Legge del 1 luglio 1970 n.518
Che cos’è
La legge 518/1970 disciplina il settore delle Camere di Commercio italiane all’estero, stabilendo:
- i criteri che presiedono alla concessione ed alla revoca del riconoscimento ufficiale;
- l’approvazione di modifiche agli Statuti delle CCIE riconosciute;
- la concessione di un cofinanziamento annuo alle Camere di Commercio italiane all’estero ufficialmente riconosciute.
Cosa fare per ottenere il riconoscimento
Le associazioni costituite da almeno 2 anni devono inoltrare, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – DIV. V tramite la Rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto camerale (quest’ultimo deve rispettare quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della legge 518/70);
- elenco dei soci e composizione delle cariche sociali;
- bilanci consuntivi degli ultimi due anni (revisionati);
- relazione dalla quale risulti l’attività in favore dello sviluppo degli scambi commerciali con l’Italia;
Il MISE, acquisito il parere del Ministero Affari Esteri, valuta la concessione del Riconoscimento ufficiale, considerando i seguenti parametri (pdf).
Cosa fare per ottenere i contributi
- entro il 31 gennaio di ogni anno presentare il programma promozionale da realizzare attraverso il sistema informativo Planet e inviare il Programma estratto da Pla.net alla rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente;
- entro il 31 marzo di ogni anno trasmettere al MISE, tramite la rappresentanza diplomatica territorialmente competente, la domanda di liquidazione del contributo e la rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato l’anno precedente;
- entro il 31 marzo di ogni anno inviare copia della documentazione ad Assocamerestero che ne cura la preistruttoria;
Le domande di liquidazione del contributo, firmate dal Presidente in qualità di legale rappresentante devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- Relazione illustrativa dell’attività promozionale realizzata, che evidenzi gli obiettivi raggiunti
- Elenco delle spese sostenute per la realizzazione del Programma Promozionale
- Copia del bilancio consuntivo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, approvato dai competenti organi della CCIE e corredato dalla relazione dei revisori dei conti o dell’organismo esterno di revisione contabile
- Copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi camerali statutariamente competenti per l’approvazione del bilancio consuntivo;
- Variazione statistica degli associati rispetto all’anno precedente
- Composizione degli organi sociali
Ispezioni e verifiche
Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche a campione, sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni.
Ufficio competente
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società e il sistema camerale
Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale di impresa
Viale Boston 25 – 00144 Roma
Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90
Dott. Marco Maceroni, dirigente della Divisione VII
e-mail:
pec:
Incaricata dell’istruttoria della Legge 518/70
Dott.ssa Brunella Bellezza
Tel. +39 06 59932612
e-mail:
Presidente della Commissione di valutazione ex DDG 12.2.2021
Dott. Gianluca Bax
Tel. +39 06 59932612
e-mail:
- Camere di commercio italiane all'estero attive
Elenco - aggiornato al 20 gennaio 2022 (xlsx)
Normativa
Aggiornamenti
- Decreto del Direttore generale 2 marzo 2021 - Riconoscimento della Camera di commercio italo croata - CCIC (pdf)
- Circolare 24 giugno 2021 - Redazione statuti speciali
Riferimenti
- Decreto direttoriale 8 marzo 2021 (pdf)
- Allegati (zip)
- DM 24/04/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale. n 139 del 18.06.2014)
- Articolo 42 del Decreto Legge n. 83 del 2012 convertito con Legge 134 del 2012
- Legge 1 luglio 1970, n. 518 (G.U. n. 182 del 21 luglio 1970)