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Nel ricorso proposto da Ofelia Comunicazioni S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del decreto Mise prot.0024080 del 9.4.2019, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B, nella parte in cui la ricorrente è stata ammessa alla posizione n. 107 senza riconoscimento della maggiorazione del 10% prevista dall’art. 6 co. 3 secondo cpv. del DPR 146/2017; di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi: la relazione istruttoria prot. 22575 del 3.4.2019; il Decreto direttoriale del 20.12.2018 di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati e la relativa relazione istruttoria prot. 79371 del 20.12.2018; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente che possa essere di pregiudizio per la ricorrente, compreso, ove occorra, il provvedimento prot. 33496 del 24.5.2019 di risposta alla richiesta di accesso agli atti, nonché per l’ammissione della ricorrente nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale in posizione n. 96 o altra migliore emergente dall'istruttoria, il Tar del Lazio con ordinanza n. 9227/2019 del 12.7.2019 ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n. 9227/2019 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da Ofelia Comunicazioni S.r.l.



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