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Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi

Questa sezione si riferisce alle misure per la crescita e il rafforzamento dei confidi. La voci relative al Subentro in garanzie rilasciate da società o enti di garanzia in liquidazione e ai Finanziamenti agevolati da parte dei confidi sono consultabili online in sezioni dedicate.

Avviso – Modifiche Registro Nazionale aiuti di Stato

A seguito dell’adozione del nuovo Regolamento (UE) 2023/ n. 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», l’Amministrazione ha proceduto a creare nuove versioni dei CAR di riferimento degli interventi attuati per tramite dei confidi ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, come da specifiche di cui all’avviso di seguito riportato

Avviso (PDF)

L’art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, l’adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi).

  • Con decreto 3 gennaio 2017 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, finanzia la costituzione presso i confidi di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate, operanti in tutti i settori di attività economica su tutto il territorio nazionale.
  • Con decreto direttoriale 23 marzo 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande.
  • Con decreto direttoriale 20 luglio 2017 sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda per le operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell’art. 13 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e successive modifiche e integrazioni.
  • Con decreto direttoriale 7 febbraio 2019 sono state disciplinate le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero in ordine alla corretta gestione del fondo rischi da parte dei confidi beneficiari del contributo.
  • Con decreto direttoriale del 28 giugno 2019, sono state accertare le risorse residue disponibili rispetto all’originario stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a € 225.000.000.
  • Con circolare direttoriale 1°aprile 2020, n. 1617 tenuto conto delle norme in materia di bilancio delle società introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonchè delle difficoltà organizzative e logistiche connesse allo stato di emergenza sanitaria in corso, individua , in parziale deroga a quanto previsto dal decreto direttoriale 7 febbraio 2019, sono stati individuati i termini per la trasmissione della relazione di monitoraggio relativa all'anno 2019.

 

Il termine per la presentazione delle domande di contributo è decorso in data 31.12.2018.

 

Soggetti destinatari del contributo

Tre le tipologie di consorzi collettivi di garanzia dei fidi destinatari del contributo:

  • confidi vigilati, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB);
  • confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB;
  • confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti e che abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

 

Finalità del contributo

Il contributo è concesso ai fini della costituzione presso i confidi richiedenti di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate, nei limiti e secondo le modalità previste dal decreto del 3 gennaio 2017.

L’attività di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sul fondo rischi ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla concessione del contributo.

Al termine dell’attività di concessione delle garanzie il contributo è restituito al Ministero entro i termini e secondo le modalità previste dal decreto del 3 gennaio 2017.

 

Beneficiari finali dell’intervento

Beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese (PMI) associate ai confidi destinatari del contributo, operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.

Ai fini dell’accesso all’intervento pubblico le suddette PMI:

  • devono essere in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
  • non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del26 giugno 2014.

 

Agevolazione

L’agevolazione è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata dai confidi destinatari del contributo a valere sul fondo rischi e il premio di garanzia effettivamente versato dalla PMI ai fini dell’accesso alla garanzia.

Il premio di garanzia deve essere determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia.

Le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concesse nei limiti di quanto previsto dai regolamenti de minimis vigenti e in particolare:

1. Regolamento (UE) n. 1407/2013, in favore delle imprese che operano nei settori diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli e dalla pesca e acquacoltura;
2. Regolamento (UE) n. 1408/2013, in favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
3. Regolamento (UE) n. 717/2014, in favore delle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Ai fini dell’individuazione corretta del campo di applicazione dei diversi citati regolamenti de minimis, bisognerà in ogni caso fare riferimento alle rispettive pertinenti disposizioni.

L’efficacia dell’agevolazione concessa è condizionata alla preventiva registrazione dell’aiuto sviluppato a fronte della garanzia concessa nel competente Registro Aiuti di Stato e in particolare:

1) Registro Nazionale Aiuti (RNA), gestito dal Ministero dello sviluppo economico, per gli aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013;
2) Registro SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013;
3) Registro SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura), gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 717/2014.

Al fine di consentire l’attività di registrazione degli aiuti individuali sviluppati a fronte delle garanzie concesse, il Ministero dello sviluppo economico ha proceduto, nella qualità di Autorità Responsabile della misura di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, a censire la stessa nei Cataloghi di ciascuno dei citati Registri aiuti con i seguenti riferimenti:

RNA – CAR n. 28665
SIAN – CAR n. 14469
SIPA – CAR n. 10021

Ciascun confidi, in accordo alla disciplina della misura agevolativa, ai fini dell’operatività del fondo rischi, dovrà accreditarsi ai Registri aiuti nella qualità di soggetto concedente l’aiuto, mediante specifica richiesta (una per ciascun Registro aiuti) all’Ufficio competente, da inoltrare a mezzo piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it - sezione “Attuazione Misure”, utilizzata per la gestione operativa dell’intervento.

La richiesta, deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei Confidi - Richiesta di accreditamento al Registro nazionale aiuti di Stato [se la richiesta riguarda il RNA]; al Registro aiuti di Stato SIAN [se la richiesta riguarda il Registro SIAN]; al Registro aiuti di Stato SIPA [se la richiesta riguarda il Registro SIPA].

La richiesta dovrà contenere l’individuazione dell’Ufficio gestore del bando (il confidi) in relazione al quale verrà abilitato un unico soggetto in qualità di Amministratore Ufficio Gestore che potrà successivamente provvedere alla creazione delle ulteriori utenze necessarie al fine dell’alimentazione del Registro.

Nello specifico, nella richiesta è necessario inserire le seguenti informazioni obbligatorie:

Ufficio GESTORE

• Codice Fiscale del Confidi (Ente di appartenenza dell’Ufficio)
• Denominazione Ente di appartenenza dell’Ufficio
• Denominazione completa dell’Ufficio
• Telefono di riferimento
• mail di riferimento (indirizzo mail generale)
• Link alla sezione “Trasparenza” del sito web ufficiale del Confidi, predisposta al fine di adempiere agli obblighi in tema trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013, così come specificati dalla determinazione ANAC n. 1134 dell’8/11/2017.

Utente AMMINISTRATORE

• Codice Fiscale Utente
• Nome e Cognome Utente
• mail di riferimento (mail aziendale del soggetto)

Soltanto ai fini dell’accreditamento ai Registri Aiuti SIAN e SIPA, alla richiesta dovrà essere allegato il file excel “template base”.

Una volta accreditati, i confidi potranno procedere a operare sui Registri aiuti, secondo le regole di funzionamento degli stessi.

Per informazioni relative alle modalità di funzionamento dei Registri aiuti, il confidi potrà fare riferimento alle Amministrazioni e agli Uffici competenti alla relativa gestione e ai canali di assistenza deputati.

Per la determinazione dell’intensità dell’aiuto è applicato il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 (di cui infra alla sezione normativa).

Per le informazioni sull’aggiornamento del fattore di rischio vai alla sezione dedicata agli Aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (determinazione del premio teorico di mercato di una garanzia e dell’ESL)

Monitoraggio del fondo rischi

Ai sensi dell’art. 11 del decreto del 3 gennaio 2017 e come compiutamente disciplinato dall’art. 3 del decreto direttoriale 7 febbraio 2019, i confidi destinatari del contributo devono trasmettere annualmente una relazione di monitoraggio sulla gestione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio.

A tal fine il confidi procede alla compilazione della relazione di monitoraggio in formato elettronico e alla relativa sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante o procuratore speciale.

Procede, inoltre, alla compilazione dell’allegato A - Scheda tecnica  in formato elettronico.

Alla compilazione delle tabelle nn. 4.4. e 4.5 dell’allegato A (scheda tecnica) si procede mediante appositi file excel.

Procede, infine, alla predisposizione degli ulteriori allegati previsti, in relazione alle diverse fattispecie, al punto 4. della relazione di monitoraggio.

La documentazione così predisposta dovrà essere trasmessa a mezzo piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it - sezione “Attuazione Misure”.

La procedura operativa per la compilazione e il caricamento della documentazione è descritta nella Guida compilazione e caricamento (pdf).

 

Attività  di controllo sulla gestione del Fondo rischi

Il Ministero effettua annualmente l’attività di controllo sulla gestione del fondo rischi da parte dei confidi, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale 7 febbraio 2019..

La procedura operativa per la compilazione e il caricamento della documentazione relativa alle operazioni di garanzia oggetto di controllo è descritta nella Guida compilazione e caricamento documentazione operazioni (pdf).

 

Risorse finanziarie

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 221, della legge 145/2018, il Ministero ha provveduto ad accertare le risorse residue disponibili rispetto all’originario stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Tali risorse, ai sensi dell’articolo 1, comma 221, della legge n. 145/2018 saranno assegnate ai confidi che realizzano operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Per maggiori informazioni

  • Divisione VI – Incentivi fiscali e accesso al credito
    Tel. 06.5492- 7990 / 7815 / 7054
    Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Domande frequenti

Leggi le risposte alle domande frequanti (FAQ)

 

Normativa

Nella concessione delle garanzie pubbliche alle PMI associate a valere sull’apposito fondo rischi costituito con il contributo, i confidi dovranno attenersi - oltre a quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017 e dal decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 23 marzo 2017 - a quanto previsto dalla normativa di seguito riportata (rif. articolo 5 del decreto 3/1/2017 e articolo 10 del decreto 23/3/2017):

Normativa UE

Normativa Nazionale

 

 

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