Il parere risponde a un quesito in merito al deposito del curriculum vitae dei soci per una società che effettua una campagna di equity crowdfunding e presenta quindi un azionariato diffuso. Chiarisce in merito agli obblighi informativi sui soci previsti rispettivamente dall’art. 4, comma 3, lett. h) del D.L 3 del 2015 “Investment Compact” e dall’art. 25, comma 12, lett. g), del D.L.179 del 2012, che essi si limitano ai cd. “soci rilevanti”.
Parere 2 settembre 2015 (pdf, 239 kb)