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Risposte alle domande frequenti relative al Bando 2016 sui grandi progetti R&S a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). 


1. Quali soggetti proponenti devono presentare unitamente alla domanda di agevolazioni anche la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle spese in R&S sostenute in Italia e al fatturato?

La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle spese in R&S sostenute in Italia e al fatturato, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 7 del decreto direttoriale 14 luglio 2016, deve essere presentata da tutti i soggetti proponenti per i quali è prevista, in sede istruttoria, la verifica dell’elemento di valutazione “know-how tecnologico” di cui all’allegato 2, lettera A), punto 1) dei DD.MM. 15 ottobre 2014.
Tale dichiarazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del predetto decreto direttoriale, deve, pertanto, essere presentata unitamente alla domanda di agevolazioni da tutti i soggetti proponenti (capofila e co-proponenti) ad eccezione dei soli Spin-off per i quali non è prevista, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 dei predetti DD.MM. 15 ottobre 2014, la predetta valutazione.


2. Nel caso in cui un soggetto proponente sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. n. 127/1991 e s.m.i. e intenda far riferimento a questi ultimi per il calcolo dell’indicatore di valutazione dato dal rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e il fatturato, quali soggetti sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione sulle spese in R&S e il fatturato?

Qualora il soggetto proponente intenda utilizzare i bilanci consolidati dell’impresa controllante per la compilazione della dichiarazione sulle spese in ricerca e sviluppo (Allegato n. 7), i soggetti tenuti a sottoscrivere tale dichiarazione sono il legale rappresentante dell’impresa proponente, il legale rappresentante dell’impresa controllante ed il presidente del collegio sindacale ovvero il revisore unico dell’impresa controllante. Il presidente del collegio sindacale o il revisore unico dell’impresa proponente non è, pertanto, tenuto a sottoscrivere tale dichiarazione.


3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario delle agevolazioni a valere sul DM 24 luglio 2015 sia una società facente parte di un gruppo di imprese, sono ammissibili le spese relative al personale dipendente di una delle altre società facenti parte del gruppo, che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo come subcontractor di progetto?

Come previsto dall’articolo 8, comma 1, del Decreto Direttoriale 11 ottobre 2016, le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso. Tale disposizione deriva dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo all’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), che prevede che le spese ammissibili devono essere sostenute e pagate dal beneficiario nell'attuazione delle operazioni. Pertanto, sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi sostenuti dal soggetto beneficiario, fermo restando che le altre imprese facenti parte dello stesso gruppo possono erogare un servizio all’impresa beneficiaria, emettendo in questo caso una fattura alla stessa impresa che, nel rispetto delle condizioni previste in merito alla rendicontazione dei costi, può essere ammissibile alle agevolazioni.


4. Gli organismi di ricerca possono presentare domanda di agevolazione a valere sul DM 24 luglio 2015?

No, gli organismi di ricerca non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dai DD.MM. 15 ottobre 2014 a cui l’articolo 4 del DM 24 luglio 2015 rinvia e non possono, pertanto, presentare una domanda di agevolazioni né per un progetto singolo né per un progetto da realizzare in forma congiunta. In ogni caso, gli Organismi di ricerca possono partecipare al progetto di ricerca e sviluppo in qualità di fornitori di servizi di consulenza.


5. Dove può essere reperito il modulo per la redazione dello “schema di sintesi di valutazione” da allegare alla domanda di agevolazioni ai sensi del DM 24 luglio 2015?

L’attestazione del merito di credito viene rilasciata dalla Banca finanziatrice secondo il modello definito dalla Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l’ABI. Sarà, pertanto, cura della Banca finanziatrice, aderente alla Convenzione, predisporre il modulo per redigere lo “schema di sintesi di valutazione” secondo il modello allegato alla Convenzione stessa.

6. Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

7. Considerata l’obbligatorietà dell’emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, nei casi di impossibilità ad acquisire le stesse provviste di indicazione cup e/o della dicitura prevista nelle disposizioni attuative del bando, si richiede se l’indicazione del cup nella causale di pagamento possa essere elemento sufficiente anche ai fini dell’obbligo di timbratura previsto dalla normativa di riferimento.

Nel caso di fatturazione elettronica, nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi dell’indicazione del CUP o della dicitura prevista nelle disposizioni del bando, al fine di escludere il rischio di doppio finanziamento delle spese, si ritiene sufficiente un’indicazione che contempli obbligatoriamente almeno la presenza del CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento come elemento utile a consentire di riscontrare la riconducibilità alle spese ammesse dal progetto agevolato. Le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono. Per le spese sostenute prima del decreto di concessione delle agevolazioni, l’indicazione del CUP può essere sostituita dal numero di progetto o posizione assegnato dalla piattaforma informatica del Soggetto gestore dedicata alla presentazione delle domande o, qualora questi non siano noti, dal titolo del progetto, con indicazione dell'intervento agevolativo (bando o DM) Mise. Per i progetti che sono cofinanziati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020 o dei POR, i soggetti beneficiari sono tenuti comunque ad attenersi alle disposizioni relative all'ottemperanza ai vincoli comunitari per l'utilizzo dei predetti Fondi stabilite dal Ministero.

8. Nei casi di fatturazione elettronica o di conservazione sostitutiva digitale dei documenti contabili, si richiede quale documentazione debba essere presentata per la verifica dell’apposizione del cup o della dicitura pon, in presenza di procedura prevista dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 52/e/2010, tramite il c.d. “timbro elettronico” (o virtuale)

Nei SAL intermedi è possibile produrre una Dsan attestante la conservazione in forma digitale dei titoli di spesa, e l’annullamento degli stessi con il CUP o la dicitura PON tramite timbro virtuale, al fine di consentire di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa e l’univocità di riferimento delle timbrature per ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto. Nella Dsan deve essere esplicitata anche la relativa metodologia di archiviazione.
La Dsan dovrà contenere (o prevedere in allegato) la lista delle fatture e dei relativi riferimenti di univocità prodotti dal sistema di archiviazione/timbratura. In sede di controllo amministrativo documentale, potrà essere acquisito il Registro protocolli timbri del soggetto beneficiario all’interno del quale viene ricercata la fattura oggetto di verifica, o documento equipollente. L’immodificabilità del titolo di spesa e l’univocità di riferimento del timbro elettronico saranno verificati presso la sede de beneficiario nel corso dei controlli in loco.
In ogni caso, la conservazione sostitutiva digitale e timbratura virtuale devono avvenire in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale in materia, da parte di società terze rispetto al beneficiario, certificate ed accreditate presso gli enti competenti laddove previsto dalle disposizioni applicabili; l’apposizione del CUP ovvero della dicitura prevista dalle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo per assicurare il rispetto dell’obbligo di timbratura deve avvenire nell’ambito della procedura prevista dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E/2010 tramite modalità certificate di c.d. “timbro virtuale”, che consentano di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa, di verificare l’univocità di riferimento delle timbrature effettuate e di ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto.

9. Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28/2/2021.

Come previsto dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell’11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull’annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.
I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dal Bando.

 

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021

 

 

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