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Magazzini generali

Il Ministero si occupa degli accertamenti e delle verifiche riguardo l’apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio dei magazzini generali, soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, all’art. 18, comma 1, introduce semplificazioni nel procedimento amministrativo  per l’apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale, modificando il RDL 2290/1926 e il regolamento di esecuzione RD n. 126/1927. La nuova disciplina stabilisce che tali attività sono soggette a SCIA e, pertanto l’amministrazione non adotta più decreti di autorizzazione all’esercizio di un magazzino generale, ma è tenuta, ai sensi dell’art. 2 del RDL 2290/26, come modificato dal citato art. 18 del d.lgs. 147/2012, a ricevere le SCIA presentate dalle imprese interessate. La pubblicazione sul sito di comunicati riguardo le SCIA pervenute è disposta ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La circolare del 22 dicembre 2015 n. 3684/C approva la modulistica per inizio attività, modifica e cessazione dei magazzini generali.

 

Elenco

Elenco soggetti abilitati all’esercizio di attivita’ di magazzini generale (pdf, aggiornamento al 18 dicembre 2019)

Modello SCIA sezione MiSE

Modulistica per la presentazione delle segnalazioni certificate di inzio, modifica, cessazione dell’attività dei magazzini generali e per la determinazione dei depositi cauzionali (pdf)

 

Lista delle segnalazioni e dei chiarimenti

Avviso

L’art. 5 del R.D.L. 1.7.1926, n.2290, nella sua versione originale, aveva previsto che il decreto di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di magazzino generale doveva essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 1 dell’art. 80-quinquies del d.lgs. 26.3.2010, n.59 ha previsto, poi, che: l’attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale è soggetta alla segnalazione certificata di inizio di attività.

Il comma 8, lett.a), dello stesso art. 80-quinquies del d.lgs. 26.3.2010, n.59, inoltre, ha abrogato il richiamato art.5, del R.D.L. 1.7.1926, n.2290 eliminando l’obbligo di ogni forma pubblicitaria dei titoli inerenti lo svolgimento dell’attività di magazzino generale.

Nonostante il tenore della norma da ultimo citata, la scrivente si è comunque attenuta ad un criterio di massima trasparenza e massima pubblicità dell’attività amministrativa svolta nel campo economico imprenditoriale del quale cura le procedure amministrative.

Pertanto ha continuato a dare pubblicità ai titoli inerenti lo svolgimento dell’attività di magazzino generale adeguandosi alle nuove disposizioni dettate dalla L. 18/06/2009, n. 69 che all’art. 32 ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Allo stato attuale si ritiene non più necessario provvedere alla pubblicazione sul sito del Mi.S.E. in materia di magazzini generali in quanto, l’onere pubblicitario si ritiene assolto con il ricorso allo strumento del fascicolo informatico d’impresa di cui all’art.43, bis del D.P.R. n. 445 del 2000 e art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 580 del 1993, come modificata dal decreto legislativo n. 219 del 2016 . Tale strumento le cui disciplina è ancora in fase formativa è di fatto già utilizzabile per integrare la pubblicità svolta attraverso il Registro delle imprese.


Chiarimenti e segnalazioni (prima di giugno 2018)

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