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La risoluzione n. 29804 del 20 febbraio 2013, conferma che il divieto della vendita di bevande alcoliche dalle 24 alle 6 previsto per gli esercizi di vicinato dall’art. 6, comma 2-bis del decreto legge n. 117 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, è applicabile anche alle medie e grandi strutture di vendita. Inoltre precisa che detta interpretazione   è stata confermata dal Ministero dell’interno il quale ha sostenuto anche l’applicabilità nel caso di mancato rispetto del divieto delle sanzioni previste dal richiamato art. 6.

Risoluzione n. 29804 del 20 febbraio 2013

Allegato - Nota n. 2663 del 12 febbraio 2013

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