Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Chiusura

Termine presentazione domande: 24 maggio 2022

Avviso

Con decreto direttoriale 24 giugno 2022, è approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell’apposita sezione, sono disponibili le FAQ aggiornate in considerazione dei quesiti pervenuti dall’utenza.

 

Cos’è

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Il fondo è stato istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (articolo 2) per:

  • contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid
  • prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi.

 

A chi si rivolge

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio i cui codici ATECO 2007 rientrano tra quelli identificati nella classificazione delle attività economiche: 47.19, 47.30, 47.43, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99, ovvero in una delle attività ricomprese nei gruppi 47.5 e 47.6 (Tabella Ateco 2007) , che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:

  1. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  2. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  3. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

Agevolazione

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

 

Presentazione delle domande

I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal decreto direttoriale 24 marzo 2022. In allegato allo stesso, sono altresì riportati il modello di istanza, gli oneri informativi dell’intervento e le informazioni sul trattamento dei dati personali.

Allegati

Le domande di accesso alle agevolazioni sono state presentate a partire dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it

 

 

Pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni

Con decreto direttoriale 24 giugno 2022 è approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Variazioni dati anagrafici dei soggetti beneficiari delle agevolazioni

Le variazioni derivanti da operazioni straordinarie, ove determinino cambiamenti nella soggettività e/o nei dati comunicati dall’impresa beneficiaria in sede di presentazione di istanza di accesso alle agevolazioni, devono essere comunicate con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inviando uno degli appositi moduli, di seguito riportati, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato.

Per la trasmissione delle citate comunicazioni, è necessario accedere all’apposita sezione “Comunicazioni varie” del portale Attuazione Misure DGIAI e selezionare la tipologia documento “Variazioni progetto agevolato”, seguendo le istruzioni riportate nel “Manuale Utente Attuazione Misure”.

Detta sezione è accessibile dopo aver selezionato l’area del portale Attuazione “Misure” e lo specifico intervento agevolativo di interesse.

Tutti i documenti inviati tramite il portale Attuazione Misure DGIAI rappresentano comunicazioni ufficiali tra i soggetti beneficiari e il Ministero.

 

Rinuncia alle agevolazioni

La rinuncia alle agevolazioni, totale o parziale, deve essere comunicata con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inviando l’apposito modulo, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato.

Per la trasmissione della citata comunicazione, è necessario accedere all’apposita sezione “Comunicazioni varie” del portale Attuazione Misure DGIAI e selezionare la tipologia documento “Rinuncia”, seguendo le istruzioni riportate nel “Manuale Utente Attuazione Misure”.

Detta sezione è accessibile dopo aver selezionato l’area del portale Attuazione “Misure” e lo specifico intervento agevolativo di interesse.

 

Normativa

 

Per maggiori informazioni

  • Per informazioni e chiarimenti in merito alla normativa di riferimento e alla presentazione delle istanze di agevolazione da parte delle imprese è possibile scrivere all’indirizzo e-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Per il supporto tecnico alla compilazione dell'istanza di accesso all’agevolazione è possibile scrivere, invece, all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • La presente casella sarà attiva a partire dal giorno di apertura dello sportello.
  • Domande frequenti (FAQ) 

 

 

 

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina