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Il decreto adegua la disciplina di cui al dm 9 dicembre 2014 alle nuove disposizioni del Regolamento GBER contenute nel Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 (pubblicato nella GUCE n. L167 del 30 giugno 2023) e dispone in merito all’applicabilità nell’ambito dello strumento agevolativo di specifici regimi di aiuto nell’ambito del Quadro Temporaneo Ucraina, oltre ad ulteriori modifiche che comunque incidono unicamente sulle modalità operative di attuazione dei Contratti di sviluppo
Il Titolo I è relativo all’adeguamento del testo del DM 9 dicembre 2014 e ss. mm. ii.. alle nuove disposizioni recate dal Regolamento GBER. Per quanto qui di maggiore interesse, le modifiche apportate al Regolamento GBER incidono, da un lato, in modo trasversale su tutte le categorie di aiuto applicabili (innalzamento delle soglie di notifica), dall’altro, in maniera puntuale su determinate categorie di aiuto al fine di adeguare le possibilità di intervento alle recenti traiettorie di sviluppo delineate a livello unionale (è il caso, ad esempio, degli aiuti per la tutela ambientale).
Le modalità di intervento a favore dei programmi per la tutela ambientale, disciplinati nell’ambito del Titolo IV del D.M. 9 dicembre 2014 e ss. mm. ii. sono state pertanto oggetto di modifica attraverso una riformulazione integrale dell’articolo 28 (Progetti ammissibili) e importanti modifiche all’articolo 29 (Spese ammissibili e costi agevolabili).
Al dm 9 dicembre sono state inoltre apportate ulteriori modificazioni volte a focalizzare maggiormente l’intervento pubblico e a semplificare la gestione dello strumento.
Con l’obiettivo della rifocalizzazione dell’intervento pubblico si è proceduto con la previsione:

  • della riduzione del numero di imprese partecipanti;
  • di nuovi requisiti di accesso per le imprese del settore turistico, nei termini che seguono. Nel caso di programmi di sviluppo presentati da più soggetti, si consente l’accesso unicamente qualora i singoli progetti d’investimento vengano realizzati in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico. Si innalza il limite minimo di investimenti ammissibili da ricondurre al soggetto proponente ai fini dell’accesso alle agevolazioni fino a 7,5 milioni di euro. Si elimina la possibilità di integrare gli investimenti produttivi con progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo.
  • disposizioni per i progetti di ricerca e sviluppo.

Sono inoltre stati previsti interventi incidenti sulle valutazioni istruttorie e sulla gestione dello strumento agevolativo anche ai fini di semplificazione.
Le disposizioni di cui ai Titoli II e III del provvedimento sono finalizzate a consentire l’applicazione allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo delle specifiche disposizioni introdotte dal Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, recate dalle sezioni 2.6 e 2.8, con particolare riferimento agli:

  • aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica;
  • aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette.

L’applicabilità delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto, resta ovviamente subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
Con riferimento alla sezione 2.6 si evidenzia che l’art. 3 comma 1 prevede che sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 ottobre 2022, n. 237.

 

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