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Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. (art. 26, comma 1 e 2, e art. 27, decreto legislativo n. 33/2013).
La pubblicazione degli atti,  a cura degli Uffici centrali e periferici, obbligatoria ai sensi della normativa vigente, è condizione di efficacia dei provvedimenti e  deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

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