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L'atto definisce i critesti per l'assegnazione delle frequenze residue e disponibili, intendendo per frequenze residue quelle  pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’emittenza televisiva locale e non assegnate tramite diritto d’uso ad alcun soggetto in un determinato bacino e per frequenze disponibili  quelle  non pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ma temporaneamente libere ed utilizzabili su base non interferenziale, previo esclusivo consenso formale della  stessa Autorità.

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