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Risposte alle domande frequenti relative al Bando grandi progetti R&S (FRI) di cui al DM 2 agosto 2019. Se invece stai cercando le risposte alle domande frequenti relative al bando 2016, consulta la sezione dedicata.

 

Indice delle domande frequenti

  1. Soggetti ammissibili
  2. Progetti ammissibili
  3. Agevolazioni concedibili
  4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
  5. Spese e costi ammissibili


1. Soggetti ammissibili

1.1. Gli enti di ricerca possono presentare domanda e beneficiare delle agevolazioni a valere sul DM 24 luglio 2015 e s.m.i.?

Come previsto dall'articolo 4, comma 1 del DM 24 luglio 2015 e s.m.i., possono beneficiare delle agevolazioni le imprese individuate come beneficiarie dall’articolo 3 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

Gli enti rientranti nella definizione di Organismo di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lett. r) del decreto direttoriale 30 aprile 2015 di attuazione dei predetti DD.MM. 15 ottobre 2014 non sono compresi pertanto tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 3 di ciascuno dei DD.MM. 15 ottobre 2014 (a cui l’articolo 4 del DM 24 luglio 2015 rinvia); gli enti classificabili come Organismi di ricerca non possono, dunque, presentare una domanda di agevolazioni, né per un progetto singolo né per un progetto da realizzare in forma congiunta.

Un ente di ricerca può presentare domanda e beneficiare delle agevolazioni di cui al DM 24 luglio 2015 e s.m.i. solo se rientrante tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 dei decreti 15 ottobre 2014, ed in particolar modo tra i Centri di ricerca con personalità giuridica definiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto direttoriale 30 aprile 2015, quali imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientranti nella definizione di Organismo di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lett. r) del medesimo decreto 30 aprile 2015. Rimane fermo che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del DM 24 luglio 2015 e s.m.i., l’ente, ivi compreso un Centro di ricerca, deve ricevere, in ottemperanza all’articolo 8 del medesimo decreto, un’adeguata valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall’articolo 3 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015.

1.2. Quali soggetti possono essere capofila di un progetto congiunto?

Possono essere capofila di un progetto congiunto i soggetti individuati al comma 1 dell’articolo 3 dei DD.MM. 15 ottobre 2014, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo.

1.3. Un’impresa sottoposta alla procedura prevista dall’articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una domanda a valere sul DM 2 agosto 2019?

No, in quanto l’articolo 3, comma 3, lettera b) di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.4. Un’impresa sottoposta alla procedura prevista dall’articolo 182-bis della Legge fallimentare (accordo di ristrutturazione del debito), può presentare una domanda a valere sul DM 2 agosto 2019?

No, in quanto l’articolo 3, comma 3, lettera b) di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.5. Quale è il numero massimo di soggetti beneficiari partecipanti ad un progetto presentato congiuntamente da più soggetti?

Possono partecipare ad un progetto congiunto un massimo di cinque soggetti, ivi incluso il capofila, come previsto dall’articolo 3 di ciascuno dei DD.MM. 15 ottobre 2014 a cui il DM 24 luglio 2015 e s.m.i. fa riferimento ai fini della definizione dei soggetti ammissibili alle agevolazioni.

1.6. I progetti presentati congiuntamente da più soggetti possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali l’Associazione temporanea di scopo (ATS) o il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)?

Sì. La collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell’ATS o del RTI, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4 del DM 24 luglio 2015 e s.m.i.

1.7. Le Associazioni temporanee di scopo (ATS) o i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare ad un progetto congiunto?

Le ATS, le RTI o le altre forme di collaborazione sono ammissibili unicamente quali forme contrattuali di collaborazione per la presentazione di un progetto congiunto tra più imprese o organismi di ricerca e non possono essere diretti beneficiari delle agevolazioni.

1.8. Imprese tra loro associate o collegate possono presentare domanda di agevolazioni?

Sì, non sono previste limitazioni all'ammissibilità di progetti presentati congiuntamente da imprese tra loro associate o collegate, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal DM 24 luglio 2015 e s.m.i., ivi compresa la condizione che il soggetto abbia ricevuto, ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto, un’adeguata valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall’articolo 3 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015.

1.9. I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni a valere sul DM 2 agosto 2019?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal DM 24 luglio 2015 e s.m.i., ivi compresa la condizione che il soggetto abbia ricevuto, ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto, un’adeguata valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall’articolo 3 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015.

1.10. Una rete-soggetto iscritta al Registro delle imprese ed avente soggettività giuridica rientra tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni a valere sul DM 2 agosto 2019?

Sì, fermo restando il rispetto da parte di tale rete-soggetto di tutti i requisiti previsti dall’articolo 4 del DM 24 luglio 2015 e s.m.i., ivi compresa la condizione che il soggetto abbia ricevuto, ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto, un’adeguata valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall’articolo 3 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015.

 

2. Progetti ammissibili

2.1. Quali sono i requisiti dei progetti ai fini dell’accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del DM 2 agosto 2019 di rifinanziamento con modifiche del DM 24 luglio 2015 e s.m.i.?

I requisiti richiesti ai progetti sono definiti dall’articolo 5 del DM 24 luglio 2015 e s.m.i. Secondo tali disposizioni, i progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00 e rispettare gli ulteriori criteri rispettivamente stabiliti per l’intervento Agenda digitale e per l’intervento Industria sostenibile dall’articolo 4 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. In caso di presentazione del progetto congiuntamente da parte di più soggetti, fermi restando i predetti limiti di spesa ammissibile per l’intero progetto, ciascun partecipante deve concorrere con una quota della predetta spesa non inferiore a euro 3.000.000,00.

2.2. Cosa si intende per riserva in favore dei progetti di ricerca e sviluppo che riguardano tematiche inerenti all’economia circolare?

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del DM 2 agosto 2019 di rifinanziamento dei bandi per grandi progetti “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI, una quota pari al 20% delle nuove risorse messe a disposizione da tale DM sono destinate ai nuovi progetti, presentati secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 2 ottobre 2019, che prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, individuate dal Programma “Orizzonte 2020”, nell’ambito delle aree tematiche inerenti l’economia circolare individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Ai fini dell’accesso a tale riserva, i progetti, oltre a rispettare quanto riportato nelle disposizioni sopra richiamate – ivi compresi gli specifici requisiti richiesti per l’Industria sostenibile ovvero per l’Agenda digitale da ciascuno dei DD.MM. 15 ottobre 2014 – devono prevedere attività che siano in particolar modo finalizzate all’adozione di modelli di economia circolare ovvero alla riconversione produttiva delle attività economiche in tale ambito. Le ulteriori indicazioni di dettaglio per l’individuazione delle tematiche rilevanti inerenti all’economia circolare ai fini dell’accesso alla predetta riserva sono definite, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del decreto direttoriale 2 ottobre 2019, in coerenza con il Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare di cui alla Comunicazione della Commissione europea 614/2015 e sono riportate nell’allegato n. 3 al medesimo decreto direttoriale 2 ottobre 2019.

2.3. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni a valere sul DM 2 agosto 2019 di rifinanziamento con modifiche del DM 24 luglio 2015 e s.m.i., quali sono le aree territoriali nelle quali può essere realizzato il progetto di ricerca e sviluppo, ed in quale misura?

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo possono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nell’intero territorio nazionale. Non sono presenti requisiti relativi alla realizzazione di soglie minime o massime di attività nelle diverse aree del territorio nazionale.

2.4. Una domanda di agevolazioni può prevedere più progetti di ricerca e sviluppo?

No, ciascuna domanda di agevolazioni deve essere relativa ad un solo progetto di ricerca e sviluppo che deve rispettare i requisiti previsti per l’accesso alle agevolazioni dal DM 24/07/2015 e s.m.i. e dalle disposizioni ivi richiamate.

 

3. Agevolazioni concedibili

3.1. Quali sono le tipologie e i massimali delle agevolazioni concedibili a valere sulle risorse previste dal DM 2 agosto 2019 di rifinanziamento dell’intervento per grandi progetti di R&S a valere sulle risorse del FRI di cui al DM 24 luglio 2015 e s.m.i.?

Le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse previste dal DM 2 agosto 2019 secondo quanto previsto dall’articolo 7 del DM 24 luglio 2015 e s.m.i.

Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma del Finanziamento agevolato a valere sul FRI, e del contributo alla spesa a valere sul Fondo crescita sostenibile, riconosciuto in aggiunta al Finanziamento agevolato. Le predette agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.

Il Finanziamento agevolato copre una percentuale nominale delle spese ammissibili non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 60 per cento per le imprese di grande dimensione e non superiore al 70 per cento per le imprese di piccola e media dimensione come classificate ai sensi dell’Allegato I al predetto regolamento (UE) 651/2014, ed è concedibile in presenza di un Finanziamento bancario associato deliberato da una Banca finanziatrice, costituenti insieme il Finanziamento. Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa a valere sul Fondo crescita sostenibile, non può essere superiore al 100 (cento) per cento delle spese ammissibili ed è composto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, da almeno un 10 (dieci) per cento di Finanziamento bancario. Ad esempio, ad un Finanziamento agevolato pari al 70% dei costi ammissibili, dovrà essere associato, ai fini del rispetto di tale requisito, un Finanziamento bancario minimo dell’8% dei costi ammissibili (in arrotondamento a numero intero del 7,8% risultante dall’applicazione del requisito di cui all’articolo 6, comma 3, del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015).

Al Finanziamento si applicano altresì le condizioni stabilite ai commi 3, 4 e 5 del predetto articolo 7 del DM 24 luglio 2015 e s.m.i.

Il contributo alla spesa è concesso nella misura del 20 per cento della spesa ammissibile.

Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, superi l’intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria di cui al regolamento (UE) 651/2014, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

L’ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

3.2. Le agevolazioni concesse a valere sul DM 24 luglio 2015 e s.m.i. sono cumulabili con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?

No. Le agevolazioni previste dal DM 24 luglio 2015 e s.m.i., in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 8 dei DD.MM. 15 ottobre 2014, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». ll predetto divieto di cumulo si applica alle agevolazioni che si configurino come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ad eccezione degli aiuti di Stato concessi nella forma di benefici fiscali e/o di garanzia per i quali il cumulo, sulle medesime spese, è consentito nei limiti delle intensità massime previste dall’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3.3. Le agevolazioni concesse a valere sul DM 24 luglio 2015 e s.m.i. sono cumulabili con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato? In particolare, sono cumulabili con le agevolazioni relative al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ovvero con i benefici del super ammortamento di cui all’articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. o dell’iper ammortamento di cui all’articolo 1, commi da 9 a 13 della legge n. 23 dell’11 dicembre 2016?

Il divieto di cumulo previsto per le agevolazioni di cui al DM 24 luglio 2015 e s.m.i. interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il divieto di cumulo quindi non interviene con riferimento alle misure fiscali di carattere generale. Pertanto, le agevolazioni di cui al DM 24 luglio 2015 e s.m.i. risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.

In particolare, le agevolazioni di cui al DM 24 luglio 2015 e s.m.i. risultano fruibili insieme al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Infatti, la circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E stabilisce che “…costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014”.

Altresì, le agevolazioni di cui al DM 24 luglio 2015 e s.m.i. risultano fruibili assieme al super ed iper ammortamento, per i quali si vedano la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26 maggio 2016, la circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017 e il paragrafo n. 2.3 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019, che prevedono che tali benefici siano da ritenersi fruibili anche in presenza di altre misure agevolative, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

In ogni caso, il cumulo delle agevolazioni di cui al DM 24 luglio 2015 e s.m.i con le misure non classificabili come aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

3.3.bis Le agevolazioni concesse a valere sul DM 24 luglio 2015 e s.m.i. sono cumulabili con le agevolazioni relative al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 198 e seguenti, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019?

Nel caso in cui il credito d’imposta sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, dei DD.MM. 15 ottobre 2014, che prevedono la possibilità di cumulo dei benefici fiscali costituenti aiuti di Stato con le agevolazioni in esame unicamente nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.; al contrario, nel caso in cui il credito d’imposta non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale, il cumulo con le agevolazioni in esame è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.
Pertanto, il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 160 del 27/12/2019, può essere cumulato con le agevolazioni di cui al D.M. 02/08/2019 nel limite dei costi sostenuti laddove tale beneficio fiscale sia ottenuto nelle modalità di cui ai relativi commi da 199 a 206 dell’art. 1 della legge n. 160/2020 come misura fiscale di carattere generale non classificabile come aiuto di Stato. Il cumulo non è invece consentito nella forma predetta nel caso in cui il beneficio del credito d’imposta in argomento sia ottenuto secondo le modalità previste dall’articolo 244 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, come introdotto dalla legge di conversione 17/07/2020, n. 77, per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017; tale forma del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che prevede una maggiorazione dell’aliquota, costituisce, come previsto dal comma 2 del citato art. 244, aiuto di Stato che si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento GBER n. 651/2014 della Commissione. Di conseguenza, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 02/08/2019 con il credito d’imposta legge n. 160/2020 che sia ottenuto, secondo le modalità di cui all’art. 244 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, per attività di ricerca e sviluppo condotte nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, è consentito unicamente nei limiti delle intensità massime previste dall’art. 25 del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.

3.4. Le agevolazioni concesse per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che escludano il cumulo degli stessi costi e spese con altre agevolazioni?

Non è mai possibile cumulare le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo concesse nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sul Fondo crescita sostenibile, come disciplinate dalle disposizioni che regolano l’intervento ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni consenta di cumulare i benefici con altre agevolazioni pubbliche, come quelle del Fondo per la crescita sostenibile.

 

4. Modalità e termini per la presentazione delle domande

4.1. Nell’ambito della procedura di accesso alle agevolazioni a valere sul DM 2 agosto 2019, è prevista una istanza preliminare alla domanda?

No. Come previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto 2 ottobre 2019, ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese devono attenersi alle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto direttoriale 14 luglio 2016 come modificato dal decreto direttoriale 18 dicembre 2017, che prevede la presentazione della sola domanda di agevolazioni ai fini dell’accesso all’istruttoria e alla successiva fase negoziale.

4.2. Quale è la procedura per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulle risorse di cui al DM 2 agosto 2019 di rifinanziamento dell’intervento di cui al DM 24 luglio 2015 e s.m.i.?

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto direttoriale 2 ottobre 2019, le attività per la predisposizione delle domande e della documentazione da allegare alle stesse sono svolte dai soggetti proponenti tramite la piattaforma informatica del Soggetto gestore, accessibile dalla pagina https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mise-fcs/.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del direttoriale decreto 2 ottobre 2019, le domande devono essere presentate secondo le modalità e comprensive degli allegati indicati nell’articolo 2 del decreto direttoriale 14 luglio 2016 come modificato dal decreto direttoriale 18 dicembre 2017, fermo restando che gli allegati A e B a quest’ultimo sono sostituiti dagli allegati n. 1 e n. 2 al medesimo decreto 2 ottobre 2019. Pertanto, i moduli di domanda sono quelli riportati negli allegati n. 1 e n. 2 al decreto direttoriale 2 ottobre 2019, il quale reca altresì in allegato n. 3 le indicazioni di dettaglio per i progetti inerenti all'economia circolare ai fini dell’accesso alla relativa riserva. Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni, i richiedenti devono far riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto direttoriale 14 luglio 2016 come modificato dal decreto direttoriale 18 dicembre 2017; tale decreto 18 dicembre 2017 riporta nell'allegato C il prospetto di sintesi relativo alla Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni a valere sulle risorse del DM 2 agosto 2019.

4.3. Dove può essere reperito il modulo per la redazione dello “schema di sintesi di valutazione” da allegare alla domanda di agevolazioni?

L’attestazione del merito di credito viene rilasciata dalla Banca finanziatrice secondo il modello definito dalla Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l’ABI. Sarà, pertanto, cura della Banca finanziatrice, aderente alla Convenzione, predisporre il modulo per redigere lo “schema di sintesi di valutazione” secondo il modello allegato alla Convenzione stessa.

4.4. Quali soggetti proponenti devono presentare unitamente alla domanda di agevolazioni anche la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle spese in R&S sostenute in Italia e al fatturato?

La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle spese in R&S sostenute in Italia e al fatturato, redatta secondo lo schema di cui all’allegato E del decreto direttoriale 18 dicembre 2017 (che ha sostituito l’allegato n. 7 del decreto direttoriale 14 luglio 2016), deve essere presentata da tutti i soggetti proponenti per i quali è prevista, in sede istruttoria, la verifica dell’elemento di valutazione “know-how tecnologico” di cui all’allegato 2, lettera A), punto 1) dei DD.MM. 15 ottobre 2014.

Tale dichiarazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto direttoriale 14 luglio 2016 e s.m.i., deve, pertanto, essere presentata unitamente alla domanda di agevolazioni da tutti i soggetti proponenti (capofila e co-proponenti) ad eccezione dei soli Spin-off per i quali non è prevista, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 dei predetti DD.MM. 15 ottobre 2014, la predetta valutazione. Come previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto direttoriale 18 dicembre 2017, nella valutazione del criterio inerente all’“ammontare delle spese in R&S sostenute in Italia in rapporto al fatturato”, di cui all’allegato 12 al decreto direttoriale 30 aprile 2015, in considerazione delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 139/2015 al codice civile, per gli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, il riferimento alle spese in R&S deve intendersi ai «costi di sviluppo» come previsti dall’articolo 2424 del codice civile, voce B.2 dell’attivo dello stato patrimoniale.

4.5. Nel caso in cui un soggetto proponente sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. n. 127/1991 e s.m.i. e intenda far riferimento a questi ultimi per il calcolo dell’indicatore di valutazione dato dal rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e il fatturato, quali soggetti sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione sulle spese in R&S e il fatturato?

Qualora il soggetto proponente intenda utilizzare i bilanci consolidati dell’impresa controllante per la compilazione della dichiarazione sulle spese in ricerca e sviluppo (Allegato E al decreto direttoriale 18 dicembre 2017), i soggetti tenuti a sottoscrivere tale dichiarazione sono il legale rappresentante dell’impresa proponente, il legale rappresentante dell’impresa controllante ed il presidente del collegio sindacale ovvero il revisore unico dell’impresa controllante. Il presidente del collegio sindacale o il revisore unico dell’impresa proponente non è, pertanto, tenuto a sottoscrivere tale dichiarazione.

4.6. La stessa impresa può presentare due progetti, uno sugli Accordi per l’innovazione a valere sul DM 2 agosto 2019, ed uno a valere sugli interventi per grandi progetti di R&S “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI di cui al DM 2 agosto di rifinanziamento del DM 24 luglio 2015 e s.m.i.?

Sì. Nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni operative, è possibile presentare una proposta progettuale a valere sulla procedura negoziale per gli Accordi per l’innovazione di cui al DM 2 agosto 2019, e una domanda a valere sulla procedura negoziale di cui all’intervento per grandi progetti di R&S “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI di cui al DM 2 agosto di rifinanziamento del DM 24 luglio 2015 e s.m.i., fermo restando che i progetti presentati devono prevedere, pena l’inammissibilità degli stessi, distinte e autonome attività di ricerca e sviluppo. Per ciascun progetto, il soggetto beneficiario deve tenere apposita contabilità dedicata, che evidenzi separatamente i costi delle relative attività. Nella contabilità dedicata a ciascun progetto i costi per attività di sviluppo sperimentale e quelli per attività di ricerca industriale devono essere rilevati separatamente.

4.7. Se un’impresa ha presentato un progetto nell’ambito dei bandi per grandi progetti di R&S “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI di precedenti al DM 2 agosto 2019, può presentare un altro progetto a valere sul rifinanziamento di cui al DM 2 agosto 2019 medesimo?

Sì, un’impresa che ha presentato un progetto nell’ambito dei bandi per grandi progetti di R&S “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI di precedenti al DM 2 agosto 2019, può presentare un altro progetto a valere sul rifinanziamento di cui al DM 2 agosto 2019 medesimo nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni operative e fermo restando che il nuovo progetto presentato deve prevedere, pena l’inammissibilità dello stesso, distinte e autonome attività di ricerca e sviluppo rispetto ai progetti presentati sui bandi precedenti. Per ciascun progetto, il soggetto beneficiario deve tenere apposita contabilità dedicata, che evidenzi separatamente i costi delle relative attività. Nella contabilità dedicata a ciascun progetto i costi per attività di sviluppo sperimentale e quelli per attività di ricerca industriale devono essere rilevati separatamente.

 

5. Spese e costi ammissibili

5.1. Quali sono i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione delle spese nell’ambito dell’intervento di cui al DM 2 agosto 2019 di rifinanziamento dei bandi per grandi progetti di R&S, di cui al DM 24 luglio 2015 e s.m.i. “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI?

L’intervento per grandi progetti di R&S “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI oggetto di rifinanziamento ai sensi del DM 2 agosto 2019 è attuato secondo quanto previsto dal DM 24 luglio 2015 e s.m.i., il quale prevede all’articolo 6 che sono ammissibili le spese indicate dall’articolo 5, comma 1, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

Le disposizioni relative alla determinazione e rendicontazione dei costi sono pertanto quelle definite dal Ministero con detti DD.MM. 15 ottobre 2014 e con le successive disposizioni applicative, con particolare riguardo alle previsioni di cui all’articolo con l’articolo 5, comma 1 dei DD.MM. 15 ottobre 2014, a quelle di cui all’articolo 6 del decreto direttoriale di attuazione 30 aprile 2015 e dell’allegato n. 11 al medesimo, e a quelle di cui al paragrafo 4 della Circolare direttoriale 8 marzo 2016, n. 21255.

L’erogazione delle agevolazioni di cui al DM 24 luglio 2015 e s.m.i. avviene secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 13 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 13 del medesimo DM 24 luglio 2015 in relazione al Finanziamento, al fine di garantire il rispetto dei ruoli e delle competenze definiti dall’articolo 5 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015.

5.2. Qual è l’ammontare massimo delle spese generali ammissibili per i grandi progetti di R&S “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI oggetto di rifinanziamento ai sensi del DM 2 agosto 2019 sono quelli previsti dal DM 24 luglio 2015 e s.m.i.?

L’intervento per grandi progetti di R&S “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI oggetto di rifinanziamento ai sensi del DM 2 agosto 2019 è attuato secondo quanto previsto dal DM 24 luglio 2015 e s.m.i., il quale prevede all’articolo 6 che sono ammissibili le spese di cui all’articolo 5, comma 1, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014; con riferimento alle spese generali, la lettera d) di tale articolo prevede che sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell’impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a) del medesimo articolo 5, comma 1.

5.3. Ai fini della determinazione del costo del personale dipendente nell’ambito dei progetti presentati a valere sul DM 24 luglio 2015 e s.m.i., si devono utilizzare le tabelle standard di costi unitari riportate nella Circolare n. 20588 del 23 gennaio 2019?

No. Le previsioni relative all’utilizzo delle tabelle relative ai costi standard unitari di personale di cui alla Circolare n. 20588 del 23 gennaio 2019 si applicano alle modalità di rendicontazione utilizzate nell’ambito degli interventi attuati con DD.MM. 1° giugno 2016 indicati in premessa alla medesima Circolare. Tali disposizioni, pertanto, non si applicano agli interventi a valere sul DM 24 luglio 2015 e s.m.i. per i quali vigono le modalità di rendicontazione a costi reali previsti dalle norme ivi richiamate, come riportato nella precedente FAQ 5.1.

5.4. Sono ammissibili alle agevolazioni i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori del territorio italiano?

Si, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare il progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale oggetto della domanda di agevolazioni che deve essere realizzato nelle unità produttive ubicate nel territorio italiano indicate nella documentazione allegata alla medesima domanda.

5.5. Sono ammissibili all’interno delle spese progettuali, i servizi di consulenza prestati da parte di soggetti che non rientrano tra le tipologie di soggetti ammissibili alle agevolazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del DM luglio 2015 e s.m.i.?

Sì, possono partecipare al progetto di ricerca e sviluppo in qualità di fornitori di servizi di consulenza anche soggetti non compresi tra quelli ammessi a beneficiare delle agevolazioni, quali gli Organismi di ricerca.

5.6. I soggetti che sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale?

Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo”.

Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato”. In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario sarà necessario assicurare la rendicontazione dei costi secondo la predetta modalità utilizzando, per quanto attiene il costo del personale, i medesimi criteri di determinazione dei costi utilizzati dal beneficiario.

5.7. Sono ammissibili i costi effettuati nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota?

I costi relativi ai prototipi e a prodotti pilota realizzati nell’ambito del progetto sono ammissibili nel rispetto di quanto definito dai DD.MM. 15 ottobre 2014 in merito alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. A tal proposito, ai sensi dell’articolo 1 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; e rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese, secondo quanto specificato nell’allegato n. 11 al decreto direttoriale 30 aprile 2015, il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell’ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 11 al decreto direttoriale 30 aprile 2015, e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato, come specificato nella FAQ n. 5.1.

5.8 Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi

5.9 Considerata l’obbligatorietà dell’emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, nei casi di impossibilità ad acquisire le stesse provviste di indicazione cup e/o della dicitura prevista nelle disposizioni attuative del bando, si richiede se l’indicazione del cup nella causale di pagamento possa essere elemento sufficiente anche ai fini dell’obbligo di timbratura previsto dalla normativa di riferimento.

Nel caso di fatturazione elettronica, nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi dell’indicazione del CUP o della dicitura prevista nelle disposizioni del bando, al fine di escludere il rischio di doppio finanziamento delle spese, si ritiene sufficiente un’indicazione che contempli obbligatoriamente almeno la presenza del CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento come elemento utile a consentire di riscontrare la riconducibilità alle spese ammesse dal progetto agevolato. Le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono. Per le spese sostenute prima del decreto di concessione delle agevolazioni, l’indicazione del CUP può essere sostituita dal numero di progetto o posizione assegnato dalla piattaforma informatica del Soggetto gestore dedicata alla presentazione delle domande o, qualora questi non siano noti, dal titolo del progetto, con indicazione dell'intervento agevolativo (bando o DM) Mise. Per i progetti che sono cofinanziati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020 o dei POR, i soggetti beneficiari sono tenuti comunque ad attenersi alle disposizioni relative all'ottemperanza ai vincoli comunitari per l'utilizzo dei predetti Fondi stabilite dal Ministero.

5.10 Nei casi di fatturazione elettronica o di conservazione sostitutiva digitale dei documenti contabili, si richiede quale documentazione debba essere presentata per la verifica dell’apposizione del cup o della dicitura pon, in presenza di procedura prevista dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 52/e/2010, tramite il c.d. “timbro elettronico” (o virtuale)

Nei SAL intermedi è possibile produrre una Dsan attestante la conservazione in forma digitale dei titoli di spesa, e l’annullamento degli stessi con il CUP o la dicitura PON tramite timbro virtuale, al fine di consentire di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa e l’univocità di riferimento delle timbrature per ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto. Nella Dsan deve essere esplicitata anche la relativa metodologia di archiviazione.
La Dsan dovrà contenere (o prevedere in allegato) la lista delle fatture e dei relativi riferimenti di univocità prodotti dal sistema di archiviazione/timbratura. In sede di controllo amministrativo documentale, potrà essere acquisito il Registro protocolli timbri del soggetto beneficiario all’interno del quale viene ricercata la fattura oggetto di verifica, o documento equipollente. L’immodificabilità del titolo di spesa e l’univocità di riferimento del timbro elettronico saranno verificati presso la sede de beneficiario nel corso dei controlli in loco.
In ogni caso, la conservazione sostitutiva digitale e timbratura virtuale devono avvenire in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale in materia, da parte di società terze rispetto al beneficiario, certificate ed accreditate presso gli enti competenti laddove previsto dalle disposizioni applicabili; l’apposizione del CUP ovvero della dicitura prevista dalle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo per assicurare il rispetto dell’obbligo di timbratura deve avvenire nell’ambito della procedura prevista dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E/2010 tramite modalità certificate di c.d. “timbro virtuale”, che consentano di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa, di verificare l’univocità di riferimento delle timbrature effettuate e di ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto.

5.11 Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28/2/2021.

Come previsto dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell’11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull’annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.
I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dal Bando.

 

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021

 

 

 

 

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