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Modifica al dm 1°ottobre 2020 recante le modalità di impiego risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative.

Al fine di implementare l’intervenuta modifica all’articolo 38, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, è ora prevista la possibilità per il Fondo Rilancio di procedere con investimenti successivi sulle società in portafoglio fino ad un ammontare massimo di euro 5 milioni per singola società. Inoltre, il Fondo Rilancio può ora anche effettuare investimenti nel capitale azionario, in aggiunta alla precedente modalità (debito convertibile).

Pubblicato nella GURI n.185 del 9 agosto 2023

 

 

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