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Il Ministro dello Sviluppo Economico


Visto l’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d’emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

Visto l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero provvede alla sicurezza, all’economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell’energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2013 recante norme per l’allocazione e l’erogazione dei volumi di gas naturale presenti nel sistema nazionale degli stoccaggi ed in particolare l’allegato 1 al medesimo decreto che prevede l’introduzione di soglie massime mensili di erogazione dagli stoccaggi per il periodo invernale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 che introduce il Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale, adottato ai sensi dell’articolo 8 comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, in conformità con le disposizioni dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 settembre 2013 che introduce la possibilità di attuare il servizio di “peak shaving” da parte dei gestori dei terminali di rigassificazione per il sistema nazionale del gas naturale modificando il citato Piano di emergenza;

Considerata la necessità di aggiornare il Piano di emergenza di cui sopra al fine di tener conto dell’applicazione del citato decreto ministeriale del 15 febbraio 2013;

Considerato altresì il sottoutilizzo, allo stato attuale, dei terminali di rigassificazione di GNL Italia (Panigaglia), di Adriatic LNG (al largo della costa veneta) e OLT (al largo della costa toscana), tale da rendere possibile l’utilizzo di più infrastrutture di rigassificazione anche per fronteggiare possibili eventi sfavorevoli per il sistema del gas;

Tenuto conto che, nella riunione del 25 novembre 2013, il Comitato tecnico per l’emergenza e il monitoraggio del sistema del gas si è espresso in maniera favorevole in merito (i) all’esigenza di aggiornamento del precedentemente citato Piano di emergenza in modo da renderlo congruente con quanto disposto dal decreto ministeriale del 15 febbraio 2013, di cui sopra, per l’allocazione e l’erogazione dei volumi di gas naturale presenti nel sistema nazionale degli stoccaggi e (ii) alla necessità di regolamentare la partecipazione concomitante di più terminali al servizio di “peak shaving” di cui al decreto del 13 settembre 2013;
 
Ritenuto di dover conseguentemente modificare il Piano di emergenza di cui all’allegato 2 al decreto del 19 aprile 2013, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, in conformità con le disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 994 del 2010, relativamente ai seguenti paragrafi:

  • 2, “Livelli di crisi”;
  • 2.1, “Livello di preallarme (early warning)”, terzo punto relativo al meccanismo di attivazione;
  • 2.2, “Livello di allarme (alert)”;
  • 2.3, “Livello di emergenza (emergency)”;
  • 4.1, “Obblighi informativi”, sezione riguardante “Adempimenti informativi relativi a clienti finali”;
  • 4.1, “Obblighi informativi”, sezione riguardante “Informazioni fornite dall’impresa maggiore di trasporto”;
  • 4.2.1, “Livello di preallarme”, sezione riguardante le possibili misure di mercato adottate dagli Utenti;
  • 4.2.2, “Livello di allarme”, sezione riguardante le possibili misure di mercato adottate dagli Utenti;
  • 4.2.3, “Livello di emergenza”, sezione “Attivazione di misure non di mercato”, lettere B e H.


DECRETA:

Articolo 1
Approvazione del Piano di  emergenza

1.È approvato il Piano di emergenza in allegato A al presente decreto nella versione aggiornata e coordinata, anche rispetto alla precedente modifica di cui al decreto del 13 settembre 2013.

2.Il presente decreto è notificato dal Ministero ai soggetti che gestiscono infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di GNL facenti parte del sistema nazionale del gas naturale.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 27 dicembre 2013                                                                                               

IL MINISTRO

f.to Flavio Zanonato

 

 

 

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