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Sul ricorso numero di registro generale 11543 del 2017, proposto da Soc. Coop. a responsabilità limitata Roma Città Futura, contro il Ministero dello Sviluppo Economico e nei confronti di S.r.l.. Faro, non costituita in giudizio, per l’annullamento:

della determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali - Divisione V - Emittenza radiotelevisiva Contributi - in data 7 agosto 2017, a firma del Direttore Generale, pubblicata attraverso la pagina web: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Determina_7-8- 2017_Graduatoria_definitiva_2015.pdf e mai diversamente comunicata alla ricorrente, costituente graduatoria definitiva delle domande per i contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001, per le emittenti radiofoniche, relativa all'anno 2015, comprensiva dei punteggi assegnati;

nonché dell'allegato A alla stessa determina; nelle quali non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio spettante alla stessa relativamente ai giornalisti impiegati, con conseguente attribuzione di punteggio “0” e decurtazione della somma attribuita;

nonché per il riconoscimento in favore della Società ricorrente stessa del suo diritto ad adeguata valutazione della propria domanda per l'ottenimento dei contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001 per l'anno 2015 e, conseguentemente, per l'attribuzione alla Società ricorrente: del dovuto punteggio relativamente alla categoria dipendenti giornalisti nella graduatoria per i contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001, per l'anno 2015; delle maggiori somme dovute, per effetto della corretta attribuzione del punteggio relativo alla categoria dipendenti giornalisti.

Il TAR per il Lazio - Sezione Quarta Ter, nell’ambito del giudizio n. 11543/2017, con Ordinanza n. 654/2024, pubblicata il 12 febbraio 2024, ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero.

In ottemperanza a quanto disposto nella suddetta Ordinanza si pubblicano i seguenti atti:

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito stesso.

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