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Descrizione

Esonero da taluni obblighi metrici di strumenti non destinati a far fede in rapporto tra terzi, anche se di tipo regolamentare, qualora questi specificatamente realizzati per usi non commerciali, ovvero risultino chiaramente destinati ad usi non commerciali, anche se strutturalmente atti a far fede in rapporto con terzi.

L’esonero si può applicare a strumenti metrici non contemplati dai Decreti Legislativi 517/1992 e 22/2007 e successive modificazioni; la domanda è presentata dal fabbricante metrico ed è trasmessa tramite la C.C.I.A.A. - Ufficio Metrico competente per territorio.

 

Termini e scadenze

60 giorni

 

Riferimenti normativi

Regio Decreto 226/1902 Articolo 8 – Circolare Ministeriale 346463/38 del 16 marzo 1970 

 

Modulistica e documentazione

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure Articolo 8, si considerano esenti dagli obblighi della verificazione gli strumenti specificatamente indicati dal primo comma dello stesso Articolo (con le note eccezioni concernenti le bilance a molla di tipo legale) e anche quelli che, senza alcun dubbio, soddisfano le seguenti condizioni:

1) non siano contemplati dal precitato Regolamento o, se appartenenti a categorie contemplate dal Regolamento, se ne differenzino per una o più caratteristiche costruttive, che li renda non idonei all’impiego in rapporto con terzi, escludendone ogni possibilità di ammissione alla legalizzazione

2) non abbiano mai formato oggetto di provvedimenti di ammissione alla verificazione metrica, anche se per uso interno di fabbrica (decreti, circolari, lettere di autorizzazione emanati ai sensi del Regolamento precitato Articoli 6 e 7)

3) siano strutturalmente concepiti, per la loro natura in maniera da poter servire ai soli controlli industriali ai quali sono specificatamente destinati e da risultare inidonei a qualsiasi altro uso in rapporto con terzi, ivi compresi i terzi assenti, quale è il caso degli strumenti destinati alla pesatura e alla misurazione dei prodotti da porre in vendita in involucri preconfezionati

4) siano destinati a essere collocati od impiegati nelle stesse condizioni indicate al punto 1) (divieto di uso, anche temporaneo in rapporto con terzi e di determinazione in locali ove possa presumersi la effettuazione di operazioni di compravendita o che siano aperti al pubblico)

5) rechino, oltre la marca di fabbrica del costruttore o importatore, una delle seguenti iscrizioni, apposta come indicato dal precedente punto 3): strumento (o bilancia) per ……… (indicazioni dell’uso), non legalizzato/a; ne è vietato l’uso in rapporto con terzi”; ove l’importazione non sia effettuata da un fabbricante metrico, l’iscrizione sarà completata con l’indicazione della ragione sociale dell’importatore.

I fabbricanti e importatori di strumenti speciali, di nuova concezione, destinati al controllo in fabbrica e che soddisfano, contemporaneamente, tutte le condizioni di cui sopra, sono esonerati dagli adempimenti previsti dalla prassi vigente, rivolti a ottenere la concessione dell’esonero dagli obblighi metrici per siffatti strumenti. Ciò comporta per il fabbricante, o l’importatore, l’assunzione della piena responsabilità, a tutti gli effetti, della propria iniziativa; segnatamente verso gli acquirenti degli strumenti, che dovranno essere resi edotti della non legalità dei medesimi.

Qualora sussistano dubbi sulla esistenza delle condizioni prescritte e segnatamente per quanto attiene alla condizione di cui al precedente punto 3), i fabbricanti, o importatori, sono tenuti, a discarico della propria responsabilità, a consultare l’ufficio metrico competente per territorio, fornendo la documentazione tecnica necessaria e sufficiente e, se del caso, ponendo a disposizione dell’ufficio stesso un esemplare dello strumento in questione.

Gli uffici metrici sono autorizzati a concedere, in caso di esito positivo dell’esame, il proprio nulla osta, prendendone nota sui documenti di cui al precedente comma, che dovranno essere conservati in atti. In caso di ulteriori dubbi da parte dell’ufficio metrico competente, il fabbricante, o importatore, inoltrerà al Ministero, con la prassi vigente, formale istanza di concessione di esonero dagli obblighi metrici dello strumento in questione.

 

Allegato

Modulo di richiesta (file .odt)

 

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