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  1. Con quali modalità sono fruite le agevolazioni previste dal decreto interministeriale 26 giugno 2012 nel caso in cui l’impresa richiedente sia una società di persone?
  2. Gli studi professionali, e i professionisti in genere, possono accedere alle agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila?
  3. Può accedere alle agevolazioni un’impresa che esercita il commercio on-line?
  4. Possono accedere alle agevolazioni imprese non ancora costituite?
  5. Possono accedere alle agevolazioni soggetti che abbiano già optato per il “regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388?
  6. Qual è l’ambito territoriale ammissibile alle agevolazioni?
  7. Possono accedere alle agevolazioni imprese che hanno solo la sede amministrativa, e non anche quella legale, ubicata all'interno della Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila?
  8. Nel caso di imprese che svolgono attività "non sedentaria", ai fini dell'accesso alle agevolazioni è richiesto il possesso di entrambi i requisiti previsti all'articolo 2, comma 6, del decreto del 26 giugno 2012? Per quanto riguarda, poi, il primo dei due requisiti, è necessario che il dipendente impiegato presso l'ufficio ubicato nella ZFU abbia residenza all'interno del Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la medesima ZFU del Comune dell'Aquila?
  9. Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2012 riguardano le sole imprese che hanno un ufficio o locale aziendale ubicato nel centro storico dell'Aquila?
  10. Le agevolazioni contributive di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012 possono riguarda anche lavoratori "part time"?
  11. La circolare ministeriale, al paragrafo 5, lettera c), stabilisce che, ai fini della fruizione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale, "...almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU.". E' dunque richiesto che i lavoratori dipendenti dell'impresa debbano necessariamente risiedere nella ZFU e non anche nelle zone limitrofe o in altra città?
  12. E' possibile presentare istanza di agevolazione per un'attività da svolgere nella Zona Franca Urbana, con tutte le iscrizioni pronte, e iniziarla dopo che sia ultimata la ristrutturazione dell'aggregato, con il rilascio della relativa agibilità?
  13. Possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2012 le sole imprese del centro storico dell'Aquila, come tali ubicate all'interno del territorio delimitato dalla carta geografica raggiungibile dal link presente nella pagina del sito Internet del Ministero dedicata alla ZFU del Comune dell'Aquila?
  14. Relativamente all'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012, a quale data deve essere soddisfatta la condizione ivi prevista (residenza di almeno il 30% degli occupati dell'impresa nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU) per l'accesso al beneficio? Se tale condizione, nel corso della vita aziendale, dovesse venir meno, rimanendo una parte di agevolazioni non ancora fruite dall’impresa, tale somma può essere compensata a valere sulle imposte sui redditi dovute? L’impresa ha facoltà di utilizzare l’agevolazione passando da una tipologia di esenzione all’altra tra quelle previste dal decreto senza necessità di preventiva richiesta e autorizzazione da parte del Ministero?
  15. Nel decreto interministeriale 26 giugno 2012 è previsto che l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario è determinato dal Ministero sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti, tenuto conto delle quote di risorse destinate alle riserve di cui all’articolo 4 del medesimo decreto. Sulla base di tale previsione, un’impresa che ha richiesto agevolazioni, si supponga, per complessivi euro 100.000,00, potrebbe vedersi riparametrato tale ammontare? In caso affermativo, in che misura?
  16. Le agevolazioni concesse all’impresa sono fruibili anche nel corso di un solo esercizio o la loro fruizione deve essere necessariamente spalmata nell’arco di cinque anni, termine minimo di permanenza nella Zona Franca Urbana?
  17. Nel decreto interministeriale 26 giugno 2012 è stabilito che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono disporre di un ufficio o locale, destinato all’attività, ubicato nel territorio della Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila. Per un’impresa che ha nel Comune dell’Aquila solo la propria sede operativa mentre le proprie unità produttive, che materialmente generano l’intero fatturato dell’impresa, sono ubicate fuori dalla Zona Franca Urbana, con quale criterio si attribuisce alla sede amministrativa il fatturato generato dall’impresa ai fini della determinazione dell’esenzione dai redditi di impresa? O, in questo caso, l’impresa non è ammessa agli incentivi?
  18. L’ufficio o locale aziendale ubicato all’interno della Zona Franca Urbana può essere aperto dopo il 31 dicembre 2012? A che titolo l’impresa deve avere, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, la disponibilità del predetto ufficio o locale?
  19. Ai fini della condizione prevista all’articolo 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012 (almeno il 30% degli occupati dell'impresa risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU), possono essere computati anche i lavoratori assunti a tempo parziale?
  20. Come previsto nel decreto interministeriale 26 giugno 2012, le agevolazioni sono concesse a titolo di "de minimis". Beneficiando delle agevolazioni per la Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila, per quanto tempo l'impresa non potrà accedere ad altri incentivi "de minimis"?
  21. Nel corso della vita aziendale sono ammesse operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, cessioni quote, ecc.?
  22. Nel decreto interministeriale 26 giugno 2012 è prevista, all’articolo 4, una riserva di fondi in favore delle micro e piccole imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, si trovano nei primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa. In tal senso, un’impresa costituita, ad esempio, a novembre 2010, con esercizio fiscale 1° gennaio – 31 dicembre, che presenta istanza, si supponga, a febbraio 2013, per l’accesso alle esenzioni previste per la Zona Franca Urbana dell’Aquila, ha accesso o meno alla riserva per le “nuove imprese”?
  23. Nel caso in cui il firmatario dell’istanza sia un procuratore speciale, quali sono le informazioni da riportare nel documento da allegare al modulo di istanza?
  24. Un’impresa che svolge attività non sedentaria con sede nella Zona Franca Urbana dell’Aquila può presentare la richiesta se non ha conseguito nel 2012 almeno il 25% del volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU ma raggiungerà e supererà detta soglia nelle annualità 2013 e seguenti?


1)    Con quali modalità sono fruite le agevolazioni previste dal decreto interministeriale 26 giugno 2012 nel caso in cui l’impresa richiedente sia una società di persone?

Come previsto all’articolo 12 del decreto interministeriale 26 giugno 2012, le agevolazioni potranno essere fruite dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini che saranno definiti con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate, anche con riferimento a casi particolari, come quello rappresentato dalle società di persone.

2)    Gli studi professionali, e i professionisti in genere, possono accedere alle agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila?
Come stabilito dall’articolo 70 del decreto-legge n. 1/2012 e, in attuazione dello stesso, dal decreto interministeriale del 26 giugno 2012, possono accedere alle agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila le imprese costituite e iscritte nel Registro delle Imprese. I professionisti possono dunque accedere alle predette agevolazioni a condizione che svolgano la propria attività in forma di impresa.

3)    Può accedere alle agevolazioni un’impresa che esercita il commercio on-line?
Si, a condizione che l’impresa possegga i requisiti previsti dal decreto interministeriale del 26 giugno 2012, ivi inclusa la disponibilità di un ufficio o locale destinato allo svolgimento dell’attività aziendale ubicato all’interno della Zona Franca Urbana.

4)    Possono accedere alle agevolazioni imprese non ancora costituite?
Come previsto dal decreto interministeriale del 26 giugno 2012, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti richiedenti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere già costituiti e iscritti al Registro delle imprese.

5)    Possono accedere alle agevolazioni soggetti che abbiano già optato per il “regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388?
I benefici previsti dal regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/00 e s.m.i. non sono cumulabili con le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila. Pertanto, i soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/00 possono fruire delle agevolazioni per la ZFU del Comune dell’Aquila solo a condizione che abbiano rinunciato al predetto regime agevolato, inviando apposita comunicazione di formale rinuncia all'Agenzia delle entrate, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.

6)    Qual è l’ambito territoriale ammissibile alle agevolazioni?

Come stabilito dalla Delibera CIPE del 13 maggio 2009, n. 39, è “…ammessa al beneficio finanziario di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, una Zona franca urbana corrispondente all'intero perimetro territoriale del comune dell'Aquila (definito dai confini esterni delle sezioni di censimento ISTAT per il comune de L'Aquila con numerazione da 1 a 853).”. Al di là di possibili variazioni nel frattempo intervenute nella numerazione delle sezioni di censimento ISTAT considerate nella Delibera CIPE, ciò che rileva, ai fini della delimitazione del territorio ammesso al beneficio, è, dunque, il territorio del Comune dell’Aquila, all’interno del quale deve essere ubicato l’ufficio o locale destinato all’attività dell’impresa richiedente.

7)    Possono accedere alle agevolazioni imprese che hanno solo la sede amministrativa, e non anche quella legale, ubicata all'interno della Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila?
Si. Come previsto dal decreto interministeriale 26 giugno 2012, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è necessario che l'impresa richiedente disponga, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, ubicato all'interno della Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila.

8)    Nel caso di imprese che svolgono attività "non sedentaria", ai fini dell'accesso alle agevolazioni è richiesto il possesso di entrambi i requisiti previsti all'articolo 2, comma 6, del decreto del 26 giugno 2012? Per quanto riguarda, poi, il primo dei due requisiti, è necessario che il dipendente impiegato presso l'ufficio ubicato nella ZFU abbia residenza all'interno del Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la medesima ZFU del Comune dell'Aquila?
Come espressamente stabilito dal decreto interministeriale 26 giugno 2012, i requisiti di cui all’articolo 2, comma 6, sono alternativi; pertanto, è sufficiente che l’impresa soddisfi anche una sola delle due richiamate condizioni. Per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto, non è richiesto che il lavoratore dipendente, impiegato presso l’ufficio ubicato nella ZFU, sia residente nei comuni ricompresi nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade il Comune dell’Aquila. Tale ultima condizione fa infatti riferimento ad altri aspetti disciplinati dal decreto, relativi, in particolare, ai requisiti per la fruizione delle agevolazioni contributive sulle retribuzioni da lavoro dipendente (vedi articolo 10 del decreto).

9)    Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2012 riguardano le sole imprese che hanno un ufficio o locale aziendale ubicato nel centro storico dell'Aquila?
Le agevolazioni fiscali e contributive previste dal decreto interministeriale 26 giugno 2012 riguardano le micro e piccole imprese localizzate all'interno della ZFU, coincidente con l'intero territorio del Comune dell'Aquila. Per le imprese localizzate nel centro storico dell'Aquila è prevista solo una riserva di fondi, pari al 10% delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento. Nel caso in cui tale riserva non sia interamente assorbita dalle richieste di agevolazione presentate dalle predette imprese, le somme non impiegate saranno utilizzate a copertura delle istanze, che non gravano sulla predetta riserva, rimaste prive di integrale copertura.

10)    Le agevolazioni contributive di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012 possono riguarda anche lavoratori "part time"?
Si, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all’articolo 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012 può avere ad oggetto anche lavoratori “part-time” dell’impresa, purché il relativo rapporto sia regolato da contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata non inferiore a 12 mesi.

11)    La circolare ministeriale, al paragrafo 5, lettera c), stabilisce che, ai fini della fruizione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale, "...almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU.". E' dunque richiesto che i lavoratori dipendenti dell'impresa debbano necessariamente risiedere nella ZFU e non anche nelle zone limitrofe o in altra città?
La circolare ministeriale 6 dicembre 2012, n. 41013, ribadendo quanto stabilito dal decreto interministeriale 26 giugno 2012, stabilisce che, ai fini della fruizione dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, è necessario che "...almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU." Nello stesso paragrafo 5, lettera c), della circolare è riportato l'ambito territoriale del Sistema Locale di Lavoro di riferimento, con puntuale indicazione dei comuni ricompresi nel predetto SLL.

12)    E' possibile presentare istanza di agevolazione per un'attività da svolgere nella Zona Franca Urbana, con tutte le iscrizioni pronte, e iniziarla dopo che sia ultimata la ristrutturazione dell'aggregato, con il rilascio della relativa agibilità?
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 12 giugno 2012, l'impresa richiedente, alla data di presentazione dell'istanza, deve necessariamente essere già costituita e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese.
Ciò premesso, per le sole imprese del centro storico dell'Aquila, in ragione dei gravi danni e particolari disagi causati, nella predetta zona, dagli eventi sismici del 2009, è consentito l'accesso alla riserva di cui all'articolo 4, lettera b), del d.m. 26.6.2012, anche nel caso in cui l’ufficio o locale situato nel centro storico non sia operativo alla data di presentazione della istanza di agevolazione.
In tal caso, l’impresa può fruire delle agevolazioni, qualora disponga di altro ufficio o locale adibito all’attività aziendale ubicato in area esterna al centro storico ma comunque compresa nella ZFU, nella misura stabilita per le imprese non ricadenti nella riserva per il “centro storico”, fermo restando il riconoscimento dell’eventuale maggior importo dell’agevolazione connesso alla ricomprensione dell’impresa nella riserva per il “centro storico” non appena l’impresa abbia comunicato al Ministero l’intervenuto ripristino dell’operatività dell’ufficio o locale situato nel centro storico.
Nel diverso caso in cui l’ufficio o locale situato nel centro storico non sia operativo alla data di presentazione della istanza di agevolazione e l’impresa non disponga, alla medesima data, di altri uffici o locali adibiti all’attività aziendale ubicati all’interno della ZFU, la effettiva fruizione delle agevolazioni è condizionata all’invio, da parte dell’impresa, di una apposita comunicazione al Ministero con la quale la stessa dichiara l’intervenuto ripristino dell’operatività del predetto ufficio o locale.
Le comunicazioni di cui sopra devono essere redatte utilizzando l’apposito schema predisposto dal Ministero e disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per la ZFU del Comune dell’Aquila.

13)    Possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2012 le sole imprese del centro storico dell'Aquila, come tali ubicate all'interno del territorio delimitato dalla carta geografica raggiungibile dal link presente nella pagina del sito Internet del Ministero dedicata alla ZFU del Comune dell'Aquila?
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2012, fatte salve le esclusioni previste all’articolo 2 del medesimo decreto, tutte le micro e piccole imprese localizzate all'intero territorio del Comune dell'Aquila.
La cartina geografica, pubblicata nel sito del Comune dell'Aquila ed anche  raggiungibile dal link presente nella pagina del sito Internet del Ministero dedicata alla ZFU dell'Aquila, rileva, come espressamente indicato nella stessa sezione del sito del Ministero, ai soli fini della individuazione dei confini del centro storico dell'Aquila per l'accesso delle imprese, ivi ubicate, alla riserva di fondi prevista all'articolo 4 del d.m. 26.6.2012.

14) Relativamente all'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012, a quale data deve essere soddisfatta la condizione ivi prevista (residenza di almeno il 30% degli occupati dell'impresa nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU) per l'accesso al beneficio? Se tale condizione, nel corso della vita aziendale, dovesse venir meno, rimanendo una parte di agevolazioni non ancora fruite dall’impresa, tale somma può essere compensata a valere sulle imposte sui redditi dovute? L’impresa ha facoltà di utilizzare l’agevolazione passando da una tipologia di esenzione all’altra tra quelle previste dal decreto senza necessità di preventiva richiesta e autorizzazione da parte del Ministero?
Ai fini dell'accesso al beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, la condizione prevista all'articolo 10 (“almeno il 30% degli occupati dell'impresa risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU”) deve essere soddisfatta nel momento in cui l'impresa, ammessa alle agevolazioni, fruisce materialmente del beneficio in argomento.
Pertanto, l'impresa ammessa alle agevolazioni potrà beneficiare – nell'arco del periodo di durata dell'agevolazione e nei limiti dell'ammontare massimo di agevolazione concesso all'impresa stessa, come riportato nel provvedimento del Ministero di cui all'articolo 11, comma 2, del d.m. 26.6.2012 – dell'esonero dal versamento dei contributi solo se soddisfa la predetta condizione.
Ne consegue che, laddove l'impresa, in uno o più momenti nell'arco del periodo di durata dell'agevolazione in argomento, non soddisfi il requisito previsto all'articolo 10, non potrà beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi. Resta tuttavia inteso che l’impresa potrà utilizzare l’importo dell’agevolazione concessa dal Ministero per compensare gli adempimenti fiscali e contributivi previsti dal d.m. 26.6.2012, in funzione delle sue legittime scelte e valutazioni. Pertanto, in tale fattispecie, laddove l’impresa non abbia più titolo a beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, può, nel caso in cui non abbia ancora raggiunto l’ammontare dell’agevolazione concessa dal Ministero, utilizzare l’importo dell’agevolazione residua per abbattere o ridurre gli altri adempimenti fiscali (IRPES, IRES, IRAP) a suo carico.

15) Nel decreto interministeriale 26 giugno 2012 è previsto che l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario è determinato dal Ministero sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti, tenuto conto delle quote di risorse destinate alle riserve di cui all’articolo 4 del medesimo decreto. Sulla base di tale previsione, un’impresa che ha richiesto agevolazioni, si supponga, per complessivi euro 100.000,00, potrebbe vedersi riparametrato tale ammontare? In caso affermativo, in che misura?
Il decreto interministeriale 26 giugno 2012 adotta, ai fini della concessione delle agevolazioni, un classico criterio di riparto proporzionale delle risorse disponibili. Tale riparto è effettuato in funzione dell’importo delle agevolazioni richieste dalle imprese nell’istanza di accesso, tenuto conto delle riserve di scopo di cui all’articolo 4 del decreto. Rimanendo all’esempio riportato in domanda, riferito al caso di un’impresa che abbia richiesto, in sede di domanda, agevolazioni per complessivi euro 100.000,00, l’evenienza che tale importo possa subire, in sede di riparto, una riduzione dipenderà dalla circostanza che l’ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti risulti superiore all’ammontare delle risorse stanziate. Laddove si verifichi tale circostanza, la misura della riduzione dell’importo dell’agevolazione richiesta dall’impresa (nell’esempio, pari a euro 100.000,00) dipenderà dalla differenza tra l’ammontare delle agevolazioni complessivamente richiesto dalle imprese e l’ammontare delle risorse disponibili.

16) Le agevolazioni concesse all’impresa sono fruibili anche nel corso di un solo esercizio o la loro fruizione deve essere necessariamente spalmata nell’arco di cinque anni, termine minimo di permanenza nella Zona Franca Urbana?
Le agevolazioni concesse all’impresa sono fruibili secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto interministeriale 26 giugno 2012 e fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa all’impresa, così come rideterminato nel provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 11 del medesimo decreto.
Quindi, in funzione della specifica situazione dell’impresa (ammontare annuo delle imposte sui redditi dovute; numero dei dipendenti occupati; ecc.), l’agevolazione concessa potrà essere fruita sino al 14° esercizio dalla data di accoglimento dell’istanza (ultimo esercizio di durata dell’esenzione sulle imposte dei redditi e dell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente), ovvero, in altri casi, laddove l’impresa abbia la necessaria “capienza”, interamente entro il primo esercizio dalla data di accoglimento dell’istanza.
Si precisa che il termine di 5 anni, richiamato nel quesito, attiene ad aspetti diversi, legati non alle modalità e ai tempi di fruizione ma ai requisiti richiesti per il mantenimento, in capo all’impresa beneficiaria, del diritto alle agevolazioni. In tal senso, l’impresa che abbia trasferito l’attività fuori dal perimetro della Zona Franca Urbana prima che siano decorsi 5 anni dalla data di accoglimento dell’istanza, perde il diritto a fruire delle agevolazioni, a decorrere dalla data in cui è avvenuto il trasferimento dell’attività.

17) Nel decreto interministeriale 26 giugno 2012 è stabilito che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono disporre di un ufficio o locale, destinato all’attività, ubicato nel territorio della Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila. Per un’impresa che ha nel Comune dell’Aquila solo la propria sede operativa mentre le proprie unità produttive, che materialmente generano l’intero fatturato dell’impresa, sono ubicate fuori dalla Zona Franca Urbana, con quale criterio si attribuisce alla sede amministrativa il fatturato generato dall’impresa ai fini della determinazione dell’esenzione dai redditi di impresa? O, in questo caso, l’impresa non è ammessa agli incentivi?
All’articolo 6 del decreto interministeriale 26 giugno 2012 è stabilito che è esente dalle imposte sui redditi il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall’impresa nella Zona Franca Urbana. Ne consegue che, nel caso in cui il reddito dell’impresa sia prodotto interamente fuori dal perimetro della Zona Franca Urbana, l’impresa non soddisfa il requisito richiesto per l’accesso alle agevolazioni.
Nel caso in cui, viceversa, il reddito dell’impresa sia prodotto in parte dentro e in parte fuori dai confini del Comune dell’Aquila, la stessa è ammissibile alle agevolazioni e, ai fini della determinazione della quota di reddito prodotto nella Zona Franca Urbana, si applica quanto previsto all’articolo 6, comma 6, del d.m. 26.6.2012.

18) L’ufficio o locale aziendale ubicato all’interno della Zona Franca Urbana può essere aperto dopo il 31 dicembre 2012? A che titolo l’impresa deve avere, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, la disponibilità del predetto ufficio o locale?
Come previsto dal decreto interministeriale 26 giugno 2012, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’impresa deve disporre, alla data di presentazione dell’istanza, di un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, ubicato all’interno della Zona Franca Urbana. Pertanto, può accedere alle agevolazioni l’impresa che abbia acquisito la disponibilità del predetto ufficio o locale in data anche successiva al 31 dicembre 2012, purché tale data sia comunque antecedente alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione.
L’impresa può disporre dell’ufficio o locale in argomento a qualunque titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.), purché risultante da idoneo e valido titolo.
Resta inteso, come precisato nella circolare ministeriale n. 41013 del 6 dicembre 2012, che il predetto ufficio o locale, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, deve essere regolarmente segnalato, in data antecedente quella di presentazione dell’istanza, alla competente Camera di commercio e risultare dal certificato camerale.

19) Ai fini della condizione prevista all’articolo 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012 (almeno il 30% degli occupati dell'impresa risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU), possono essere computati anche i lavoratori assunti a tempo parziale?
Ai fini della condizione prevista all’articolo 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012 rilevano tutti i dipendenti iscritti a libro matricola dell’impresa, ivi inclusi quelli impiegati con contratto di lavoro part-time dell’impresa.

20) Come previsto nel decreto interministeriale 26 giugno 2012, le agevolazioni sono concesse a titolo di "de minimis". Beneficiando delle agevolazioni per la Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila, per quanto tempo l'impresa non potrà accedere ad altri incentivi "de minimis"?
Le agevolazioni previste dal decreto interministeriale 26 giugno 2012 per la Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006).
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, un soggetto può beneficiare di agevolazioni concesse a titolo di “de minimis” fino ad un ammontare massimo di 200.000,00 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari (fatto salvo il caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, per le quali l’ammontare massimo è ridotto a 100.000,00 euro).
Nel caso di specie, ne consegue che l’impresa ubicata nella Zona Franca dell’Aquila che ottenga, ad esempio, agevolazioni fiscali e contributive per euro 100.000,00 potrà richiedere e beneficiare, nei due esercizi successivi a quello di accoglimento dell’stanza di cui all’articolo 11 del d.m. 26.6.2012, di altre agevolazioni pubbliche in “de minimis” per un importo di euro 100.000,00.
Laddove, invece, la stessa impresa sia operante nel settore del trasporto su strada, essa potrà accedere ad altre agevolazioni “de minimis” solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di accoglimento dell’stanza di cui all’articolo 11 del d.m. 26.6.2012.
La regola di “cumulo” sopra descritta vale per gli aiuti concessi ad un’impresa a titolo di “de minimis”. Diverso è, invece, il caso in cui l’impresa che abbia beneficiato delle esenzioni per la Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila intenda accedere ad altre agevolazioni concesse da PP.AA. al di fuori del regime “de minimis”. In tal caso, il cumulo delle agevolazioni va effettuato solo se gli aiuti sono riferiti alle stesse spese ammissibili. In tal senso, l’impresa che ha beneficiato delle esenzioni per la ZFU dell’Aquila potrà, ad esempio, accedere (senza necessità di cumulo) ad agevolazioni a sostegno di spese per ricerca e sviluppo o della realizzazione di programmi di investimento.

 21) Nel corso della vita aziendale sono ammesse operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, cessioni quote, ecc.?

Le operazioni straordinarie sono ammesse qualora non determinino la perdita di uno o più dei requisiti di accesso e di mantenimento delle agevolazioni previsti dal decreto interministeriale 26 giugno 2012.
Tali operazioni devono essere tempestivamente comunicate dall’impresa beneficiaria al Ministero dello sviluppo economico, successivamente alla data di avvenuta operazione, con le modalità indicate nella sezione "Variazioni dati anagrafici delle imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dalla ZFU" della pagina del sito Internet del MiSE dedicata alle ZFU e allegando la copia dell’atto notarile di variazione, per la relativa presa d’atto del Ministero e, laddove l’operazione determini un cambiamento di soggettività del beneficiario, per la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati identificativi del nuovo soggetto.

 22) Nel decreto interministeriale 26 giugno 2012 è prevista, all’articolo 4, una riserva di fondi in favore delle micro e piccole imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, si trovano nei primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa. In tal senso, un’impresa costituita, ad esempio, a novembre 2010, con esercizio fiscale 1° gennaio – 31 dicembre, che presenta istanza, si supponga, a febbraio 2013, per l’accesso alle esenzioni previste per la Zona Franca Urbana dell’Aquila, ha accesso o meno alla riserva per le “nuove imprese”?
Nel caso prospettato, l’impresa non avrebbe accesso alla riserva di fondi prevista per le nuove imprese. Infatti, nonostante l’impresa abbia meno di tre anni di vita, ciò che rileva, per l’inclusione nella riserva di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del d.m. 26.6.2012, è che la stessa si trovi nei primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione.
Nel caso di specie, l’impresa si troverebbe, invece, nel quarto periodo di imposta dalla sua costituzione.
Ovviamente, pur non potendo accedere alla predetta riserva di fondi, l’impresa in argomento, laddove possegga i requisiti di cui all’articolo 2 del d.m., avrebbe comunque pieno titolo per accedere alle agevolazioni per la Zona Franca Urbana dell’Aquila.

23) Nel caso in cui il firmatario dell’istanza sia un procuratore speciale, quali sono le informazioni da riportare nel documento da allegare al modulo di istanza?
Nel caso in cui il firmatario dell’istanza sia un procuratore speciale, la copia della procura speciale da allegare al modulo d’istanza deve contenere le seguenti informazioni:

  • Indicazione del nome e del cognome di colui che conferisce procura, nonché del luogo di nascita, del codice fiscale, della qualità, all’interno dell’impresa, in virtù della quale egli conferisce procura. Identificazione altresì di tale impresa mediante indicazione del codice fiscale /partita IVA.
  • Indicazione sintetica delle finalità della procura.
  • Indicazione del nome e cognome del procuratore, nonché del suo luogo di nascita, del codice fiscale, domicilio ai fini della procura.

24)    Un’impresa che svolge attività non sedentaria con sede nella Zona Franca Urbana dell’Aquila può presentare la richiesta se non ha conseguito nel 2012 almeno il 25% del volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU ma raggiungerà e supererà detta soglia nelle annualità 2013 e seguenti?

Il decreto interministeriale 26 giugno 2012 stabilisce che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese richiedenti devono svolgere la propria attività all’interno del Zona franca urbana del Comune dell’Aquila, disponendo di un ufficio o locale destinato all’attività – anche amministrativa – ubicato all’interno della ZFU.

Per le imprese che svolgono “attività non sedentaria” (vedi circolare del Ministero n. 41013 del 6.12.2012), ai fini dell’accesso alle agevolazioni, oltre al possesso del requisito generale sopra richiamato, è altresì previsto (articolo 2, comma 6, del d.m. 26.6.2012) che:

a)    nell’ufficio ubicato all’interno della ZFU sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative,

o, in alternativa, che

b)    l’impresa realizzi almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU.
Tali ultimi requisiti – come detto, alternativi l’uno rispetto all’altro – devono essere posseduti dall’impresa alla data di presentazione della richiesta di agevolazioni.

Tuttavia, il possesso del requisito di cui alla lettera b), in considerazione del fatto che esso prende a riferimento una variabile dinamica – qual è il fatturato di un’impresa – e per consentirne la dimostrazione anche alle imprese di nuova costituzione, è rilevato ex post, con riferimento alla situazione contabile o al bilancio di esercizio chiusi relativi al periodo di imposta (2013) di presentazione dell’istanza di agevolazione.

Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2014

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