L'atto definisce i critesti per l'assegnazione delle frequenze residue e disponibili, intendendo per frequenze residue quelle pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’emittenza televisiva locale e non assegnate tramite diritto d’uso ad alcun soggetto in un determinato bacino e per frequenze disponibili quelle non pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ma temporaneamente libere ed utilizzabili su base non interferenziale, previo esclusivo consenso formale della stessa Autorità.