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Disciplina

Il settore del Tessile è disciplinato dal Regolamento (UE) n.1007/2011, che prevede norme su:

 

  • le denominazioni delle fibre tessili, le modalità di etichettatura dei prodotti tessili, nonché le menzioni figuranti su etichette, i contrassegni ed i documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione;
  • la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie.

Etichettatura

Per i prodotti tessili l’etichettatura è lo strumento che conferisce trasparenza alle scelte produttive dell’azienda e favorisce gli scambi commerciali grazie all'applicazione uniforme delle regole europee. L'indicazione in etichetta della composizione fibrosa dei prodotti tessili, soddisfa inoltre l’esigenza di garantire ai consumatori una informazione trasparente e chiara sulle caratteristiche del prodotto, oltre a favorire gli scambi commerciali grazie all'applicazione uniforme delle regole europee.

Nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 non vi sono altri obblighi di informazione oltre a quello di indicare in etichetta la composizione fibrosa dei prodotti tessili, come ad esempio le taglie dei capi di abbigliamento, le istruzioni per la cura dei capi, il paese di origine. Alcune delle informazioni non previste dal Regolamento possono però essere richieste da altra normativa UE o dagli Stati membri. Quando una informazione non è obbligatoria, ad esempio quella del paese d'origine, gli operatori economici possono divulgare informazioni su base volontaria a condizione che le stesse non siano false o ingannevoli per i consumatori.

 


 

Sicurezza e ambiente

Oltre al Regolamento (UE) 1007/2011, i prodotti tessili devono rispettare le disposizioni della legislazione generale dell'UE in materia di beni di consumo, quali ad esempio:

  • la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (Direttiva 2001/95/CE), che stabilisce i requisiti generali di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato per i consumatori;
  • il Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche);
  • il Regolamento sui biocidi (Regolamento UE n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi);
  • il Regolamento UE n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti.

 


 

Vigilanza

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 190/2017, le funzioni di Autorità di Vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy), che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza.

Gli aspetti sanzionatori relativi alle violazioni del Reg. (UE) n. 1007/2011, sono disciplinati dall’art. 4 medesimo Decreto e l’accertamento delle stesse è regolato dalle disposizioni contenute nel successivo art. 5: “l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto è svolto dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008”.

Di rilievo anche le Circolari ministeriali del 14 febbraio 197624 novembre 1976 e 14 novembre 2012, nonché le risposte alle domande frequenti (FAQ) pubblicate sul sito dell’Unione europea.

L’attività delle Camere di commercio avviene mediante sottoscrizione di un’apposita Convenzione stipulata dal Ministero con Unioncamere, che prevede in dettaglio la realizzazione di ispezioni e la copertura dei costi sostenuti a tale scopo.

L’attività di Vigilanza realizzata si basa su:

  • segnalazioni dell’utenza
  • pianificazione nazionale o locale.

Il Ministero partecipa inoltre, a due gruppi di coordinamento attivati a livello comunitario, il Textile-Adco e l’Expert Group.

Il Gruppo Textile-Adco (Administrative Cooperation Group), è composto da membri designati dalle Amministrazioni nazionali competenti per la sorveglianza del mercato. Attualmente il Gruppo si sta occupando dell’esame delle Linee Guida elaborate dalla Commissione europea sul Regolamento (UE) n. 1007/2011 e delle Linee Guida tecniche per i laboratori tessili, nonché del Regolamento (UE) n. 1020/2019 sulla sorveglianza del mercato e la conformità dei prodotti.

L’Expert Group on textile names and labelling, composto da membri delle Amministrazioni e da esperti dei laboratori degli Stati membri, discute e scambia informazioni sull’applicazione del Reg. (UE) n. 1007/2011, oltre ad offrire consulenza su altre questioni relative ai nomi e alle etichettature delle fibre tessili.

 


 

Cuoio, pelli e pellicce

Il Decreto legislativo n. 68 del 9 giugno 2020 reca disposizioni relative alla definizione ed uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio» ed alla etichettatura e contrassegno dei materiali, nonché dei manufatti con essi fabbricati, qualora gli stessi vengano indicati, con i medesimi termini, tramite qualsiasi modalità di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore.

In particolare il provvedimento, oltre a fornire le definizioni ed i requisiti essenziali ed esclusivi dei materiali ivi definiti, vieta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, “cuoio”, “pelle”, “cuoio pieno fiore”, “cuoio rivestito”, “pelle rivestita”, “pelliccia” e  “rigenerato di fibre di cuoio”, sia come aggettivi, sia come sostantivi, di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.   

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto è svolto dalle Camere di commercio territorialmente competenti, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica, nonché dal Corpo della Guardia di Finanza.

I principali vantaggi dell’intervento normativo in questione si riflettono, quindi, sia sui destinatari diretti, cioè gli operatori economici dei settori interessati (per ciò che concerne la chiarezza nella definizione dei termini da utilizzare), sia sui destinatari indiretti, ossia i consumatori finali (a garanzia di un adeguato livello di tutela per effettuare scelte consapevoli).

 Il Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy) svolge attività di monitoraggio e di coordinamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte con il suddetto Decreto.

 


 

Tavolo Moda

Il Tavolo Moda, istituito nel 2009, favorisce il confronto con le Associazioni di settore (Tessile-moda, calzature, pellicceria), ai fini dell’elaborazione condivisa di iniziative a carattere nazionale e della definizione di una posizione italiana in ambito di politiche dell’Unione.

 


 

Commercio internazionale

Le competenze relative al Commercio internazionale sono passate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

 

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