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Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche ex Art. 30 DL 21/2022

Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51e s.m.i., all’art. 30 ha introdotto una specifica disciplina per l’ipotesi di esportazioni al di fuori dell’Unione Europea prevedendo uno specifico obbligo di notificazione nonché, per il caso di inadempimento, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La predetta disposizione, al comma 2, prevede che gli operatori economici soggetti all’obbligo di cui sopra, notifichino una informativa completa dell’operazione di esportazione.

Si precisa che i controlli, effettuati di concerto con le autorità competenti, investono l’avvenuta notifica e la completezza della stessa.

Si rende noto che, ai fini dell’accertamento della violazione, si procederà anche ad un esame della completezza della notifica, tenendo conto, per quel che concerne il peso, di un margine di tolleranza del 5 % in eccesso tra quanto notificato e quanto effettivamente rilevato dall’ufficio doganale al momento dell’esportazione, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” (Pubblicato nella Gazz. Uff. il 28 marzo 1973, n.80, S.O.).

 

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