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Il decreto adegua la tempistica della presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2003. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2013.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1996, ed in particolare l’articolo 2, commi 203 e seguenti che contenenti disposizioni in materia di Programmazione negoziata;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, relativa alla regionalizzazione dei patti territoriali e al coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive recante “Modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2003;

Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 2 del predetto decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, che stabilisce che il termine per la sottoscrizione da parte del soggetto proponente dello schema di contratto non può essere fissato oltre il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di programma;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;

Visto, in particolare, l’articolo 29, comma 5, del predetto decreto-legge 83/2012 che stabilisce che “qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne dà comunicazione al CIPE”;

Considerato che il termine indicato dall’articolo 4, comma 2 del predetto decreto del 12 novembre 2003 non consente ai soggetti che hanno presentato il progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 29, comma 5 del richiamato decreto-legge 83/2012 di procedere con la sottoscrizione del contratto di programma;

Ritenuto opportuno adeguare la tempistica prevista per la sottoscrizione dei contratti di programma al fine di consentire lo svolgimento del procedimento amministrativo relativo alla concessione delle agevolazioni tramite lo strumento del contratto di programma;

DECRETA:

Art. 1

  1. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003 le parole  “oltre il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di programma” sono sostituite dalle parole: “oltre il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento del predetto schema di contratto”.
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.


IL MINISTRO
Firmato Zanonato

 

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