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Le domande frequenti (FAQ) di questa sezione si riferiscono alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari di cui al decreto interministeriale 22 aprile 2022 e alla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823. I quesiti relativi alle precedenti discipline sono consultabili online in due sezioni dedicate (FAQ relative al decreto 25 gennaio 2016 e FAQ relative al decreto 27 novembre 2013).

Nuova Sabatini

 


INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI

 

  1. Modalità e termini di presentazione delle domande
  2. Finanziamento
  3. Soggetti Ammissibili
  4. Dimensione d’impresa
  5. Settori di attività
  6. Spese ammissibili
  7. Contributo
  8. Fondo di garanzia
  9. Limiti di intensità di aiuto e cumulabilità
  10. Erogazione
  11. Banche/intermediari finanziari di riferimento
  12. Revoca/Rinuncia
  13. Affitto azienda/ramo d’azienda
  14. Variazioni e subentro

 

 

1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

1.1 È possibile accedere alla piattaforma “ Beni Strumentali - Nuova Sabatini” attraverso modalità diverse dall’accesso tramite SPID?

No, dal 1° gennaio 2023 l’accesso alla piattaforma https://benistrumentali.dgiai.gov.it deve essere effettuato esclusivamente utilizzando le credenziali SPID personali del legale rappresentante dell’impresa o dei soggetti da questo autorizzati.

Le imprese che hanno presentato domande di agevolazione antecedentemente al 1° gennaio 2023 dovranno entrare in piattaforma per l’ultima volta con le credenziali precedentemente rilasciate e seguire quindi la procedura di abilitazione all’accesso tramite SPID.

 

1.2 È possibile abilitare all’accesso tramite SPID per conto dell’impresa più utenti oltre al suo legale rappresentante/procuratore?

Sì, il legale rappresentante/procuratore deve indicare almeno due soggetti autorizzati all’accesso con le credenziali SPID personali in piattaforma per conto dell’impresa. Non vi è un limite massimo al numero di utenti abilitati e non è necessaria l’adozione di una procura speciale per l’autorizzazione degli utenti individuati all’accesso.

Nel caso di imprese che hanno presentato domande antecedentemente al 1° gennaio 2023, il legale rappresentante/procuratore deve indicare i soggetti abilitati all’accesso in piattaforma in fase di primo accesso con SPID, attraverso la procedura descritta nella “Guida alla compilazione del modulo di domanda” disponibile al seguente link. Qualora il legale rappresentante/procuratore intenda rientrare tra i soggetti autorizzati in piattaforma, dovrà riportare anche i propri dati nell’elenco degli utenti abilitati all’accesso con SPID.

Nel caso di imprese che non hanno mai presentato domanda di accesso alle agevolazioni prima del 1° gennaio 2023, in sede di compilazione della domanda l’utente dovrà indicare nelle sezioni 2 e 3 del modulo di domanda i dati del firmatario dell’istanza (legale rappresentante/procuratore) e di un altro soggetto autorizzato all’accesso in piattaforma via SPID. I soggetti indicati in domanda saranno quindi quelli abilitati all’accesso in piattaforma per conto dell’impresa tramite il proprio SPID.

Successivamente, sarà possibile integrare o modificare l’elenco dei soggetti autorizzati ad accedere e operare per conto dell’impresa attraverso le funzionalità della sezione “Abilitati SPID” della piattaforma.

 

1.3 Quali sono i passi operativi per accedere alle agevolazioni e in particolare quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda?

La domanda deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma. Deve essere quindi sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia, prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali) e presentata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa. La domanda, tranne nel caso di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere presentata in bollo, secondo le modalità di cui alla FAQ 1.12.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la “Guida alla compilazione della domanda di agevolazione”.

(P.to 9 circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022).

 

1.4 Dove è possibile reperire il Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare sui titoli di spesa?

Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la procedura presente sulla piattaforma, sarà reso disponibile il CUP associato all’istanza, da riportare nelle fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, unitamente al riferimento alla dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”, come evidenziato alla FAQ N.10.7. Il codice CUP assegnato non subirà variazioni in seguito ad eventuali modifiche apportate alla domanda a seguito di richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore.

 

1.5 Quando può essere avviato il programma d’investimento per poter accedere al finanziamento e al contributo e cosa si intende per data di avvio?

Il programma d’investimento deve essere avviato in data successiva – ossia in data non coincidente né antecedente – alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda al soggetto finanziatore.

La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni:

a) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. stipula di contratti o emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel programma d’investimento);

b) sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma;

c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d’investimento.

(P.to 6.7 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

1.6 Una ditta che non possiede la firma digitale può dare la procura a un soggetto terzo per la sottoscrizione della domanda e per l’invio della stessa a mezzo PEC?

Sì, l’impresa può dare procura speciale a un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione e la domanda può essere trasmessa ai soggetti finanziatori dal procuratore attraverso la propria PEC. L’invio via PEC deve contenere una sola domanda. Il Ministero trasmetterà comunque ogni comunicazione unicamente all’indirizzo PEC dell’impresa indicato nel modulo di domanda, che deve necessariamente corrispondere a quello risultante da Registro Imprese.

 

1.7 Un’impresa può presentare più domande di agevolazione? Le domande possono essere presentate a più soggetti finanziatori?

Sì, un'impresa può presentare più domande di agevolazione a diversi soggetti finanziatori purché relative a programmi d’investimento diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 4 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al punto 6.3 della circolare per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura.

(P.to 5.2, lett. c) della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

1.8 Come viene verificato il raggiungimento del limite di 4 milioni di euro di finanziamenti per singola impresa? Tale plafond, una volta raggiunto, può essere ripristinato in qualche modo?

Per la verifica del rispetto del limite di 4 milioni di euro rileva l’importo complessivo di tutti i finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, anche se relativi a domande presentate antecedentemente al 1° gennaio 2023, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti. Alla data di scadenza del contratto di finanziamento comunicata in sede di stipula, pertanto, il plafond si ripristinerà per l’importo corrispondente. Nel caso in cui ad una singola domanda di accesso alle agevolazioni corrispondano più contratti di finanziamento, il plafond si ripristinerà, per l'importo complessivamente contrattualizzato sulla predetta domanda, alla scadenza dell’ultimo termine di durata dei contratti stipulati.  Ai fini del ripristino del plafond, non rileva invece la data dell’eventuale estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.

(P.to 5.2, lett. c) della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

1.9 Un’impresa con più unità locali è tenuta a presentare diverse domande di agevolazione?

Sì, qualora la PMI voglia effettuare programmi d’investimento riferiti a più unità locali, deve presentare per ognuna di esse una diversa domanda di agevolazione. A ciascun programma di investimento deve corrispondere una sola unità locale, risultante dai sistemi camerali, presso cui devono essere ubicati tutti i beni rientranti nel relativo programma di investimento.

(P.to 6.8 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

1.10 Nel caso di imprese che esercitano attività agricola presso terreni che non costituiscono unità locale dell’impresa e che non sono pertanto soggetti all’obbligo di denuncia presso il Registro delle Imprese, cosa va indicato, in sede di domanda, nel campo relativo all’unità locale dove sarà realizzato il programma d’investimento?

I programmi d’investimento previsti nella domanda di agevolazione devono essere destinati alla sede legale o ad un’unità locale dell’impresa. Per unità locale si intende l’unità, come risultante dai sistemi camerali, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella quale è esercitata stabilmente una o più attività dell’impresa.

(P.ti 2.1, lett. cc) e 6.8 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

1.11 Da quando può essere presentata la domanda di contributo a valere sulla nuova disciplina “Nuova Sabatini Green”? Fa fede la data di trasmissione della domanda a mezzo PEC o la data di firma della domanda? Fino a quando è possibile presentare le domande?

Le imprese possono presentare le domande a valere sulla nuova disciplina a partire dal 1° gennaio 2023, attraverso la procedura di cui alla precedente FAQ 1.3.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data di invio della domanda via PEC alla banca/intermediario finanziario prescelto. La data di sottoscrizione digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla predetta data di invio della PEC.

È ’ possibile presentare le domande fino all’esaurimento delle risorse disponibili e alla conseguente chiusura dello sportello, comunicata con apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

(P.ti 9.1,  9.2, 11.4 e 16.1 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

1.12 Le domande devono essere presentate in bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare?

Sì, le PMI richiedenti, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori agricoli e della pesca, devono presentare domanda di accesso alle agevolazioni in bollo, tramite l’annullamento e conservazione in originale presso la sede dell'impresa della marca da bollo (di importo pari a euro 16,00) e indicazione nel modulo di domanda del numero identificativo della stessa. Per “annullamento” si intende, ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 642/72, la “perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro".

 

1.13 Nel caso la domanda di contributo sia firmata e/o trasmessa via PEC da un procuratore speciale, è necessario che la procura sia conferita con atto pubblico?

No, la procura speciale conferita dal legale rappresentante dell'impresa ad un terzo per la sottoscrizione digitale della domanda e/o la sua trasmissione via PEC al soggetto finanziatore, ed eventualmente anche per la sottoscrizione della documentazione per la richiesta di erogazione del contributo, può essere conferita con le formalità di cui agli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000 e non è necessario che sia redatta con atto pubblico, tramite notaio, purché ciò sia consentito dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’impresa richiedente. Non è richiesta la trasmissione di copia dell’atto al Ministero.

 

1.14 Per quali importi di finanziamento e di contributo è richiesta la certificazione antimafia?

Come indicato al punto 12.1 della circolare, la concessione delle agevolazioni è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito del Ministero, per i contributi che superano la soglia di 150.000 euro e per finanziamenti superiori a:

-€ 1.943.699, nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad un programma interamente composto da “investimenti in beni strumentali”;

-€ 1.486.199, nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad un programma interamente composto da “investimenti 4.0” e/o “investimenti green”.

 (P.ti 9.3 e 12.1 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

1.15 In fase di compilazione della domanda, nel caso di società con diversi codici di classificazione delle attività economiche (codice ATECO), l’impresa deve indicare il codice relativo all’attività prevalente?

No, nella domanda l’impresa deve indicare il codice ATECO relativo all’attività nella quale ricade il programma di investimento.

 

1.16 Nel caso in cui il modulo di domanda fosse incompleto in alcune sue parti è possibile fornire integrazioni?

No, a seguito della trasmissione della domanda di agevolazione al soggetto finanziatore a mezzo PEC, l'istanza non potrà essere modificata dal soggetto richiedente, pena l'improcedibilità della stessa, se non limitatamente alle informazioni oggetto di specifica richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, in caso di sottoscrizione di dichiarazioni incomplete o di assenza di documenti. Le integrazioni al modulo di domanda devono essere fornite entro 30 giorni dalla data della richiesta del soggetto finanziatore, pena la decadenza della domanda, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda e del codice CUP inizialmente assegnato.

(P.to 9.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

1.17 Le domande presentate sono sempre visualizzabili effettuando l’accesso in piattaforma?

L’utente abilitato può visualizzare in piattaforma le domande chiuse nella sezione “Gestione nuove domande, solo fino alla trasmissione al Ministero da parte del soggetto finanziatore dei relativi dati di delibera del finanziamento. Successivamente al completamento da parte del soggetto finanziatore della procedura di trasmissione di tutte le delibere oggetto della specifica prenotazione, l’utente potrà nuovamente visualizzare le relative domande in piattaforma, nella sezione “Gestione imprese”, accedendo alla sezione ‘Comunicazioni’, ed inviare eventuali controdeduzioni in caso di richieste di integrazioni documentali. A tal fine, si invita alla consultazione della “Guida alla trasmissione delle comunicazioni” disponibile al seguente link. Successivamente all’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, le domande appariranno nella schermata principale della sezione “Gestione imprese”

 

 

2. FINANZIAMENTO

 

2.1 Vi è correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo concesso dal Ministero?

No, non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca ed il contributo che viene concesso dal Ministero, il cui ammontare è calcolato convenzionalmente come pari agli interessi di un finanziamento di importo uguale all’investimento della durata di cinque anni ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  1. 2,75% per gli “investimenti ordinari;
  2. 3,575% per gli “investimenti 4.0”
  3. 3,575% per gli investimenti green”.

(P.to 8.1 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

2.2 È possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti?

No, gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario o di leasing finanziario (P.to 13.3 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022) con un’estensione di ulteriori 6 mesi per le sole iniziative con contratto stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. (L. 29 dicembre 2022, n. 197 e d.l. n. 132/2023).

 

2.3 È possibile stipulare un finanziamento di durata superiore ai 5 anni e beneficiare del contributo solo sui primi 5?

No, i finanziamenti devono avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dall’ultima data di consegna dei beni rientranti nel programma d’investimenti o dall’ultima data di collaudo se successiva. Non vi è invece un limite minimo di durata dei finanziamenti.

(P.to 5.2, lett.b) della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

2.4 Può essere presentata una domanda di contributo Nuova Sabatini a fronte di un contratto di leasing già stipulato senza che sia stato consegnato il bene?

No, la stipula di un contratto di finanziamento sia bancario che in leasing deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda.

(P.to 5.2 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

2.5 Considerato che i finanziamenti alle aziende possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato, un finanziamento ad un agricoltore può essere assistito da garanzia Ismea?

Sì, come stabilito dalla Convenzione MISE/CDP/ABI è  prevista la possibilità che i finanziamenti concessi alle PMI a valere sul Plafond Beni Strumentali possono beneficiare di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili, che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS, nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile, ai sensi della normativa unionale applicabile.

 

2.6 In caso di leasing finanziario, il termine di 30 giorni per l’erogazione del finanziamento, decorre dalla data di collaudo, se successiva alla data del verbale di consegna del bene?

Sì, come termine entro il quale deve essere erogato il finanziamento in leasing, occorre prendere in considerazione l’ultima tra la data di consegna del bene e la data di collaudo.

 (P.to 5.2, lett. d) della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

2.7 Una banca/intermediario finanziario può deliberare e stipulare un contratto di finanziamento/di locazione finanziaria di importo superiore rispetto all'importo dell'investimento indicato dall'impresa cliente nel modulo di domanda?

No, il finanziamento deve essere deliberato per un importo massimo pari al 100% dell’investimento.

(P.to 5.2, lett. a) della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

2.8 Nell'ambito dei contratti di leasing, la società richiedente dopo aver presentato la domanda di agevolazione, versa un acconto al fornitore per bloccare il bene, ricompreso nell'importo del contratto di leasing finanziario. Tale procedura è ammissibile?

Sì, nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l’impresa richiedente o l’intermediario finanziario possono, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Pertanto la “dichiarazione liberatoria del fornitore” resa secondo l’allegato 4 alla circolare dovrà riportare indicazione di tutte le fatture di acconto e di saldo relative al bene oggetto di fornitura, con la specificazione del soggetto verso cui la fattura è stata emessa (impresa richiedente o società di leasing).

(P.to 5.2, lett. d) della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

2.9 È possibile accedere al contributo del Ministero senza aver richiesto un finanziamento bancario?

No, è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria. La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento e alla conseguente erogazione da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il MISE/ ABI/CDP.

 (P.to 5.1 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

2.10 È possibile cambiare il soggetto finanziatore prescelto nella domanda di accesso al finanziamento?

No, in sede di presentazione della domanda l’impresa deve scegliere il soggetto finanziatore e non può più modificare la scelta effettuata.

 

2.11.  È possibile richiedere il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento?

Sì, qualora si verifichi per effetto di una variazione soggettiva dell’impresa beneficiaria, quale un’operazione straordinaria di fusione, scissione, conferimento e cessione d’azienda/ramo di azienda, intervenuta successivamente alla presentazione della domanda. In tali casi, qualora la variazione intervenga entro il termine di tre anni dalla data di ultimazione d’investimento, l’impresa è tenuta a darne comunicazione al soggetto finanziatore ed a Ministero secondo le modalità definite nel p.to 14 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.  Non risulta altresì ammissibile una mera cessione del contratto di finanziamento.

 

2.12 L’estinzione anticipata del finanziamento bancario o il riscatto anticipato del contratto di leasing comportano la perdita del contributo?

No, il rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, il riscatto anticipato non comportano la perdita del contributo, fermo restando che il soggetto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero, tramite piattaforma, entro centoventi giorni dal rimborso/riscatto anticipato.

(P.to 13.11 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

 

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

 

3.1 Un’impresa regolarmente iscritta al Registro Imprese, ma non ancora attiva, può presentare domanda di accesso al contributo?

Sì, a condizione che l’impresa risulti attiva entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

 

 

4. DIMENSIONE D’IMPRESA

 

4.1 Un ‘impresa di nuova costituzione (Start Up), può inserire nella sezione dedicata alla dimensione d’impresa del modulo di domanda valori relativi al numero di occupati e al fatturato pari a zero?

Sì, è possibile inserire valori pari a zero. Nel caso di PMI che alla data di sottoscrizione della domanda non hanno un primo bilancio approvato o, se esonerate dalla contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, una prima dichiarazione dei redditi presentata, per la determinazione della dimensione di impresa sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

 

4.2 Una media impresa che assume la dimensione di grande impresa successivamente alla presentazione della domanda mantiene i requisiti previsti della Nuova Sabatini?

Sì, in quanto la dimensione viene rilevata con riferimento alla data di presentazione della domanda. La situazione è differente in caso di subentro, in quanto deve essere verificato positivamente il rispetto di tutti i requisiti di cui al punto 4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 da parte dell’impresa subentrante.

 

4.3  Il modulo di domanda prevede una dichiarazione sulla dimensione di impresa secondo quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, dall’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, (GBER), o dall’allegato 1 al regolamento (UE) n. 2022/2472 (ABER), o dall’allegato 1 al regolamento (UE) n. 2022/247 (FIBER), nonché secondo quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005. In termini di applicazione dei parametri il legislatore italiano non ha disposto nulla in merito alla decorrenza della mutazione della classe dimensionale. Ciò significa che non è stata accolta la previsione unionale secondo la quale la modifica scatta solo con la variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (cfr. art. 4 punto 2 dell’allegato della raccomandazione CE)? Quale previsione si applica per l’accesso ai finanziamenti previsti?

Nel caso di specie si rimanda al parere della “Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive” reso nella quinta riunione del 19 luglio 2010 in risposta al quesito n. 32 pubblicato sul portale web del Ministero al seguente link:
https://www.mimit.gov.it/images/stories/recuperi/Sviluppo_Coesione/domandericorrenti/Pareri_5_riunione.pdf

 

 

5. SETTORI DI ATTIVITÀ

 

5.1 Quali sono i settori produttivi esclusi dalla misura?

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione ATECO 2007). Sono quindi ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri settori.

(P.to 4.3 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

 

6. SPESE AMMISSIBILI

 

6.1 Quali sono le spese ammissibili alle agevolazioni?

Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti unionali del settore di riferimento, sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali nuovi di fabbrica, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4 dell’attivo dello stato patrimoniale, aventi uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare localizzate nel territorio nazionale.

Il programma d’investimento deve essere configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento e deve essere articolato conformemente alle linee di intervento indicate nel provvedimento di concessione, nel rispetto dei relativi requisiti d’ammissibilità (investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 e/o investimenti green). Non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

(Punti 6 e 7 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

6.2 Sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di produzione energetica, quali, ad esempio, impianti fotovoltaici, di cogenerazione, minieolico o microgeneratori?

Sì, alle condizioni indicate al punto 7.6 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022. In particolare:

  • per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica (codice Ateco 35.11), è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia;
  • per le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c., è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette:

  • non è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia;
  • è ammissibile l’acquisto di un impianto di produzione energetica solo se facente parte di un più ampio programma di investimento, organico e funzionale, nonché coerente con l’attività dell’impresa e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

Tanto premesso, l’acquisto di un impianto di produzione energetica è considerato ammissibile solo nel caso di beni classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'art. 2424 del c.c., non corrispondenti quindi ad impianti infissi al suolo. Non sono pertanto ammissibili gli impianti ascrivibili in bilancio alla voce B.II.1, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti eolici di qualsivoglia entità.

Con riferimento all’ammissibilità delle spese per impianti di produzione energetica al contributo maggiorato per “investimenti green” si rinvia all’apposita FAQ n 6.B.6.

 

6.3 L’acquisto, o acquisizione a mezzo leasing, di mezzi di trasporto rientra tra le spese ammissibili alle agevolazioni?

Si conferma che rientra tra le spese ammissibili l’acquisto di mezzi mobili, a condizione che si tratti di beni strumentali nuovi di fabbrica ad uso produttivo correlati all’attività svolta dall’impresa, afferenti un’unità locale della PMI e strettamente funzionali alla realizzazione di un programma d’investimenti configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionali di riferimento.

Ne consegue che non sono agevolabili i mezzi che, a prescindere dalla categoria di omologazione, siano utilizzabili per il trasporto privato di persone, così come individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, fatti salvi i casi in cui tali beni siano strettamente correlati allo svolgimento dell’attività economica agevolata (ad esempio, attività di scuola guida o di trasporto con taxi).

Si precisa, infine, che la sostituzione di un mezzo obsoleto con un veicolo "euro 6" si configura come mera sostituzione di un bene esistente, fattispecie non ammissibile come previsto al punto 7.3 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

 

6.4 I software rientrano tra le spese ammissibili?

Sì, sia nel caso di software di base, il cui costo è capitalizzato sul costo dell’hardware, sia nel caso di software applicativi che mantengono una disciplina autonoma come beni immateriali, fatte salve le ulteriori condizioni di ammissibilità delle spese e dei programmi di investimento di cui ai punti 6 e 7 della circolare.

Si precisa che non sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a beni non classificabili alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’attivo dello stato patrimoniale, con l’unica eccezione dei software applicativi che, in applicazione ai vigenti principi contabili dell’OIC, siano classificabili alle seguenti voci dell’attivo dello stato patrimoniale:

  • B.I.3 (c.d. software applicativi di proprietà, software applicativi a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato);
  • B.I.4 (software applicativi a titolo di licenza d’uso a tempo determinato, con pagamento iniziale di un corrispettivo “una tantum” per tutto il periodo di durata della licenza, classificabili anche alla voce B.I.3. Per tali software, si precisa che la durata della licenza deve essere tale da non contrastare con le previsioni di cui ai punti 6.9 e 7.5 della circolare).

Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni Nuova Sabatini ulteriori tipologie di immobilizzazioni immateriali.

Si specifica infine che l’acquisto di un software comporta il riconoscimento del contributo maggiorato al 3,575% annuo soltanto nel caso di domande per programmi d’investimento a valere sulla linea d’intervento “investimenti 4.0”, qualora la spesa rientri tra i beni immateriali di cui all'allegato 6/B alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

 

6.5 Tra le spese ammissibili rientrano quelle per la realizzazione di impianti generici e delle opere murarie per la relativa installazione? Quali costi accessori d’acquisto per il funzionamento del bene sono ammissibili?

Sono ammissibili le spese per la realizzazione di impianti generici, classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e Macchinari" del bilancio secondo l'art. 2424 del c.c., a condizione che i predetti impianti siano strumentali rispetto all’attività economica svolta dall’impresa, strettamente funzionali al suo processo produttivo e ricompresi in un più ampio programma di investimenti organico e funzionale, di cui devono essere a servizio.

Sono ammissibili tutti i costi accessori per il funzionamento del bene (es. trasporto, montaggio, etc…), ovvero i costi che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato, purché capitalizzati sul costo del bene stesso, eccetto quelli relativi a dazi, altre tasse, costi e onorari di perizie e notarili.

(P.to 7.4, lett. p) della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

6.6 Tra le spese ammissibili rientrano le stazioni di ricarica per veicoli elettrici?

Si conferma l’ammissibilità delle spese per infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EVC), a condizione che si tratti di beni strumentali classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale, diversi dagli impianti infissi al suolo, nel caso di programmi di investimento relativi ad attività economica afferente alla gestione delle stazioni di ricarica elettrica (codice ATECO 35.14), così come nel caso di imprese che svolgano differente attività economica, ma che acquistino tali beni nell’ambito e a servizio di un più ampio programma di investimenti, organico e funzionale, coerente con l’attività economica svolta dall’impresa e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

 

6.7 Possono rientrare nell'agevolazione beni che il fornitore ha portato in fiera "ad uso mostra"? Possono rientrare i beni venduti “con riserva di gradimento” o “a prova”?

Premesso che sono agevolabili unicamente le immobilizzazioni nuove di fabbrica, sono ammessi al contributo i beni ad uso mostra” e quelli venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ai sensi rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in “conto visione” o in “prova” all’acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda.

(P.to 7.4, lett. b) della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

6.8 L’acquisto di una macchina completamente rigenerata e ri-targata con marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione "CE" di conformità o oggetto di revamping rientra tre le spese ammissibili alle agevolazioni Nuova Sabatini?

No, sono ammissibili alle agevolazioni della misura “Nuova Sabatini” esclusivamente i beni strumentali nuovi di fabbrica.

(P.to 7.1 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

6.9 Rientra nell’agevolazione l’acquisto di beni da fornitori esteri? Come deve essere redatta la dichiarazione liberatoria del fornitore? In caso di fattura in valuta estera come deve essere effettuata la conversione degli importi da indicare nel modulo RU?

Sì, è ammissibile l’acquisto di beni da fornitori esteri. In tali casi, la dichiarazione liberatoria del fornitore può essere resa anche in una lingua in uso nel commercio europeo (inglese/francese/tedesco), a condizione che rispetti lo schema di cui all’allegato n. 4 alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal fornitore tramite firma autografa e allegazione della fotocopia del documento d’identità in corso di validità o tramite apposizione di firma elettronica qualificata conforme ai formati previsti dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 2015.

La conversione degli importi in euro, sia ai fini della compilazione del modulo RU da parte della PMI beneficiaria che della predetta dichiarazione liberatoria del fornitore, si calcola al tasso ufficiale di cambio vigente alla data di emissione della dichiarazione doganale del bene. Nel caso di fornitori appartenenti a Stati membri UE non aderenti all’euro, la conversione degli importi in euro si calcola al tasso ufficiale di cambio vigente alla data di emissione delle fatture.

 

6.10 L’IVA è una spesa ammissibile?

No, il contributo è calcolato su un finanziamento che è riferito al programma d’investimento ammissibile al netto dell’IVA.  In caso di operazioni “esenti IVA”, i titoli di spesa devono sempre riportare il riferimento normativo che determina l’esenzione.

(P.to 7.4, lett. j) della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

6.11 Quali sono i beni o le spese che non possono essere agevolati?

Si rimanda alla consultazione del punto 7.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, riportante l’elenco delle spese non ammissibili, ferme restando tutte le ulteriori limitazioni all’ammissibilità previste dalla medesima circolare.

 

6.12 ll contributo Nuova Sabatini può essere concesso anche a fronte di investimenti effettuati mediante la formula del lease-back?

No, in quanto con la formula del lease back configura una variazione del sistema di acquisizione dei beni, dall’acquisto diretto alla locazione finanziaria. Tale variazione non è ammessa poiché la misura agevolativa finanzia l'acquisto o l'acquisizione in leasing di beni strumentali e l’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa.

(P.to 14.3 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

6.13 Quando e con quale modalità vengono verificate le spese ammissibili?

Il Ministero si riserva di effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli documentali oppure ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché la realizzazione dei programmi di investimento agevolati. A tal fine, il Ministero effettua, anche su base campionaria, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse imprese in merito ai requisiti soggettivi, alla conformità degli investimenti e all’ammissibilità delle spese oggetto della richiesta di erogazione.

(P.ti  13.9 e 13.10 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

6.14 È ammissibile l’acquisto di mezzi mobili ad uso industriale/commerciale già immatricolati (cosiddetti “a kilometro zero”)?

No, sono ammissibili esclusivamente le spese per veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati, fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni di ammissibilità delle spese e dei programmi di investimento di cui ai punti 6 e 7 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 (vedasi FAQ 6.3). Si specifica che non è, pertanto, ammissibile alle agevolazioni l’acquisto di veicoli già immatricolati all’estero, seppur riportanti sul libretto di circolazione la dicitura “veicolo nuovo importato dall’estero” in base all’art. 38, c. 4 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, in quanto il citato decreto legge concerne aspetti prettamente tributari, fornendo una definizione di “veicolo nuovo” rilevante ai soli fini fiscali, non applicabile pertanto alle agevolazioni Nuova Sabatini ai fini della positiva verifica del requisito di “bene nuovo di fabbrica”.

 

 

6.A SPESE PER “INVESTIMENTI 4.0” AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO AL 3,575% ANNUO

 

6.A.1 Quali sono i beni strumentali che rientrano nella definizione di “investimenti 4.0”?

Per “investimenti 4.0” si intendono gli investimenti in beni materiali nuovi di fabbrica e in beni immateriali elencati negli Allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

(P.to 2.1, lett. m) della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

6.A.2 L’acquisto di un bene materiale elencato nell’allegato 6/A alla circolare è sufficiente per ottenere il contributo maggiorato al 3,575% annuo?

No, per ottenere il contributo maggiorato, i "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" di cui all'allegato 6/A, devono - senza eccezioni - essere dotati di tutte e cinque le seguenti caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Le stesse macchine devono essere dotate anche di almeno due delle seguenti caratteristiche:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Si ricorda inoltre, così come previsto ai punti 7.7 e 14.2 n. 410823 del 6 dicembre 2022, che, in caso di agevolazioni concesse per “investimenti 4.0”, eventuali spese relative a tale linea di intervento che non presentino i requisiti d’ammissibilità previsti non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento e non possono pertanto comportare un incremento del contributo concesso rispettivamente su “investimenti in beni strumentali” e “investimenti green”.

 

6.A.3 Possono beneficiare del contributo Sabatini maggiorato al 3,575% annuo beni strumentali non rispondenti alle caratteristiche degli “investimenti 4.0”, acquistati dall’impresa allo scopo di creare un macchinario riconducibile alla c.d. “Impresa 4.0”?

No, gli investimenti dichiarati in domanda dalla PMI come “investimenti 4.0”, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A (beni materiali) e 6/B (beni immateriali) alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e se non dotati  di tutte le caratteristiche richieste dagli allegati stessi, non possono - in nessun caso - essere ammessi al contributo come “investimenti 4.0”, né come “investimenti in beni strumentali”.

(P.to 7.7 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

 

6.B SPESE PER “INVESTIMENTI GREEN” AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO AL 3,575% ANNUO

 

6.B.1 Quali sono i beni strumentali che rientrano nella definizione di “investimenti green”?

Per beni rientranti negli “investimenti green” si intendono macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, acquistati nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi.

(P.ti 2.1 lett. n) e 8.1 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

6.B.2 Quali sono le modalità di attestazioni degli “investimenti green” necessarie per ottenere il contributo maggiorato al 3,575% annuo?

Ai fini del riconoscimento del contributo per “investimenti green”, il legale rappresentante/procuratore della PMI beneficiaria deve attestare nel modulo RU alternativamente:

  • il possesso alla data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo di un’idonea certificazione ambientale di processo, tra quelle indicate nella sezione 1 dell’allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, aggiornato con circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277;

o

  • la sussistenza, per ciascuno dei beni rientranti nella linea di intervento “investimenti green”, delle certificazioni ambientali di prodotto oppure delle idonee autodichiarazioni ambientali, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, aggiornato con circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277, nonché il possesso delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori secondo lo schema di cui all’allegato n.4, da trasmettere a corredo del modulo RU, attestanti, oltre al requisito di nuovo di fabbrica, la sussistenza delle sopra citate certificazioni e/o autodichiarazioni.

(P.to 13.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

6.B.3 Quali sono le certificazioni ambientali di processo idonee per il riconoscimento del contributo maggiorato relativo agli “investimenti green”?

Le idonee certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato sono indicate nella sezione 1 dell’allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

 

6.B.4 Quali sono le certificazioni ambientali di prodotto idonee per il riconoscimento del contributo maggiorato relativo agli “investimenti green”?

Le idonee certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo le idonee autodichiarazioni ambientali rilasciate da produttori, importatori o distributori dei beni sono elencate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

 

6.B.5 I mezzi di trasporto elettrici sono ammissibili al contributo maggiorato al 3,575% annuo?

Con riferimento alle condizioni per l’ammissibilità dei mezzi mobili al contributo “Nuova Sabatini”, si rimanda alla FAQ 6.3. Tanto premesso, con riguardo all’ammissibilità dei mezzi di trasporto elettrici alle agevolazioni per “investimenti green”, si specifica che devono sussistere i requisiti previsti per tale linea intervento dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, pertanto, laddove l’impresa non sia in possesso alla data di presentazione della richiesta di erogazione di un’idonea certificazione ambientale di processo, tutti i beni rientranti nella linea “investimenti green”, ivi compresi eventuali veicoli elettrici, dovranno essere corredati delle idonee certificazioni ambientali di prodotto/autodichiarazioni ambientali, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C alla circolare.

 

6.B.6 Gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili sono ammissibili al contributo maggiorato al 3,575% annuo?

Con riferimento ai limiti e alle condizioni per l’ammissibilità generale degli impianti di produzione energetica al contributo “Nuova Sabatini”, si rimanda alla FAQ 6.2.

Tanto premesso, in caso di domande a valere sulla linea di intervento “investimenti green”, l’ammissibilità di spese per impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili è subordinata al rispetto dei requisiti previsti per tale linea di intervento. Pertanto, laddove l’impresa non sia in possesso alla data di presentazione della richiesta di erogazione di un’idonea certificazione ambientale di processo, tutti i beni rientranti fra gli “investimenti green”, ivi compresi gli impianti di produzione energetica, dovranno essere corredati delle idonee certificazioni ambientali di prodotto/autodichiarazioni ambientali, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C alla circolare.

 

6.B.7 I veicoli categoria N2 N3 sono ammissibili al contributo maggiorato del 3,575% annuo?

Sì, sono ammissibili a condizione che gli stessi presentino le caratteristiche tecniche di cui al punto 5.III sezione 2/B dell’allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, aggiornato con circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277.
A tal fine il fornitore del/dei bene/i deve attestare nella dichiarazione liberatoria resa secondo lo schema di cui all’allegato 4 alla circolare n. 50031 dell’11 dicembre 2023 che i veicoli possiedono le predette caratteristiche tecniche previste dalla normativa..

 

 

7.CONTRIBUTO

 

7.1 Come calcolo il contributo e dove è reperibile il software di calcolo dello stesso?

Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% per gli investimenti ordinari, 3,575% per gli investimenti 4.0, 3,575% per gli investimenti green, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di importo, corrispondente al finanziamento.

Il Foglio di calcolo del contributo è disponibile nella sezione dedicata alla “Presentazione delle domande” al seguente link.

(P.to 8.1 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

7.2 In quale regime di agevolazione ricade il contributo Nuova Sabatini? È un aiuto in regime de minimis?

No, la Nuova Sabatini non è in regime de minimis. È un aiuto di stato comunicato in esenzione a valere sui regolamenti unionali relativi al settore di riferimento. Le agevolazioni, configurabili come “contributo in conto impianti”, sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai regolamenti unionali applicabili per settore, come esposte ai punti 8.3, 8.4 e 8.5 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

 

 

8. FONDO DI GARANZIA

 

8.1 La garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, che può assistere la concessione di un finanziamento “Beni Strumentali”, è attivata dalle imprese richiedenti?

No, non sono le imprese ad attivare la richiesta della garanzia del Fondo, bensì la banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento, ovvero il confidi che ha rilasciato la garanzia di prima istanza al soggetto finanziatore. Inoltre, le imprese non sono tenute a comunicare l’ottenimento della garanzia del Fondo, in quanto la relativa agevolazione è già considerata dal Ministero ai fini della verifica dei limiti di cumulo in sede di concessione del contributo “Nuova Sabatini”.

8.2 Può costituire motivo di non concessione dei contributi un’eventuale delibera di garanzia da parte del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” assunta in data antecedente alla presentazione della domanda Nuova Sabatini?

No, in quanto la delibera della garanzia del Fondo attiene al rapporto esclusivo tra MCC e soggetto finanziatore e non determina l’insorgere di alcun “impegno giuridicamente rilevante” in capo all’impresa richiedente che renda irreversibile il programma d’investimento.

 

 

9. LIMITI DI INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ

 

9.1 Entro quali limiti di intensità di aiuto massime sono concesse le agevolazioni “Nuova Sabatini”?
 
Per le concessioni successive al 30 giugno 2023, le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:
  • regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per il settore "altro", con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
  • regolamento (UE) n. 2022/2472 (ABER) per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 65%;
  • regolamento (UE) n. 2022/2473 (FIBER), per il settore della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.
Per le concessioni intervenute sino al 30 giugno 2023, le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono state concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:
  • regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per il settore "altro", con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
  • regolamento (UE) n. 702/2014 (ABER) per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50% nelle regioni meno sviluppate e del 40% nelle altre regioni;
  • regolamento (UE) n. 1388/2014 (FIBER), per il settore della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.

 

9.2 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle medesime spese ed entro quali limiti?

Sì, le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.

Laddove, pertanto, il cumulo sia consentito anche dalle specifiche disposizioni normative regolanti le ulteriori agevolazioni pubbliche e fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dalla vigente normativa nazionale e unionale, esso non potrà portare al superamento:

  • dell’intensità di aiuto più elevata applicabile alle agevolazioni Nuova Sabatini ai sensi del regolamento di esenzione per categoria pertinente in funzione dell’attività economica svolta dall’impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano in “de minimis”;
  • dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fra quelli applicabili agli aiuti in questione, in base al regolamento di esenzione pertinente in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano concesse in regime di esenzione.

(P.to 8.8 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

9.3 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che abbia richiesto ma non ancora ottenuto altre agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?

L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda che ha richiesto ma non ottenuto altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Pertanto, nella apposita tabella riepilogativa presente nel modulo di domanda, l’impresa deve indicare gli importi richiesti.

 

9.4 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che abbia ottenuto ulteriori agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?

L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda gli estremi dei provvedimenti di concessione delle ulteriori agevolazioni pubbliche ottenute, incluse quelle a titolo di de minimis, a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Nella apposita tabella riepilogativa deve quindi indicare gli importi e l’ESL delle agevolazioni concesse, nonché l’intensità di aiuto massima applicabile all’aiuto in questione in base al pertinente regolamento di esenzione.

 

9.5 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono fruibili congiuntamente ad altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?

Sì, poiché i limiti di cumulo trovano applicazione solo nel caso ulteriori contributi pubblici inquadrabili come aiuti di Stato. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono pertanto fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato.

 

9.6 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?

Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.

 

9.7 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?

Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.

 

9.8 I contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?

Sì, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 26 del D.lgs. 28 del 2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.

 

9.9 I contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con gli interventi previsti all’interno del PNRR?

Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33.

 

 

10. EROGAZIONE

 

10.1 Entro quale termine l’impresa deve concludere l’investimento e cosa si intende per “data di ultimazione”?

Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, con un’estensione di ulteriori 6 mesi per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197 - decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132). Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa o, in caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna riferiti al programma di investimento. Tale data NON coincide quindi con la data di collaudo, messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né tantomeno di pagamento della fattura.

(P.to 13.3 della circolare 6 dicembre 2022, n. 410823)

 

10.2 Per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, per le quali alla predetta data non è stata trasmessa la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo, si applicano le disposizioni relative all’erogazione delle agevolazioni della nuova circolare?

Sì, con esclusivo riferimento alle modalità di erogazione del contributo e di presentazione della relativa richiesta, per le domande antecedenti al 1° gennaio 2023 per cui alla predetta data non risulti presentato il modulo DUI e/o la richiesta di erogazione, le imprese sono tenute alla presentazione della richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e non più alla presentazione del modulo DUI, secondo le modalità di cui al punto 13 della circolare 6 dicembre 2022, n.  410823, con la sola eccezione delle disposizioni relative all’apposizione della dicitura prevista sulle fatture agevolate, per cui continua a trovare applicazione quanto previsto all’articolo 10 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 (vedasi FAQ 10.7).

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni normative, per tali domande continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e alle relative circolari attuative.

(P.ti 16.2 e 16.3 della circolare 6 dicembre 2022, n.  410823)

 

10.3 Nell'elenco dei beni oggetto di agevolazione allegato alla Richiesta di Erogazione del contributo quali sono i dati da indicare per i beni acquistati in leasing?

Nell'elenco dei beni agevolati, nel caso di leasing è necessario indicare gli estremi del verbale di consegna dei beni stessi rilasciato dalla società di leasing. In assenza di un numero identificativo del verbale di consegna dei beni, è possibile indicare il numero del contratto di leasing.

 

10.4 Nel caso in cui l’impresa abbia inserito erroneamente dei dati nella piattaforma in fase di trasmissione di Richiesta di Erogazione, è possibile apportare modifiche successivamente alla trasmissione dei moduli?

No, la modifica dei dati inseriti è possibile solo prima del completamento della procedura di trasmissione, a seguito del quale non sarà più possibile apportare modifiche ai documenti inviati. Tuttavia, l’impresa può comunque comunicare eventuali variazioni dei dati erroneamente inseriti nel modulo o le variazioni intervenute successivamente alla trasmissione della RU/RP, attraverso la sezione “Comunicazioni” della piattaforma. A tal fine, si invita alla consultazione della “Guida alla trasmissione delle comunicazioni” disponibile al seguente link.

 

10.5 Da quando ed entro quali termini può essere inoltrata la Richiesta Unica (modulo RU) di erogazione delle quote di contributo?

L’impresa può richiedere l’erogazione del contributo, tramite l’apposita funzione della piattaforma, solo a seguito della ricezione del provvedimento di concessione del contributo ed alla comunicazione al Ministero dei dati di stipula del contratto di finanziamento da parte del Soggetto finanziatore.

La Richiesta Unica di erogazione deve essere presentata entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (di cui alla FAQ 10.1), previa conclusione del programma di investimento e pagamento a saldo dei beni agevolati. Il mancato rispetto di tali termini determina la revoca dell’agevolazione.

 (P.to 13.3 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

10.6 Qual è la tempistica per richiedere l’erogazione delle quote di contributo successive alla prima?

Nei casi per cui la normativa di riferimento preveda l’erogazione del contributo in più quote annuali, le richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate dalle PMI al Ministero con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

(P.to 13.6 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

10.7 Quale dicitura deve essere apposta sulle fatture relative agli investimenti oggetto di agevolazione e secondo quali modalità?

Caso di domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023

Per tali domande, indipendentemente dalla data di trasmissione della richiesta unica di erogazione del contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 10, c. 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Si rinvia pertanto alla consultazione della FAQ 10.15 relativa alla precedente disciplina, disponibile al seguente link.

Caso di domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023

Per tali domande, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022. In relazione alle predette domande, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni agevolati, devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo (vedasi FAQ 1.4), unitamente alla dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”, da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

In conformità a quanto previsto dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per tutte le fatture elettroniche emesse prima del 1° giugno 2023, oppure a partire dal 1° giugno 2023 ma relative a domande presentate prima del 22/04/2023, Il CUP e la dicitura devono essere apposti sulle fatture attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  1. inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
  2. inserendo i medesimi CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
  3. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Per tutte le fatture elettroniche emesse dal 1° giugno 2023, relative a domande presentate a partire dal 22/04/2023, il CUP e la dicitura devono essere apposti esclusivamente sulle fatture, attraverso una delle seguenti modalità:

  1.  inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
  2. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura.

Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

Si ricorda che la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, sia trovata sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte del cessionario/committente, immediatamente dopo la scoperta dell’irregolarità.

Nel caso della fattura elettronica, qualora la dicitura e il CUP non siano stati apposti secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. Nei casi di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare l’integrazione elettronica allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Permane la possibilità di regolarizzare la fattura elettronica mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

Non è ammissibile la regolarizzazione delle fatture elettroniche tramite stampa delle stesse e apposizione con scrittura indelebile della dicitura/CUP.

(P.to 7.11 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

10.8 Qualora l’impresa abbia realizzato un investimento di importo diverso da quanto indicato in domanda/deliberato/contrattualizzato dalla banca o società di leasing, come si deve comportare in sede di richiesta di erogazione del contributo?

L’impresa deve dichiarare la spesa effettivamente sostenuta trasmettendo regolarmente la richiesta di erogazione del contributo entro i tempi previsti, allegando la documentazione relativa al solo investimento realizzato. Si potranno verificare i seguenti casi:

  • importo investimento realizzato superiore: il contributo non potrà essere incrementato e sarà erogato secondo il piano riportato nel decreto di concessione;
  • importo investimento realizzato inferiore: in sede di istruttoria della richiesta di erogazione il Ministero provvederà a rideterminare il contributo.

 

10.9 Nella richiesta di erogazione del contributo, cosa si intende per “numero di matricola del bene agevolato”? Che numero di matricola si deve attribuire in caso di un bene formato da più componenti?

Per “numero di matricola” si intende un numero che consenta l’univoca identificazione del bene agevolato e, qualora il bene non abbia un proprio identificativo, può essere attribuito un numero interno all’azienda (ad esempio bene n. 01, bene n. 02, ecc.). In caso di bene formato da più componenti, si attribuisce lo stesso numero sia al bene principale che ai componenti (ad esempio bene n. 01 formato dai componenti n. 01.I, 01.II, 01.III ecc.).

 

10.10 Come devono essere trasmesse le risposte alle richieste di integrazione?

 Per le modalità d’invio delle risposte alle richieste di integrazione si rimanda alla “Guida alla trasmissione delle comunicazioni” resa disponibile sul sito www.mise.gov.it nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)”.

 

10.11 Cosa devono fare le imprese con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) assente?

Le imprese beneficiarie che non hanno l’obbligo di iscrizione ad alcuno degli Enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE) preposti al rilascio del DURC devono compilare e trasmettere al Ministero, esclusivamente attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, secondo le modalità indicate nella “Guida alla trasmissione della richiesta di erogazione delle quote di contributo” disponibile al seguente link.

 

10.12 È necessario presentare preventivi o titoli di spesa in allegato alla richiesta di erogazione?

No, non devono essere allegati preventivi, fatture o altri titoli di spesa alla richiesta unica di erogazione del contributo.

 

10.13 Cosa accade nel caso in cui l’impresa presenti un DURC irregolare in sede di erogazione delle agevolazioni?

Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica sulla regolarità contributiva, procede all’attivazione dell’intervento sostitutivo nei confronti dell’Ente creditore (INPS/INAIL/CASSA EDILE) secondo le modalità e i tempi stabiliti all’articolo 31 del decreto-legge n. 69/2013.

 (P.to 13.7 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

10.14 Cosa accade nel caso in cui l’impresa presenti delle posizioni debitorie presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione in sede di erogazione delle agevolazioni?

Il Ministero, prima di effettuare l’erogazione di quote di contributo di un importo superiore a 5.000,00 €, svolge la verifica prevista ai sensi dell’articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso in cui emergano inadempienze nei confronti dell’Agenzia delle entrate per importi superiori al predetto importo, procede all’erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla procedura per l’effettuazione della compensazione prevista dal medesimo articolo, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell' attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

(P.to 13.7 circolare della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

10.15 In caso di leasing finanziario, per le domande presentate in data antecedente il 1° gennaio 2023 per le quali non risulta ancora trasmessa la richiesta di erogazione del contributo, è necessario presentare la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla società di leasing?

No, per tutte le domande di agevolazione per le quali alla data del 1° gennaio 2023 non risulti trasmessa la richiesta di erogazione, indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza al soggetto finanziatore, le imprese beneficiarie dovranno inviare unitamente alla richiesta di erogazione esclusivamente la liberatoria dei fornitori secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 alla circolare, e non anche la liberatoria della società di leasing.

(P.ti 13.4 e 16.3 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

 

11. BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI DI RIFERIMENTO

 

11.1 È disponibile un elenco dei soggetti a cui rivolgere le domande di finanziamento?

Sì, l’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti all’Addendum alla Convezione stipulata tra MISE/ABI/CDP di volta in volta aggiornato è disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI -NUOVA SABATINI” del sito del Ministero al seguente link.

 

 

12. REVOCA/RINUNCIA

 

12.1 È possibile rinunciare al finanziamento ed al contributo e con quali modalità? È possibile rinunciare al solo contribuito?

Sì, l’impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione tramite la sezione “Comunicazioni” della piattaforma al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca o di diniego del contributo.

In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, il soggetto finanziatore ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’impresa.

(P.to 15 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

 

13. AFFITTO AZIENDA/RAMO D’AZIENDA

 

13.1 É possibile affittare l’azienda/un ramo d’azienda in cui sono presenti beni strumentali agevolati con la Nuova Sabatini?

Sì, l’affitto del ramo d’azienda è consentito con le modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Il soggetto beneficiario è tenuto, in primo luogo, a dare comunicazione dell’operazione d’affitto tramite piattaforma al Ministero e, per conoscenza, alla banca/intermediario finanziario. Nella predetta comunicazione deve essere rappresentata la motivazione alla base dell’operazione di affitto dell’azienda o di un suo ramo. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di affitto già debitamente registrato e le dichiarazioni dell’affittante e dell’affittuario, redatte secondo gli specifici moduli disponibili in piattaforma, con i quali i predetti soggetti si impegnano a rispettare le disposizioni previste nel decreto di concessione delle agevolazioni.

Per le modalità di redazione e inserimento della documentazione prevista in piattaforma si rimanda alla consultazione della “Guida alla trasmissione delle comunicazioni” disponibile al seguente link.

 

 

14. VARIAZIONI E SUBENTRO

 

14.1 È possibile richiedere la variazione del soggetto beneficiario delle agevolazioni in caso di operazioni straordinarie?

Sì, è ammessa la variazione del soggetto beneficiario nei casi di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui la variazione derivante da operazione straordinaria si verifichi entro i tre anni dalla data di ultimazione del programma d’investimento o comunque antecedentemente alla data di erogazione dell’ultima quota di contributo, il nuovo soggetto è tenuto alla presentazione della richiesta di subentro alle agevolazioni secondo le modalità di cui alla FAQ 14.2.

(P.to 14.6 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

14.2 Come si richiede la variazione del soggetto beneficiario?

Nel caso di operazione straordinarie che determinano la variazione del soggetto beneficiario (per i casi illustrati nella precedente FAQ 14.1), il soggetto subentrante ne dà comunicazione, tramite PEC, al soggetto finanziatore. Quest’ultimo, verificato positivamente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 da parte del soggetto subentrante, dovrà trasmettere, tramite piattaforma, al Ministero:

  1. richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro nella titolarità della concessione, come da modello presente in piattaforma e disponibile al seguente link: Modello richiesta subentro (PMI), attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto e contenente altresì l’impegno al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;  

  2. documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto (un modello di comunicazione è disponibile al seguente link: Modello di comunicazione subentro (banca/intermediario finanziario)), nonché copia dell’atto relativo all’operazione societaria in questione.

Nel caso di imprese subentranti che non abbiano mai presentato domanda di accesso alle agevolazioni Nuova Sabatini, a seguito dell’adozione del decreto di subentro nella titolarità delle agevolazioni da parte del Ministero, le stesse riceveranno nella propria casella PEC delle credenziali di accesso alla piattaforma. Tali imprese dovranno entrare in piattaforma un’unica volta utilizzando le predette credenziali e seguire quindi la procedura di abilitazione all’accesso tramite SPID.

 

14.3 È possibile variare le tipologie di investimento del programma di investimento rispetto a quelle previste dal provvedimento di concessione (ad esempio da “investimenti 4.0” a “investimenti in beni strumentali”?)

No, le spese oggetto del programma d’investimento devono possedere i requisiti d’ammissibilità previsti per le singole tipologie di investimento indicate in domanda e nel provvedimento di concessione e non sono ammesse spese imputate su linee di intervento diverse rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione.

(P.ti 7.7 e 14.1 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

14.4 Nel caso di domande che prevedano programmi di investimento “misti” (ad esempio, un programma che preveda 50.000 euro di “investimenti in beni strumentali” e 50.000 euro di “investimenti green”), è ammissibile la variazione dell’importo degli investimenti realizzati per singola linea di intervento (ad esempio, realizzare un investimento con 30.000 euro di “investimenti in beni strumentali” e 70.000 euro di “investimenti green”)?

No, non sono concedibili agevolazioni per spese eccedenti quelle indicate in domanda dall’impresa in corrispondenza di ciascuna delle linee d’intervento e per spese imputate su linee di intervento diverse rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione.

Eventuali spese che non presentino i requisiti d’ammissibilità previsti per la relativa linea di intervento indicata nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento.

Nell’esempio riportato, non potendo verificarsi un incremento del contributo concesso per “investimenti green” e non potendo essere riconosciute quali “investimenti in beni strumentali” le spese imputate su una linea d’intervento diversa rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione, l’investimento agevolabile avrebbe importo pari a 80.000 euro (30.000 euro di spese per “investimenti in beni strumentali” e 50.000 euro di spese per “investimenti green”).

(P.ti 7.7, 14.1 e 14.2 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

14.5 Qualora il bene strumentale agevolato subisca deterioramenti o presenti difetti di fabbrica entro i tre anni dall’ultimazione dell’investimento tali da non garantirne l’uso funzionale, può essere sostituito?

Sì, in tali casi il bene deteriorato o difettoso può essere sostituito con altro equivalente, sempre nuovo di fabbrica, purché l’impresa ne dia comunicazione al Ministero attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente, da trasmettere mediante piattaforma, in cui deve essere riportata la descrizione del bene sostitutivo, nonché i dati identificativi dello stesso. Si fa presente che trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione dell’investimento non è necessario dare comunicazione di eventuali sostituzioni dei beni al Ministero.

 

14.6 L’impresa è tenuta a comunicare al Ministero eventuali incendi, furti o eventi calamitosi o accidentali che interessino il programma d’investimento, comportando la distruzione o sottrazione parziale o totale dei beni agevolati?

Sì, l’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero, tramite piattaforma, qualsiasi variazione relativa al programma d’investimento verificatasi entro il termine di tre anni dalla data di ultimazione dell’investimento, trasmettendo l’eventuale documentazione rilasciata dalle autorità competenti (es. verbale di denuncia del furto di un bene) e comunicando la data dell'eventuale sostituzione del bene.

La distruzione, il furto o l’incendio di beni rientranti nel programma d’investimento, se intervenuti entro il termine predetto, comportano la revoca della corrispondente quota di agevolazioni concesse. La revoca delle agevolazioni sarà commisurata al periodo di tempo mancante per il raggiungimento del termine previsto per il mantenimento dei beni (tre anni dalla data di ultimazione dell’investimento). Qualora l’impresa abbia acquistato un altro bene equivalente in sostituzione di quello distrutto/sottratto, il Ministero non procede alla revoca della corrispondente quota di agevolazioni, previa acquisizione della relativa documentazione da parte dell’impresa.

Trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione dell’investimento, l’impresa non è tenuta a trasmettere comunicazione al Ministero.

(P.ti 6.9 e 14.5 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

14.7 É ammissibile la cessione di beni rientranti nel programma d’investimento?

I beni oggetto del programma d’investimento non possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

(P.to 6.9 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

 

14.8 Cosa deve fare l’impresa in caso di variazione della propria PEC?

La variazione dell’indirizzo PEC dell’impresa, come risultante dal Registro Imprese, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero. Se l’impresa è in attesa del provvedimento di concessione del contributo, deve comunicare la variazione scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. dalla nuova PEC. Se l’impresa è già beneficiaria delle agevolazioni, deve comunicare la variazione tramite l’apposita funzionalità in piattaforma.

 

14.9 Per quanto tempo l’impresa è tenuta a comunicare le variazioni al Ministero?

Le imprese sono tenute a comunicare eventuali variazioni in merito alla compagine societaria e ai beni oggetto del programma d’investimento nonché l’eventuale perdita dei requisiti soggettivi di cui al punto 4.1 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, sino al termine previsto per il mantenimento dei beni stessi (tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dell’investimento).

 

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