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Le cooperative edilizie di abitazione operano nel settore dell’edilizia sociale privata.

La  legge 31 gennaio 1992, n. 59 all’art. 13 ha istituito l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi nel quale debbono essere iscritte tutte le cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che intendono ottenere contributi pubblici se in possesso di  determinati requisiti e  condizioni previsti dalla stessa legge, comprese quelle operanti nelle Regioni a statuto speciale. 

Per “cooperative edilizie di abitazione” si intendono le cooperative costituite ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico ed oggetto sociale principale l’assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, nonché in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente all’oggetto sociale principale e comunque riconducibili alla loro attività caratteristica; per  “consorzio edilizio” deve intendersi un consorzio formato da cooperative edilizie di abitazione.

L’iscrizione è facoltativa, ma è condizione obbligatoria per l’ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura. Ai sensi del predetto art. 13 le iscrizioni, le cancellazioni e le sospensioni dall’Albo nazionale sono disposte da un Comitato.

Gli enti iscritti sono tenuti a presentare ogni anno entro il 30 giugno la comunicazione  sull’attività svolta nell’anno precedente -“Schema B”- per consentire la verifica della  sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione previsti dal comma 7 del predetto art. 13. Il mancato invio della comunicazione o l’accertamento dell’assenza dei requisiti previsti comporta la  radiazione dall’Albo.

Tutti gli atti e documenti debbono essere inviati esclusivamente per via telematica e firmati digitalmente al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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