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Alla luce del ridotto periodo di validità della sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”e dalla connessa necessità di garantire la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 entro il termine finale del 31 dicembre 2023, la circolare fornisce le indicazioni di dettaglio per l’applicazione di un meccanismo semplificato e derogatorio rispetto a quello normalmente seguito per la concessione delle agevolazioni ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 12, del decreto ministeriale 24 marzo 2022, applicabile esclusivamente alle domande di agevolazione che hanno richiesto l’applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo, ferma restando la validità di tutto quanto non espressamente modificato.

Un comunicato relativo alla circolare è stato pubblicato nella GURI n. 264 dell’11 novembre 2023.

 

Rilancio aree di crisi industriale (Legge 181/89)

 

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