Nel ricorso proposto da Canale 7 S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del Decreto Direttoriale prot. 0058806 del 1.10.2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l’anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B; di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi; nonché per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, nonché, ove necessario, dell’art. 1, comma 1034, della Legge di Bilancio 2018, il Tar del Lazio con ordinanza n. 1276/2019 ha ordinato a Canale 7 S.r.l. l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notificazione dell’atto introduttivo per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati, con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano l’ordinanza del Tar Lazio n. 1276/2019 e l’integrazione del contraddittorio trasmessa da Canale 7 S.r.l.