 CUP relativo alla Linea di finanziamento “Ammodernamento e funzionamento dei Centri di trasferimento tecnologico e funzionali all’erogazione di servizi”;
  • 1 CUP relativo alla Linea di finanziamento “Servizi erogati dal Centro di trasferimento tecnologico nei confronti delle imprese”

Tutti i partner di un Seal of excellence dovranno pertanto utilizzare il medesimo CUP per la prima linea di finanziamento (“ammodernamento e funzionamento”) e il medesimo CUP per la seconda linea di finanziamento (“servizi”).

Inoltre, come indicato nella convenzione di sovvenzione (articolo 7, comma 1, lettera b) il Ministero ha l’obbligo di acquisire il codice COR relativo alla registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti, mentre, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera n, il soggetto attuatore ha l’obbligo di registrare gli aiuti alle imprese nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

C.2 La determinazione della dimensione d’impresa delle aziende beneficiarie che usufruiranno dei servizi dovrà essere calcolata dai Seal of excellence?

No, la determinazione della dimensione di impresa dovrà essere dichiarata dall’impresa stessa a cui è erogato il servizio in sede di rilascio della “DSAN generale per le imprese”. Resta inteso che il soggetto attuatore dovrà effettuare comunque i controlli di propria competenza.

C.3 Nella documentazione afferente alle attività del Seal of excellence, oltre ai loghi imposti dalla normativa, è possibile aggiungere sia il logo del Seal of excellence sia il logo proprio del partner coinvolto nell’esecuzione dell’attività?

Nella documentazione relativa al progetto possono essere inseriti altri loghi purché siano rispettate tutte le disposizioni in materia di Informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241.

C.4 È possibile predisporre un centro di costo ad hoc per il progetto su cui registrare costi e ricavi/entrate e uscite?

Secondo l’articolo 9, comma 4, del Decreto c.d. Semplificazioni bis, i soggetti attuatori/partner/entità affiliate assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR, conservando tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Gli obblighi di tracciabilità si articolano in tre principali adempimenti:

a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.

b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Ne consegue che tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva e, pertanto, esso può essere utilizzato promiscuamente per più commesse, purché, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 187/2010, per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010. Inoltre, sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Ai fini di una corretta e adeguata codifica contabile di bilancio, possono essere sufficienti anche sotto-capitoli di entrata e uscita dedicati, ferme restando le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 556/2017, alle FAQ e alle linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari disponibili ai seguenti link:

 

Avvio del progetto e Modifiche progettuali

D.1 Quale iter autorizzativo delle variazioni progettuali dovrà essere rispettato dai Seal of Excellence?

Dopo la sottoscrizione della convenzione di sovvenzione, le variazioni nell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’intervento sono ammissibili, ma come esplicitato nella convenzione di sovvenzione (articolo 12), dovranno essere tempestivamente e obbligatoriamente comunicate al Ministero che dovrà autorizzarle, secondo l’iter indicato al cap. 8 del Manuale di rendicontazione.

Resta inteso che tali modifiche dovranno essere illustrate e debitamente motivate attraverso la predisposizione di una Relazione illustrativa e non potranno essere di tipo sostanziale, ovvero tali da modificare significativamente la determinazione dei costi prevista dalla project proposal o la struttura e le caratteristiche del prezzario.

D.2 È possibile estendere l’erogazione dei servizi a tutto il territorio nazionale, anche nel caso in cui la project proposal preveda l’erogazione dei servizi in una sola specifica Regione?

Ai fini dell’attuazione della M4C2I2.3, si specifica che è possibile estendere l’intervento del Polo a tutto il territorio nazionale, previa approvazione da parte del MIMIT della relativa modifica progettuale.

D.3 È possibile apporre modifiche al budget presentato in fase di project proposal e condiviso con la Commissione Europea?

In fase di presentazione del cronoprogramma, allegato alla convenzione di sovvenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto, prima della sottoscrizione della stessa sarà possibile introdurre delle modifiche al budget presentato in fase di project proposal.

Resta inteso che tali modifiche dovranno essere illustrate e debitamente motivate attraverso la predisposizione di una Relazione illustrativa e non potranno essere di tipo sostanziale, ovvero tali da modificare significativamente la determinazione dei costi prevista dal progetto europeo o la struttura e le caratteristiche del prezzario.

D.4 Nel caso di costituzione di un Consorzio, al medesimo consorzio dovranno partecipare tutti i soggetti partner del progetto e all'originario soggetto attuatore deve essere riservato un ruolo di controllo?

In linea generale la nuova entità giuridica dovrà essere costituita da tutti i soggetti indicati nella project proposal come capofila e partner. In caso di espresse rinunce potrà essere richiesta una modifica del partenariato (incluso il soggetto capofila) che dovrà essere comunque illustrata in sede di presentazione del cronoprogramma, preliminare alla sottoscrizione della convenzione, e debitamente motivata nella relazione illustrativa alla quale dovranno essere obbligatoriamente allegate le comunicazioni di rinuncia trasmesse al soggetto capofila dai partner (ed eventualmente dalle entità affiliate). Per le eventuali modifiche soggettive che potranno intervenire successivamente alla sottoscrizione della convenzione di sovvenzione si rimanda a quanto disposto all’articolo 11 della stessa.

D.5 È possibile ridurre i tempi di erogazione del servizio “Test Before Invest” e/o dei corsi di formazione?

Le variazioni nell'intervento sono ammissibili, in via generale, anche con riferimento alla modifica dei tempi di erogazione dei servizi. Resta inteso che le eventuali modifiche non potranno essere di tipo sostanziale, ovvero tali da modificare significativamente il progetto, la determinazione dei costi o la struttura e le caratteristiche del prezzario, per esempio, nel caso in cui la riduzione delle tempistiche implichi una riduzione dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio stesso e, conseguentemente, una variazione del prezzario.

D.6 Nel caso in cui un’impresa decida di non far più parte del progetto è possibile sostituirla con una nuova entità e/o redistribuire i suoi servizi e i target tra gli altri partner di progetto?

In via generale è possibile modificare la compagine di un Seal of excellence, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Resta inteso che eventuali modifiche soggettive non dovranno determinare variazioni sostanziali con riguardo alla realizzazione delle attività progettuali da eseguirsi in modo coerente con quanto previsto dal cronoprogramma allegato alla convenzione di sovvenzione e al raggiungimento dei target della M4C2I2.3. Ogni eventuale modifica progettuale, incluse quelle relative ad una redistribuzione dei servizi e dei target tra i partner, sarà oggetto di contradditorio con il MIMIT e successiva valutazione e approvazione da parte di quest’ultimo, secondo quanto disposto agli articoli 11 e 12 della convenzione di sovvenzione.

D.7 È necessario che il Seal of Excellence si costituisca in un soggetto terzo prima della firma della convenzione di sovvenzione con il MIMIT?

Sì, è necessario costituire un soggetto terzo o raggruppamento prima della sottoscrizione della convenzione di sovvenzione nel rispetto delle previsioni dell’articolo 3, comma 1 lettera c) del decreto 17 agosto 2020 dei Direttori generali per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.

D.8 È obbligatorio rendicontare ex articolo 27 del regolamento GBER, oppure è solo possibile?

Fermo restando quanto riportato nella FAQ B.3, se le spese sono strettamente riconducibili ad attività di ammodernamento o al funzionamento di un Polo dovranno essere rendicontate a valere sull'articolo 27 del regolamento GBER.

D.9 Il totale del riepilogo dei costi analitici relativo alla linea di finanziamento “Servizi” deve coincidere con il costo dei servizi (da price list) moltiplicato per il numero dei servizi erogati nel semestre di rendicontazione?

Il riepilogo dei costi da presentare in fase di rendicontazione sulla linea di finanziamento “Servizi” dovrà recare l’indicazione dei costi valorizzati in base alla spesa effettivamente sostenuta dal Seal of Excellence (a costi reali e a costi semplificati in base alla tipologia di spesa), i cui giustificativi (di spesa e pagamento) dovranno essere caricati su ReGiS e conservati con le tempistiche disposte dalla normativa vigente in materia di controlli. Alla fine del progetto, il valore totale dei servizi erogati dovrà coincidere con la somma dei costi totali sostenuti per l’erogazione degli stessi e rendicontati sulla linea di finanziamento “Servizi”.

D.10 È possibile esternalizzare le attività di sviluppo a imprese compatibili con l’oggetto sociale delle stesse?

Se sono attività marginali di supporto è possibile esternalizzarle a imprese compatibili con l’oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni del progetto.  Si ricorda che il relativo costo sarà imputato alla voce di spesa “Servizi di consulenza specialistica e tecnologica”.

D.11 In relazione al raggiungimento dei target, è strettamente necessario tenere in considerazione la territorialità dei soggetti beneficiari?

Fermo restando quanto riportato nella FAQ F.2, la territorialità non costituisce un criterio vincolante ai fini del raggiungimento dei target, ma dovrà in ogni caso essere garantito quanto previsto dal progetto approvato.

Resta inteso che modifiche progettuali sostanziali riguardanti anche la distribuzione delle imprese servite, dovranno essere debitamente motivate, sottoposte al MIMIT e approvate dallo stesso.

D.12 Nella formulazione del nuovo budget di progetto, mantenendo invariato lo stesso, è possibile rimodulare, in modo argomentato, la ripartizione del budget tra i partner? Inoltre, è possibile rimodulare la ripartizione del budget tra le voci di costo?

Sì, è possibile proporre una rimodulazione del budget tra i partner se questo non incide sul raggiungimento dei target.

 

Procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo

E.1 Come si effettua la richiesta di anticipazione?

Il soggetto attuatore ha facoltà di richiedere l’anticipazione (fino a un massimo del 20% del finanziamento) alla Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese (DGPIIPMI) compilando il relativo format allegato al Manuale, fornendo la documentazione attestante e necessaria riportata di seguito:

  • una sintetica relazione che illustri lo stato di attuazione, ovvero di avvio, dell’intervento, inclusa nella richiesta di anticipazione;
  • la documentazione probatoria di tale avvio di operatività;
  • l’apposita fidejussione bancaria e/o assicurativa di pari importo, nel rispetto delle condizioni definite nel Manuale di rendicontazione.

E.2 Come si effettua il monitoraggio su ReGiS?

Il monitoraggio, previsto con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese, riguarda i dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario richiesti all’interno della sezione ReGiS “Anagrafica progetto”.

In particolare, i soggetti attuatori devono conferire al sistema – aggiornando/rettificando - ove già presenti – tutti i dati richiesti, tra cui:

  1. gli avanzamenti procedurali (“iter di progetto”);
  2. gli avanzamenti finanziari (“gestione spese”), nonché i dati relativi alla pianificazione dei costi e alle relative voci di spesa (“piano dei costi” e “quadro economico”);
  3. gli avanzamenti fisici, incluso il contributo delle attività al conseguimento del target della misura a cui è associato e agli indicatori comuni UE (“indicatori”);
  4. ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura degli interventi, dalla normativa nazionale ed europea applicabile e dai target del PNRR alla cui realizzazione le attività concorrono.

In relazione alla voce b) dovranno essere alimentate mensilmente su ReGiS le sottosezioni “Piano dei costi” e “Quadro economico”, all’interno della sezione “Anagrafica progetto” > “Cronoprogramma/Costi”. Il caricamento della documentazione giustificativa di spesa, invece, dovrà essere effettuato trimestralmente, in corrispondenza della sezione “Gestione spese”.

Infine, con riferimento alle spese pregresse sostenute dalla data di emanazione del decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, si ricorda che il soggetto attuatore deve effettuare il monitoraggio (aggiornamento “Piano dei Costi” e “Quadro economico”) e la registrazione dei dati di avanzamento finanziario (caricamento giustificativi) rispettivamente entro 30 giorni e 3 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

E.3 Come si alimenta la sezione ReGiS “Gestione spese”?

Il soggetto attuatore è tenuto a registrare con cadenza trimestrale su ReGiS, in corrispondenza della sezione "Gestione spese", le informazioni relative ai pagamenti nelle sezioni “Pagamenti a costi reali” e “Pagamenti a costi semplificati” e le informazioni relative ai correlati giustificativi di spesa nella sezione “giustificativi di spesa”, associati all’intervento finanziato.

In particolare, il soggetto attuatore REGISTRERA’ il 100% dei pagamenti e dei relativi giustificativi di spesa. Tuttavia, il rimborso PNRR verrà effettuato sulla base della quota indicata nel campo “Importo richiesto”, in corrispondenza di ogni pagamento. Tale importo dovrà essere indicato dal soggetto attuatore tenendo in considerazione l’intensità d’aiuto applicabile ai sensi del GBER e più in generale della normativa vigente sugli aiuti di Stato.

Si segnala che la REGISTRAZIONE dei pagamenti e dei relativi giustificativi di spesa non coincide con la RENDICONTAZIONE degli stessi: il completamento della sezione "Gestione spese", infatti, non costituisce un rendiconto di progetto e nemmeno una richiesta di pagamento. 

Il rendiconto di progetto e la relativa richiesta di pagamento nei confronti del Ministero dovranno avvenire con cadenza semestrale attraverso la sezione ReGiS “Rendicontazione Spese vs ARdI–Creazione”.

E.4 Come si effettuano il rendiconto e la relativa richiesta di rimborso via ReGiS?

La rendicontazione semestrale e la relativa richiesta di rimborso DEVONO essere effettuate entro il termine del semestre. Il semestre si calcola a partire dalla data di trasmissione dell’ultimo rendiconto di progetto sul sistema ReGiS. 

All’interno della sezione “Rendicontazione Spese vs ARdI–Creazione” sarà possibile selezionare tutti o solo una parte dei costi registrati nella sezione “Pagamenti a costi reali” e “Pagamenti a costi semplificati”, al fine di creare un pacchetto di costi da trasmettere al Ministero per ricevere il rimborso della quota di finanziamento PNRR. In tali sezioni, in corrispondenza di ogni pagamento, sarà possibile indicarne il relativo valore totale e il valore “Importo richiesto”. Quest’ultimo rappresenta l’importo da imputare a valere sul finanziamento PNRR e che sarà effettivamente rimborsato al soggetto attuatore, salvo irregolarità riscontrate dal Ministero nella fase di controllo.

Infine, in corrispondenza dei punti di verifica riportati anche nel Manuale al paragrafo “9.4 Rendiconto di progetto semestrale” dovrà essere caricata la documentazione a comprova dell’esito positivo dei controlli effettuati.

Si ricorda che, per quanto riguarda le spese pregresse, sostenute dal 10 marzo 2023, dovranno essere trasmesse necessariamente entro 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

E.5 Quale documentazione devo caricare su ReGiS ai fini del rendiconto?

Per il dettaglio di tutta la documentazione da caricare ai fini del rendiconto su ReGiS, consultare il parag. 9.4 “Rendiconto di progetto semestrale” e le relative tabelle al capitolo 10 “MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REGISTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI” del Manuale di rendicontazione aggiornato.

E.6 Quale soggetto deve rilasciare la DSAN sul titolare effettivo e l’assenza di conflitto di interessi?

Le dichiarazioni su titolare effettivo e conflitto di interesse devono essere fornite sia dai destinatari dei servizi, sia dai soggetti che partecipano a vario titolo all’erogazione (capofila/partner/entità affiliate o fornitori) come indicato nelle tabelle al capitolo 10 “Modalità di espletamento del processo di registrazione dei dati finanziari”.

E.7 In merito alle modalità di rendicontazione dovranno essere esposte le spese relative all’intero progetto?

Il soggetto attuatore è tenuto a registrare con cadenza trimestrale su ReGiS, in corrispondenza della sezione "Gestione spese", le informazioni relative a TUTTI i pagamenti (sezione “Pagamenti a costi reali” e “Pagamenti a costi semplificati”), e ai correlati giustificativi di spesa (sezione “giustificativi di spesa”), associati all’intervento finanziato.

Tuttavia, la REGISTRAZIONE dei pagamenti e dei relativi giustificativi di spesa non coincide con la RENDICONTAZIONE degli stessi: il completamento della sezione "Gestione spese", infatti, non costituisce un rendiconto di progetto e nemmeno una richiesta di pagamento.

Il rendiconto di progetto e la relativa richiesta di pagamento nei confronti del Ministero dovranno avvenire con cadenza semestrale attraverso la sezione ReGiS “Rendicontazione Spese vs ARdI–Creazione”. All’interno di questa sezione sarà possibile selezionare tutti o solo una parte dei costi registrati nella sezione “Pagamenti a costi reali” e “Pagamenti a costi semplificati”, al fine di creare un pacchetto di costi da trasmettere al Ministero per ricevere il rimborso della quota di finanziamento PNRR. In tali sezioni, in corrispondenza di ogni pagamento, sarà possibile indicarne il relativo valore totale e il valore “Importo richiesto”. Quest’ultimo sarà il valore da imputare sul finanziamento PNRR e che verrà effettivamente rimborsato al soggetto attuatore, salvo irregolarità riscontrate dall’Amministrazione nella fase di controllo.

Nel sistema ReGiS il soggetto attuatore REGISTRERA’ il 100% dei pagamenti e dei relativi giustificativi di spesa. Tuttavia, il rimborso PNRR verrà effettuato sulla base della quota indicata nel campo “Importo richiesto”, in corrispondenza di ogni pagamento. Tale importo dovrà essere indicato dal soggetto attuatore tenendo in considerazione l’intensità d’aiuto applicabile ai sensi del regolamento GBER e più in generale della normativa vigente sugli aiuti di Stato (tabella Allegato A - Intensità  massime  dell'aiuto,  da  applicare  alla  quota   di finanziamento nazionale,  per  servizio  erogato  in  funzione  delle attività e della dimensione d'impresa al decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e riportata anche nel Manuale di rendicontazione). 

Nella sezione “Gestione fonti”, il soggetto attuatore dovrà alimentare i campi relativi alle altre fonti di finanziamento disponibili oltre alla fonte PNRR.

E.8 Il riepilogo delle spese può essere firmato da soggetti differenti rispetto al legale rappresentante del soggetto attuatore e dal presidente del collegio dei revisori (ove previsto)?

Il riepilogo delle spese, in alternativa al presidente del collegio dei revisori, può essere sottoscritto anche da un revisore contabile, ferma restando l’obbligatorietà della sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto attuatore. Il riepilogo è unico per tutto il partenariato, quindi dovrà essere il soggetto capofila, tramite il proprio revisore, ad assicurare l’asseverazione dei costi rendicontati.

E.9 Sarà messa a disposizione dei Centri di trasferimento tecnologico la modulistica e, in particolare, il modello per la dichiarazione relativa al rispetto del principio DNSH?

Tutta la modulistica necessaria correlata all’attuazione degli interventi sarà resa disponibile in allegato al Manuale di rendicontazione.

E.10 Con quale modalità dovranno essere rendicontati i costi dei servizi erogati? Applicando la tariffa del prezzario per il numero dei servizi erogati oppure a costi reali?

In fase di rendicontazione il soggetto attuatore dovrà caricare su ReGiS i giustificativi di spesa e pagamento relativi ai costi effettivamente sostenuti per l’erogazione dei servizi, il riepilogo dei costi analitici, utilizzando il format Excel “Riepilogo dei costi”, nonché i giustificativi di spesa (fattura o documento contabile probatorio equivalente) emessi a fronte dei servizi erogati.

I costi sostenuti dal soggetto che ha erogato il servizio, riportati nel medesimo riepilogo, saranno valorizzati in base alla spesa da questi effettivamente sostenuta (a costi reali e a costi semplificati in base alla tipologia di spesa). I giustificativi, oltre a essere caricati su ReGiS, dovranno essere conservati secondo le tempistiche disposte dalla normativa vigente in materia di controlli.

E.11 In considerazione del fatto che a seconda della tipologia di impresa a cui si eroga servizio può cambiare la parte richiesta quale contributo, è verosimile ipotizzare tre diversi listini prezzo?

Il prezzario non si modifica in funzione dell’intensità di aiuto applicabile sulla base della dimensione delle imprese. È il valore del contributo che sarà pagato dall’impresa beneficiaria finale del servizio che varia in funzione dell’intensità da applicare in base alla tabella Allegato A - Intensità massime dell'aiuto, da applicare alla quota di finanziamento nazionale, per servizio erogato in funzione delle attività e della dimensione d'impresa al decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Pertanto, non è ammissibile l’utilizzo di tre diversi listini dei prezzi.

E.12 Ai fini della richiesta di anticipazione, un soggetto pubblico è tenuto a fornire la fidejussione bancaria/assicurativa?

Il soggetto capofila, in quanto referente unico per il Ministero acquisisce il contributo ed è tenuto a presentare, in caso di richiesta di somme in anticipazione, la fidejussione anche nel caso in cui sia un soggetto pubblico.

E.13 È possibile caricare i Servizi di formazione (B3) sulla Linea A?

Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del GBER sono ammissibili i costi inerenti, tra le altre, alle attività di [...] organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze [...].

Si ritiene pertanto che le attività richiamate alla lettera c) del medesimo articolo siano riconducibili ad attività organizzative comuni e che i servizi di formazione devono essere più propriamente realizzati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 31 del GBER, anche al fine di concorrere al raggiungimento dei target.

E.14 Quando è necessario trasmettere la relazione finale con la relativa analisi dei costi sostenuti?

La relazione finale deve essere trasmessa al Ministero entro 30 giorni dalla conclusione delle attività. Il riferimento all'analisi dei costi, ivi richiamata, sarà effettuato sulla base dei costi sostenuti anche se non ancora rendicontati.

E.15 Come devono essere rendicontati i costi del personale utilizzando l'Allegato 3?

Il costo del personale (actual) allocato sul progetto potrà essere calcolato singolarmente per ogni dipendente coinvolto e non in maniera cumulativa per categoria.

In particolare, il modello sarà adeguato, prevedendo nello sheet “Personale dipendente reali” la lista dei dipendenti impiegati sul progetto ed eliminando la suddivisione per categorie del personale.

E.16 Chi può chiedere la fidejussione? Nel caso in cui il partenariato sia composto da enti pubblici oltre che società e qualora tutti richiedano una anticipazione, sono solo i soggetti privati che devono produrre le fidejussioni per le quote che gli spettano o anche i partner pubblici?

La fidejussione deve essere prodotta solo dal soggetto capofila.

 

Target

F.1 Come viene definito il target a livello di singolo Seal of excellence?

Nel cronoprogramma (formato excel) fornito dal Ministero, ogni Seal of excellence deve definire il target di progetto, in coerenza con quanto previsto nella project proposal.

Il cronoprogramma compilato dal soggetto attuatore ed approvato dal Ministero è uno degli allegati sostanziali della convenzione, pertanto, il raggiungimento dei target così definiti rappresenta un adempimento in applicazione del medesimo atto convenzionale.

F.2 Con quali modalità verrà valutato l’effettivo raggiungimento dei target previsti dal PNRR per la M4C2I2.3?

I target previsti dal PNRR per la M4C2I2.3 sono definiti sulla base del numero complessivo delle PMI servite e del correlato valore dei servizi erogati; quindi, è sufficiente che il Seal of excellence raggiunga il valore complessivo definito nel proprio cronoprogramma per i due target, ossia:

  • valore complessivo di tutti i servizi erogati alle imprese (a prescindere dalla tipologia di servizio);
  • numero complessivo di PMI beneficiarie dei servizi (a prescindere dal servizio ricevuto).

F.3 È possibile rimodulare il proprio progetto, come valutato e approvato dalla Commissione europea prima della sottoscrizione della convenzione?

Prima della sottoscrizione della convenzione, in fase di presentazione al Ministero del cronoprogramma delle attività di progetto (formato excel), anche attraverso il modello per l’illustrazione delle modifiche al progetto (Relazione illustrativa di accompagnamento), sarà possibile apportare modifiche sempre motivate, in particolare in termini finanziari e di indicatori, per giustificare i dati contenuti nel medesimo cronoprogramma excel da allegare alla convenzione. Il cronoprogramma e a relativa relazione devono essere trasmessi sempre dal soggetto capofila, contemporaneamente o successivamente alla trasmissione dell’atto di costituzione della compagine (non ancora formalizzato o in versione definitiva).

F.4 In considerazione della difficoltà di definire il numero previsionale delle imprese (PMI) alle quali saranno erogati i servizi, si chiede se sia possibile rivedere la previsione dei KPI in sede di predisposizione del cronoprogramma?

Il numero di PMI servite costituisce uno dei target previsti per la M4C2I2.3 del PNRR, pertanto, è necessario fornire un dato previsionale aggregato per consentire un adeguato monitoraggio in itinere per il raggiungimento dello specifico target. Eventuali scostamenti significativi durante il monitoraggio potranno infatti determinare in corso d’opera una revisione del progetto e/o delle risorse assegnate. Prima della sottoscrizione della convenzione tale target potrà essere rivisto nella fase preliminare di definizione del cronoprogramma e la medesima modifica andrà indicata e debitamente motivata nella Relazione illustrativa di accompagnamento.

F.5 Il raggiungimento del target PNRR “numero complessivo di PMI beneficiarie dei servizi” viene verificato con riferimento alla singola tipologia di servizio erogato, oppure complessivamente?

Il target in esame dovrà essere verificato complessivamente, non rilevando ai fini del raggiungimento dell’obiettivo il singolo servizio erogato alle imprese beneficiare finali: l’andamento di tale target in itinere costituisce un alert per il Ministero ai fini del controllo del rispetto da parte del soggetto attuatore della realizzazione del proprio progetto nella sua articolazione totale.

F.6 Nella quantificazione dei target è possibile sostituire una pubblica Amministrazione con una piccola Impresa o viceversa?

Premesso che il numero di PMI servite e il valore dei servizi erogati alle imprese rappresentano i target previsti per la M4C2I2.3, le Pubbliche Amministrazioni non concorrono al raggiungimento dei predetti indicatori: quindi, in nessun caso la sostituzione di una PMI con una pubblica Amministrazione può concorrere al raggiungimento del target.

Ne consegue che una pubblica Amministrazione può essere sempre sostituita da una PMI, in quanto ciò si tradurrebbe in un beneficio ai fini del raggiungimento del target PNRR, mentre una variazione in senso opposto non risulta ammissibile.

F.7 È prevista una distribuzione dei target tra i poli di innovazione?

Ciascun Centro di trasferimento tecnologico ha individuato in sede di project proposal un target da raggiungere. Tale valore sarà confermato, o eventualmente rideterminato, secondo quanto esplicitato alla FAQ F.3, con la presentazione del cronoprogramma e della relativa relazione da allegare alla convenzione.

 

 

Spese ammissibili e modalità di calcolo dei costi

G.1 Criteri generali per la valorizzazione dei costi

G.1.1 I costi di cui all’articolo 27 del GBER riportati nel cronoprogramma dei Seal of excellence (formato excel), allegato sostanziale alla convenzione, devono equivalere alla somma del fatturato del periodo rendicontato?

Le spese previsionali relative all’articolo 27 del GBER indicate nel cronoprogramma allegato alla convenzione dovranno essere rendicontate con cadenza semestrale su ReGiS, in corrispondenza del CUP della linea di finanziamento “Ammodernamento e funzionamento dei Centri di trasferimento tecnologico e funzionali all’erogazione dei servizi”.

Tali spese non riguardano direttamente i costi per l’erogazione dei servizi (ovvero non concorrono alla formazione del prezzo del servizio e non andranno rendicontati sulla linea di finanziamento “Servizi erogati dal Centro di trasferimento tecnologico nei confronti delle imprese”), quindi non devono essere allineate al fatturato dello stesso periodo relativo ai servizi erogati.

G.1.2 È possibile rendicontare a valere sull’articolo 27 del GBER i costi non coperti dalla linea servizi?

Nel caso in cui vengano erogati meno servizi del previsto, ma la componente del prezzo “costi di gestione” sia stata calcolata sulla base del numero preventivato di servizi da erogare, si avranno costi di erogazione superiori al fatturato relativo ai servizi.

Tali costi non possono essere rimborsati sulla linea di finanziamento “Servizi erogati dal Centro di trasferimento tecnologico nei confronti delle imprese” perché il rimborso PNRR corrisponde al valore del prezzo del singolo servizio al netto della quota pagata dall’impresa beneficiaria finale del servizio stesso. Si può, tuttavia, ipotizzare, in corso di esecuzione del progetto, una rimodulazione del cronoprogramma di spesa e, in base al trend di avanzamento dell’attività di erogazione dei servizi, valutare uno spostamento di risorse nell’ambito della linea di finanziamento “Ammodernamento e funzionamento dei Centri di trasferimento tecnologico (articolo 27 del GBER) e funzionali all’erogazione dei servizi”, ove tali spese siano valutate dal Ministero come pertinenti con le attività ammissibili ai sensi del medesimo articolo 27 del GBER.

Si ricorda, inoltre, che al termine della realizzazione delle attività progettuali gli aiuti ai poli di innovazione di cui all’articolo 27 del GBER  non potranno superare il limite massimo di finanziamento previsto per il Centro di trasferimento tecnologico, come dichiarato nel cronoprogramma e, conseguentemente, riportato dal Ministero in fase di richiesta del COR.

G.1.3 È possibile aggiungere spese a valere sull’articolo 27 del GBER non ricomprese nel costo totale di progetto presentato alla Commissione europea?

Le spese attribuibili alla linea di finanziamento “Ammodernamento e funzionamento dei Centri di trasferimento tecnologico e funzionali all’erogazione dei servizi” (articolo 27 del GBER) dovranno rientrare all’interno del budget progettuale presentato e approvato dalla Commissione europea, non costituendo un importo addizionale a quest’ultimo. Ne consegue che l’eventuale allocazione di risorse su tale linea di finanziamento determina una corrispondente riduzione delle risorse previste a sostegno della linea di finanziamento “Servizi erogati dal Centro di trasferimento tecnologico nei confronti delle imprese”.

G.1.4 È possibile rivedere il prezzo dei singoli servizi presenti nel catalogo incluso nella proposta progettuale? 

Tenendo in considerazione che il prezzario è stato sottoposto dai Seal of excellence, valutato ed approvato dalla Commissione europea, può essere modificato ma solo su richiesta debitamente motivata (ad esempio in conseguenza dell’aumento comprovato del costo di una particolare componente di spesa del servizio erogato) e, comunque, non in misura sostanziale.

Si ricorda che il valore dei servizi offerti (prezzo) non può essere superiore alla somma dei costi sostenuti per erogare e gestire gli stessi, ma può essere uguale o inferiore. Qualora il prezzo sia superiore, l’utile deve essere reinvestito nell’offerta di servizi.

G.1.5 È possibile rendicontare le spese sostenute dal Seal of excellence in data antecedente alla firma della convenzione di sovvenzione con il MIMIT?

È riconoscibile la spesa sostenuta ed effettivamente pagata durante il periodo di ammissibilità. Nell’ambito della M4C2I2.3 saranno riconosciute le spese a partire dalla data di emanazione del decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

G.1.6 Sono ammessi i costi in-kind per coprire la quota di cofinanziamento?

In coerenza con le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 sono ammessi i costi di tipo in-kind, nei termini, altresì, previsti dalla project proposal.

Pertanto, nel rispetto del progetto come ammesso al finanziamento PNRR, a seguito della valutazione e approvazione da parte del Ministero del cronoprogramma e della relativa relazione di accompagnamento in caso di modifica progettuale prima della sottoscrizione della convenzione, i costi per attività volontaria e strumentazione potranno essere rendicontati entro i limiti regolamentari e dovranno essere giustificati, ove previsto, da una relazione di un esperto indipendente.

Si precisa che, i contributi in-kind sotto forma di forniture di opere, beni, servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili solo nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in-kind, al termine dell’operazione;
  2. il valore attribuito ai contributi in-kind non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
  3. il valore e la fornitura dei contributi in-kind possono essere valutati e verificati in modo indipendente.

G.1.7 In caso di abbandono da parte di un partner, come dovrà essere modificato il piano finanziario del progetto?

Fermo restando quanto esplicitato all’articolo 11 “Variazioni soggettive della convenzione” del decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sono possibili variazioni soggettive che non dovranno in ogni caso determinare variazioni sostanziali con riguardo alla realizzazione delle attività, da eseguirsi in modo coerente con quanto previsto dal cronoprogramma allegato alla convenzione e al raggiungimento dei target della M4C2I2.3. Ogni eventuale modifica progettuale, incluse quelle relative alla dotazione finanziaria di progetto, sarà oggetto di contradditorio con il Ministero e successiva valutazione e approvazione di quest’ultimo.

G.1.8 Tenuto conto che l’articolo 27 del GBER specifica che gli aiuti ai poli sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo, su chi ricadrà l’eventuale aiuto al polo? Come si concilia tale componente di aiuto con i limiti di cumulabilità degli stessi? Chi dovrà cofinanziare il 50% dei costi connessi con tale tipologia di aiuti? È plausibile un cofinanziamento distribuito proporzionalmente tra tutti i partner o solo tra quelli privati?

Ai sensi dell’articolo 27 “Aiuti ai poli di innovazione” del GBER, così come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 del 23.06.2023 “Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi al proprietario del polo di innovazione. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi al gestore del polo di innovazione. L'operatore, se diverso dal proprietario, può essere dotato di personalità giuridica o essere un consorzio di imprese privo di personalità giuridica distinta. In tutti i casi, ogni impresa deve tenere una contabilità separata per i costi e le entrate di ciascuna attività (proprietà, gestione e uso del polo) conformemente ai principi contabili applicabili.

Ai fini dell’attuazione della M4C2 I2.3 il soggetto giuridico che gestisce il polo - già previsto dalla precedente versione del regolamento GBER - potrà coincidere con la figura del proprietario del polo di cui alla recente modifica regolamentare.

Stanti tale premesse, il soggetto attuatore riceverà l’aiuto per le attività di ammodernamento (investimenti) del polo di innovazione (Centro di trasferimento tecnologico) qualora esso sia verosimilmente individuato come soggetto proprietario e, in quanto coincidente con la figura del gestore del medesimo polo, per il supporto al funzionamento dello stesso.

Le spese rendicontate potranno includere i costi sostenuti dai partner/entità affiliate e rendicontate al soggetto attuatore che provvederà a trasferire le quote di contributo spettanti in ragione del ruolo assunto dai singoli soggetti (gestori e/o proprietari).

La soglia di notifica, innalzata da 7,5 milioni di EUR a 10 milioni di EUR, è riferibile al polo.

G.1.9 È possibile cofinanziare gli interventi ascrivibili al supporto al funzionamento di cui all’articolo 27 (il rimanente 50%) con erogazioni/sponsorizzazioni esterne al progetto, private (es. aziende, banche) o istituzionali (integrazioni su fondi regionali)?

Ai sensi delle disposizioni regolamentari applicabili, il cofinanziamento può essere erogato sotto forma di risorse proprie del beneficiario, di redditi generati dall’azione o dal programma di lavoro ovvero di contributi finanziari o in natura da parte di terzi.

G.1.10 È possibile cofinanziare le attività correlate all’erogazione dei servizi con il costo del personale delle imprese destinatarie dei medesimi servizi?

No, non è possibile garantire la quota di cofinanziamento con il costo del personale delle imprese, ad eccezione dei servizi di formazione che possono essere cofinanziati valorizzando le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, ove ne ricorrano i presupposti.

G.1.11 È possibile modificare il prezzo di vendita dei singoli servizi, mantenendo lo stesso budget e lo stesso numero di servizi erogati?

Fermo restando quanto già esplicitato nella FAQ G.1.4, al fine di garantire trasparenza, il prezzo di vendita di ciascun servizio non può subire variazioni e/o modifiche discrezionali sulla base del dimensionamento dell'impresa servita.

G.1.12 Nel caso dei Seal of excellence, come dovranno essere rendicontate le spese sostenute nell’intervallo di tempo intercorso tra il decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e la firma della convenzione di sovvenzione?

Tutte le spese pregresse sostenute nel periodo di tempo intercorso tra la pubblicazione del decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle imprese e del Made in Italy e la data della firma della convenzione di sovvenzione dovranno essere ricondotte al CUP di progetto tramite il rilascio di una DSAN ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000 che attesti la pertinenza delle medesime spese al progetto,  rendicontate secondo le modalità definite nel Manuale di rendicontazione.

G.1.13 Se un partner è produttore di attrezzature utili all'hub, può conferire tali attrezzature all'hub stesso?

Nel caso in cui un partner sia produttore di attrezzature da utilizzare per l’erogazione di servizi, le stesse potranno essere conferite e la relativa spesa potrà essere rendicontata come costo in-kind nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento. Resta inteso che in sede di rendicontazione dovrà essere fornita una relazione sui contributi in natura redatta da un professionista abilitato, terzo rispetto al beneficiario, che attesti il valore del bene tenuto conto di un ragionevole prezzo di mercato.

G.1.14 Il Servizio 6 "Consulenza IPR" è ammissibile?

Secondo il decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Servizio 6 "Consulenza IPR" è considerato ammissibile. Pertanto, se tale specifico servizio è stato precedentemente preventivato all'interno della project proposal valutata nell'ambito del Programma Europa digitale ed è stato, quindi, approvato dalla Commissione europea, può ritenersi ammissibile.

G.2 Personale

G.2.1 Come si determina il costo orario e giornaliero ammissibile di una risorsa umana rientrante nel personale dipendente?

Il costo orario ammissibile del personale dipendente si calcola dividendo il costo lordo annuale (pari al costo totale che l’ente sostiene per una determinata risorsa, comprensivo di oneri, esclusa l'IRAP) per:

  • 720 (ore annue);
  • 500 (ore annue) per il personale universitario, qualora coerente con il metodo di calcolo utilizzato per la project proposal;

Il costo giornaliero ammissibile del personale dipendente si calcola dividendo il costo lordo annuale (pari al costo totale che il soggetto sostiene per una determinata risorsa, comprensivo di oneri, esclusa l'IRAP) per 215 (giornate annue).

G.2.2 Come deve essere rendicontato il personale dipendente?

Pur non usufruendo di risorse a valere sul Programma Europa digitale, i Seal of Excellence dovranno rendicontare il personale dipendente a costi reali, così come previsto dal progetto valutato e approvato dalla Commissione europea.

G.2.3 È possibile rendicontare nell’ambito della voce “Personale” i costi di professionisti titolari di partita IVA che emettono fattura (in-house consultants) e rientranti nella categoria “A.2 Natural persons with direct contract”?

Sì, è possibile rendicontare i costi dei professionisti titolari di partita IVA nella voce di spesa ‘’Personale’’.

G.2.4 Dove sono allocate le spese per il personale esterno persone fisiche (con o senza partita IVA)?

Le spese per i consulenti esterni con partita IVA e quelle per il personale esterno con contratto di collaborazione devono essere rendicontate alla voce di costo “Personale”

G.2.5 Come si rendiconta il personale “co.co.co” e con contratto di collaborazione?

La tipologia di personale in esame rientra nella voce di costo “Personale in rapporto di collaborazione”, corrispondente alla voce “A.2_Natural persons under direct contract”.

Il costo rendicontabile è costituito dal compenso lordo previsto dal contratto di collaborazione, più i contributi INPS e INAIL a carico del datore di lavoro.

G.2.6 In caso di società consortili è possibile rendicontare il personale dipendente a tempo indeterminato dei soci utilizzato per la realizzazione delle attività progettuali, tramite timesheet dei soci? In caso positivo c’è un limite percentuale rispetto al costo totale del personale oppure al costo totale di progetto della società consortile?

Nell’ambito del progetto potranno essere rendicontate le spese del personale dei soggetti coinvolti nell’attuazione delle attività, siano essi inquadrati nell’organizzazione del soggetto capofila o in quelle dei partner/entità affiliate, nel rispetto delle previsioni della project proposal.

Resta inteso che in fase di rendicontazione il costo dovrà essere valorizzato a costi reali e dovranno essere prodotti i giustificativi e la documentazione probatoria come esplicitato nel Manuale di rendicontazione.

G.2.7 Quali sono le voci analitiche che concorrono alla formazione del costo del personale dipendente?

Tale voce di spesa prende in considerazione il costo annuo lordo, rappresentato dalla retribuzione lorda, incluse le retribuzioni in natura, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti.

G.2.8. L’attività erogata da una università da intendersi quale trasferimento di conoscenza e formazione può essere considerata come un’attività di consulenza verso la pubblica Amministrazione e le aziende? In questo caso è possibile considerare tale attività come attività conto terzi a cui potere applicare un prezzo in base ad un tariffario?

Fermo restando il rispetto di quanto previsto in sede di project proposal, la formazione rientra nei servizi previsti dal decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, come evidenziato dalla tabella Allegato A - Intensità massime dell'aiuto, da applicare alla quota di finanziamento nazionale, per servizio erogato in funzione delle attività e della dimensione d'impresa.

A fronte dell’erogazione di tale servizio saranno riconosciuti i relativi costi nel rispetto delle indicazioni fornite dal Manuale di rendicontazione in accordo con le disposizioni regolamentari di riferimento.

G.2.9 Con quale modalità può essere rendicontato il costo del personale universitario di una università che fa parte del partenariato?

Il personale universitario è rendicontabile sotto la voce personale.

G.2.10 Ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del GBER i costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali). Le spese del personale e i costi amministrativi ivi citati sono riferibili al personale dipendente dell’entità giuridica che gestisce il polo (ATS/ATI/RTI) e dei costi amministrativi dell'ATS/ATI/RTI, o anche del personale e dei costi amministrativi delle organizzazioni partecipanti all’ATS/ATI/RTI?

Fermo restando che il contributo sarà riconosciuto nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 27 del GBER, così come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 del 23.06.2023, le spese rendicontate potranno includere le spese del personale e le spese amministrative sostenute dai partner/entità affiliate e rendicontate al soggetto attuatore.

G.2.11 Per i partner di natura pubblica, ci sono forme contrattuali che non risultano ammissibili e rendicontabili per l’assunzione di personale tecnico e/o amministrativo a tempo determinato dedicato interamente alle attività del Seal of excellence?

Fermo restando che i partner di natura pubblica devono applicare i propri regolamenti e procedure interne nella selezione del personale e garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la normativa di riferimento non individua specifiche forme contrattuali da adottare.

G.2.12 Quale documentazione è necessario produrre per rendicontare le Seconded person (personale distaccato)?

La documentazione da produrre per la rendicontazione delle Seconded person o personale distaccato è la stessa che va prodotta per il personale dipendente.

In particolare, a comprova delle spese relative al personale è necessario fornire la seguente documentazione:

  • Accordo di distacco o atto equivalente;
  • Lettera d’incarico o ordine di servizio controfirmato dal dipendente. Da tale atto si dovrà chiaramente evincere: il riferimento alle attività di cui al cronoprogramma finanziato, la categoria di appartenenza del dipendente e la sua qualifica, le attività (che devono essere coerenti alle funzioni abitualmente espletate e/o all’esperienza professionale del dipendente) e il numero preventivato di ore da svolgere, il periodo e il luogo di svolgimento;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante del soggetto presso il quale sarà impiegato il personale distaccato riportante per ciascun dipendente rendicontato: il livello (come da CCNL di appartenenza), il numero massimo di ore lavorative previsto dal CCNL di appartenenza (conformemente a quanto previsto dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 1060/2021 potrà sempre utilizzarsi il monte ore massimo di 1720 ad eccezione del personale universitario, ove applicabile nel rispetto del progetto presentato in sede europea), il numero complessivo di ore svolte riportate nel rendiconto delle attività presentate a rendicontazione;
  • Timesheet a cadenza mensile da cui risulti il monte ore di lavoro complessivamente prestato dal dipendente con distinta evidenza delle ore impegnate nelle attività di cui al cronoprogramma, e in attività ordinaria. Nel timesheet dovranno essere riportate anche le ore di permesso e di ferie fruite nonché quelle di malattia.

Inoltre, è necessario produrre i documenti di spesa e pagamento indicati di seguito:

  • Prospetto di calcolo del costo orario rendicontato.
  • Prospetto paga del dipendente per i mesi rendicontati.
  • Documentazione di pagamento della retribuzione.
  • Documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi sociali; in caso di pagamenti cumulativi, dovrà essere fornita una DSAN contenente un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa.

G.3 Missioni e trasferte 

G.3.1 Sono ammissibili i costi di trasferta sostenuti da un prestatore di servizi di consulenza?   

I costi di trasferta sostenuti da un prestatore di servizi di consulenza sono ammissibili nel rispetto delle modalità e delle condizioni illustrate alla voce di costo “missioni e trasferte” prevista per il personale. Resta inteso che i medesimi costi potranno essere riconosciuti solo se strettamente necessari alla realizzazione degli interventi.

Tali spese dovranno essere esplicitate separatamente dai costi di consulenza in sede di rendicontazione.

G.4 Strumentazione, attrezzature, impianti, macchinari e componenti hardware e software

G.4.1 In caso di leasing sono ammissibili i "maxi canoni"? 

Fermo restando l’obbligo di rispettare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018, per le attrezzature e strumentazioni in leasing o noleggio, sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate e, pertanto, con l’esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. Non sono ammissibili i “maxi canoni” e le altre spese relative al contratto (ad esempio spese generali, oneri assicurativi e interessi, ecc.), che devono essere separatamente esplicitati nel giustificativo di spesa.

G.4.2 È possibile rendicontare con l’opzione full-cost tutti gli equipments indicati nella project proposal, anche con riferimento alla linea di finanziamento “Servizi erogati dal Centro di trasferimento tecnologico nei confronti delle imprese”?

Nel caso della linea di finanziamento servizi erogati dai Centri di trasferimento tecnologico alle imprese, nel rispetto della normativa applicabile agli interventi PNRR, la voce di spesa in esame comprende i costi relativi a strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto:

  • nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;
  • nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano contraddistinti da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del soggetto gestore.

Pertanto, l’opzione full-cost si applica esclusivamente alla linea di finanziamento “Ammodernamento e funzionamento” alla quale si applica l’intensità di aiuto di cui all’articolo 27 del GBER.

G.4.3 Nel Manuale di rendicontazione non è indicato se possono essere rendicontate le quote di ammortamento delle attrezzature acquistate prima dell’inizio del progetto ed utilizzate per l’azione. Secondo le regole europee tali costi sono ammissibili. 

Potranno essere rendicontate le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto, sulla base del metodo di calcolo indicato nel Manuale, anche nel caso in cui il bene sia stato acquistato in data antecedente all’avvio del progetto.

G.5 Costi per materiali

G.6 Costi per Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà intellettuale

G.7 Servizi di consulenza specialistica e tecnologica

G.7.1 È necessario rispettare determinati criteri e/o procedure per la selezione del personale esterno che presta servizi di consulenza specialistica e/o tecnologica?

La selezione di consulenti esterni, sia come persone fisiche che come soggetti giuridici, deve essere espletata nel rispetto della normativa e/o delle disposizioni regolamentari interne applicabili per ogni specifica tipologia di soggetto che ne richiede il servizio.

Resta inteso che, in sede di rendicontazione, dovrà essere data evidenza della procedura adottata e fornire la relativa documentazione.

G.7.2 Esiste un tetto massimo di spesa per le consulenze esterne?

Non è previsto un tetto massimo di spesa per le consulenze esterne, tuttavia, in via generale, dovrà essere mantenuta la struttura dei costi del progetto valutato dalla Commissione europea. Le variazioni del progetto, anche sotto il profilo finanziario, saranno oggetto di richiesta di modifica e approvazione da parte del Ministero.

G.8 Spese generali (costi indiretti)

G.8.1 Con quale modalità dovranno essere calcolate le spese generali?

Nel rispetto delle modalità di determinazione dell’importo previsionale delle spese generali già applicate nella formulazione della project proposal valutata e approvata dalla Commissione europea, i costi indiretti sono calcolati applicando una percentuale del 7% sul totale dei costi diretti ammissibili.

G.8.2 Il 7% dei costi indiretti è riconosciuto automaticamente o deve essere prodotta documentazione aggiuntiva per il loro riconoscimento (es. autodichiarazione)? 

Per i costi forfettari non è necessario presentare documentazione analitica probatoria. Resta inteso che il riepilogo dei costi dovrà essere compilato avendo riguardo alla metodologia di calcolo applicabile e in sede di predisposizione della relazione tecnica semestrale dovranno essere illustrate le modalità di calcolo, specificando il valore delle spese dirette prese in considerazione come base per l’applicazione del massimale.

G.8.3 Il 7% di "indirect cost" sembra applicabile solo ai costi di funzionamento (articolo 27 del GBER) con esclusione dei servizi. È corretta questa interpretazione o è applicabile anche ai servizi offerti dai partner alle imprese (articoli 28 e 31 del GBER)?

I costi indiretti possono essere sostenuti e rendicontati anche con riferimento alla linea di finanziamento “Servizi” erogati dal Centro di trasferimento tecnologico nei confronti delle imprese beneficiarie finali, qualora riferibili ai medesimi servizi.

G.8.4 La base dei costi diretti per il calcolo forfettario dei costi indiretti include i costi dei subcontractor?

I costi indiretti sono calcolati su tutte le spese dirette effettivamente sostenute, incluse i costi per consulenze.

G.8.5 I costi indiretti sono riconosciuti a tutti i partner di progetto?

I costi indiretti sono calcolati sull'ammontare complessivo dei costi diretti ammissibili del progetto, applicando un tasso forfettario del 7% sui costi diretti ammissibili sostenuti dal Polo.

G.8.6 Laddove vengano riconosciute spese generali per il 7% del totale dei costi diretti ammissibili, ma i costi generali/indiretti di un ente risultino superiori, è possibile compensare queste perdite con la parte di utili che può essere realizzata offrendo servizi alle imprese non coperti al 100% dall’aiuto di stato?

La percentuale di applicazione del tasso forfettario (7% sul totale dei costi diretti ammissibili) utilizzato per il calcolo dei costi indiretti non può essere modificata. Qualsiasi utile deve essere riutilizzato per offrire altri servizi alle imprese.

G. 9 Altri costi

G.9.1 Eventuali costi di costituzione dell’entità legale creata ad hoc o di un consorzio, sono considerabili come eleggibili?

I costi di costituzione di un’entità creata ad hoc (consorzio, raggruppamento temporaneo, ecc.) non sono ammissibili.

G.9.2 I costi di fidejussione da stipulare in caso di richiesta di anticipazione sono costi eleggibili?

I costi per la stipula della polizza fideiussoria non rientrano tra le spese ammissibili.

 

 

Fatturazione e IVA

H.1 È necessario sottoscrivere qualche forma di contratto con i beneficiari del servizio che testimoni l'avvenuta "vendita a titolo gratuito"?

La vendita a titolo gratuito, anche di servizi, è regolamentata dalla normativa IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (articolo 15).

H.2 Anche un ente pubblico che eroga il servizio può praticare uno sconto in fattura?

L’ente pubblico che svolge solo “attività istituzionale” e non ha partita IVA non può emettere fatture attive, ma potrà rilasciare un documento contabile equivalente.

Per quanto riguarda, invece, gli enti pubblici provvisti di partita IVA si deve sempre seguire la normativa IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (articolo 15).

H.3 Quali sono le regole per la fatturazione dei servizi da parte dei partner, anche con riguardo ad eventuali specifiche diciture da apporre nel documento di fatturazione affinché questo sia riconosciuto valido in fase di rendicontazione?

Le modalità di fatturazione IVA dipendono dalla natura giuridica del soggetto che eroga il servizio. In considerazione dell’eterogeneità della soggettività dei Centri di trasferimento tecnologico e dei singoli partner che compongono i Seal of excellence si rimanda a quanto previsto dalla normativa IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 che prevede altresì, caso per caso, anche le “diciture” da apporre in fattura.

Con riferimento a quest’ultimo punto, resta inteso che dovranno essere rispettati gli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, tra cui la presenza nel giustificativo di spesa della dicitura indicante il PNRR, il titolo ed il codice della misura/investimento, il CUP.

H.4 Secondo quanto prescritto nel Manuale di rendicontazione “L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato nei sistemi informatici gestionali e rendicontato separatamente”. Vuol dire che è necessario registrare l’IVA sugli acquisti con scritture separate rispetto al costo di acquisto?

In merito alla tenuta delle scritture contabili si rimanda alla previsione della normativa di riferimento. Riguardo alle modalità di registrazione sul sistema ReGIS, si precisa che in sede di inserimento dei dati finanziari nella sezione “Pagamenti a costi reali (sotto-sezione di gestione spese)”, il sistema prevede una registrazione separata dell’importo dell’IVA.  

H.5 I soggetti che sono in regime di split payment come devono gestire la fatturazione?

Fermo restando che la fatturazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento (articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014), si precisa che ai fini della rendicontazione su ReGiS si dovrà analogamente dare evidenza del valore dell’IVA in regime di split payment

In particolare, come riportato nell’Allegato 1 al Manuale, […] È stata effettuata di recente una modifica rispetto ai pagamenti in regime di split payment recuperati tramite PCC e riguarda la necessità da parte del soggetto attuatore di creare a mano una ulteriore riga contenente le indicazioni relative all’IVA. 

Nella nuova riga, il Soggetto attuatore è tenuto a inserire lo stesso numero di fattura di quello recuperato da PCC indicando l’importo dell’IVA. 

Pertanto, per la medesima fattura nel sistema ci sarà una riga recuperata tramite interoperabilità con PCC con gli importi al netto di IVA e un’altra riga inserita a mano dall’utente con l’indicazione dell’IVA […].

 

 

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