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Il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.

Rimane confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, come già disposto dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  • dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, come già disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  • dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

Erogazione contributo - Nuova disciplina

(operativa a partire dal 1° gennaio 2023 anche in relazione a domande di agevolazione presentate in data antecedente alla predetta data)

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’agevolazione, compila apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU), in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura che sarà resa disponibile sulla nuova piattaforma informatica, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’impresa o attraverso le ulteriori modalità di autenticazione che saranno comunicate nella presente sezione del sito web del Ministero.

La suddetta richiesta è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) attestante l’avvenuta ultimazione e l’articolazione del programma d’investimento, nonché l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma. Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo RU, in conformità allo schema di cui all’allegato n. 2, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma unitamente alla documentazione prevista, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del programma d’investimento. Il mancato rispetto dei citati termini e condizioni determina la revoca totale dell’agevolazione

Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti 4.0, nel predetto modulo RU, il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve, altresì, attestare che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato 6/A o 6/B.

Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti green, il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve, altresì, alternativamente dichiarare nel predetto modulo RU:

  • il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell’allegato 6/C;

o

  • che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, unitamente al possesso della/e dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i la/e predetta/e certificazione/i e/o autodichiarazione/i.

Con riferimento alle domande per le quali il contributo non è erogato in un’unica soluzione, al fine di attivare la procedura di pagamento delle quote annuali di contributo, la PMI deve trasmettere al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma informatica, anche la Richiesta di Pagamento (modulo RP) attestante l’invarianza dei dati già forniti al all’Amministrazione nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo. Il modulo RP deve essere presentato con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

L’URL (indirizzo internet) a cui collegarsi per effettuare l’accesso alla piattaforma è: https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese.

La procedura operativa per effettuare la Richiesta Unica e la Richiesta di Pagamento delle quote di contributo successive è descritta nella “Guida alla trasmissione delle richieste di erogazione delle quote di contributo” che sarà a breve resa disponibile nella sottostante sezione. 

Allegati:

 

Erogazione contributo - Modalità operative previgenti

Richiesta di erogazione delle Quote di contributo Rimanenti, Allegato n. 8

Le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la Richiesta di erogazione delle Quote di contributo Rimanenti (modulo RQR), previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore. 

Nell’ambito degli investimenti 4.0, con esclusivo riferimento alle richieste di erogazione presentate dalle imprese in data antecedente al 17 marzo 2022, data di pubblicazione della predetta circolare, e solo in caso di richieste di integrazioni da parte del Ministero inerenti all’Allegato 8, le imprese potranno utilizzare il format di seguito riportato.

 

 

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