Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Il decreto, in attuazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 9 dicembre 2022, disciplina i presupposti, i limiti e le modalità per il riconoscimento ai confidi delle spese legali sostenute per l’esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti agevolati a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni di cui allo stesso decreto.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, altresì, alle procedure di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di garanzie a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni del decreto 3 gennaio 2017 e del decreto 7 aprile 2021.

Le disposizioni del presente decreto  applicano alle operazioni di garanzia e di finanziamento concesse a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato relativo all’adozione del decreto stesso.

Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto

 

 

Pubblicato nel sito in data 03 aprile 2024

 

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina