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Risposte alle domande frequenti sul "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" - Anno 2022

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate in forma anonima sul sito del Ministero

 


Domande e risposte su agevolazione a favore dei soggetti di cui all’art.  2 comma 2 lett. a) b) c) del provvedimento attuativo del 12 settembre 2023

 

1) Per accedere al contributo i soggetti beneficiari di cui all’art.2 comma 2 lett. a) b) c) del provvedimento attuativo del 12 settembre 2023, devono essere in possesso del codice ateco 60.10.00. e 60.20.00?
Trattandosi di aiuto di stato per la erogazione del contributo è obbligatorio essere in possesso del codice ateco 60.10.00 per i soggetti di cui alla lett.c) e del codice ateco 60.20.00 per i soggetti di cui alle lett. a) e b).

 

2) Un’impresa chiede se il contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici sia cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0, la cui cumulabilità con altre agevolazioni è prevista dall’art. 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n.178?
Come previsto dall’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, i contributi per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali. Tuttavia, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è cumulabile con l’agevolazione di cui sopra, in quanto tale cumulabilità è espressamente prevista da una norma di rango primario (legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 1059). Al riguardo si precisa che il soggetto che richiede l’accesso all’agevolazione in questione dovrà indicare in domanda soltanto la quota di spese residua, al netto di quella ammessa al beneficio del credito d’imposta e, in ogni caso, il contributo di cui all’art. 5 non potrà superare la percentuale massima di rimborso del 70% delle spese residue ammissibili, fatta salva l’applicazione del riparto proporzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto 12 settembre 2023 .

 

3) L'art 2 comma 4, lettera d), richiede l’attestazione che “per i beni oggetto della domanda di contributo non siano state ricevute altre agevolazioni previste da normative locali, regionali, nazionali o comunitarie”. Pertanto, se un bene è stato oggetto di credito d’imposta per le aree svantaggiate, oppure, di un piano di investimento agevolato con industria 4.0 o similari non potrà essere inserito all’interno della domanda di contributo straordinario?
Si rinvia alla FAQ pubblicata sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nonché sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy nella quale si specifica che: “Come previsto dall’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, i contributi per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali.
Tuttavia, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è cumulabile con l’agevolazione di cui sopra, in quanto tale cumulabilità è espressamente prevista da una norma di rango primario (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1059). Al riguardo si precisa che il soggetto che richiede l’accesso all’agevolazione in questione dovrà indicare in domanda soltanto la quota di spese residua, al netto di quella ammessa al beneficio del credito d’imposta e, in ogni caso, il contributo di cui all’art. 5 non potrà superare la percentuale massima di rimborso del 70% delle spese residue ammissibili, fatta salva l’applicazione del riparto proporzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto 12 settembre 2023.

 

4) Per quanto concerne gli investimenti effettuati nell’anno 2022, la verifica del de minimis viene effettuata tenendo in considerazione il triennio 2020/2021/2022?
Si rappresenta che la misura agevolativa in esame non è soggetta a regime “de minimis”. Essa è stata infatti notificata alla Commissione europea, che con decisione n. C(2023)5269 final del 28 luglio 2023, pubblicata il 25 agosto 2023 (Aiuto di Stato “SA.106114), si è pronunciata sulla compatibilità con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, autorizzandone l’applicazione per l’anno 2022.

 

5) Le fatture presentate per partecipare al bando in esame dovranno essere state saldate entro il 31.12.2022?
Le fatture presentate per l’accesso al contributo in esame potranno essere saldate anche nel 2023, ma comunque non oltre la data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

6) Avendo un reparto IT e producendo internamente Software e tutto ciò che rientra negli investimenti previsti dall’articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, è possibile rendicontare i costi del personale, allegando buste paga, timesheet specifici sui progetti, distinte bonifici ed estratto conto?
Come previsto nel Decreto attuativo del 12 settembre 2023 (cfr. art. 2, comma 4, lett. b) e comma 8, lett. b)), le spese sostenute per il progetto di investimento devono essere documentate con le relative fatture; sono pertanto escluse spese non documentabili tramite fattura.

 

7) Siamo una società televisiva con autorizzazione FSMA locale. Nell'ambito delle spese, siamo a chiedervi se tra le spese ammissibili sono previste le fatture per la distribuzione dei contenuti nel digitale terrestre con l'Operatore di Rete.  Tra le tipologie di spese del bando vediamo “v.) investimenti per piattaforme per l'accesso e la distribuzione dei contenuti digitali dei FSMA.. ivi inclusa la modalita' on demand” . Chiediamo se su questo punto possono rientrare le spese per i contratti di acquisto capacità trasmissiva di cui abbiamo fatture del 2022 per la diffusione nell'area tecnica per rete di II livello.
No, con la tipologia di investimenti v) è da intendersi il costo per la realizzazione e l’implementazione della piattaforma.

 

8) Le società partecipate dallo Stato possono presentare istanza per accedere al beneficio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), destinato agli investimenti effettuati dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM/664/09/CONS?
Si.

 

9) Leggendo le faq per il fondo editoria abbiamo letto che gli unici codici ateco ammessi sono il 60.1 e 60.2
Ora i consorzi per la radiofonia digitale dab hanno un codice ateco 61.1 ma anche il codice 60.1 come secondario.
Può fare la domanda?
Si.

 

10) Con la presente chiedo delucidazioni per quanto riguarda l'inserimento del CRO nel prospetto analitico Excel delle fatture. Dalla piattaforma si evince che si tratta di campo obbligatorio, ma nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite contanti o con ricevuta bancaria, cosa devo inserire dato che la banca non genera un CRO?
È possibile inserire un numero identificativo del pagamento diverso dal CRO, per esempio il numero bonifico o il numero distinta. Non è ammesso il pagamento in contanti.

 

11) All'Articolo 2, comma 11 si dice: " Le spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022 devono essere riconducibili ad un progetto complessivo ed organico di investimenti finalizzato all’ammodernamento delle dotazioni tecniche. Il progetto deve essere asseverato da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell’Informazione, che attesti la rispondenza dello stesso alle finalità indicate all’articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, e deve contenere le indicazioni delle dotazioni tecniche antecedenti agli investimenti effettuati e le motivazioni che hanno determinato la realizzazione degli stessi." Non è chiaro se l'asseverazione fatta da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri sezione B (ingegnere junior) nel settore degli Ingegneri dell’Informazione sia considerata valida oppure sia necessaria l'asseverazione di un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri sezione A nel settore degli Ingegneri dell’Informazione. Altra domanda: tale professionista deve essere in possesso della certificazione rilasciata da apposito ente di accreditamento? Esiste un modello ?
Non è richiesta l’iscrizione ad una specifica sezione (A o B) dell’Albo degli Ingegneri; rileva soltanto che l’ingegnere dell’informazione incaricato sia legittimato ad asseverare lo specifico progetto, tenuto conto della tipologia e della complessità tecnico-economica dello stesso. Non esiste un modello specifico da dover seguire con riferimento all’asseverazione da parte del professionista. Tuttavia si rileva che l’asseverazione del professionista iscritto all’albo del settore degli ingegneri dell’Informazione redatta secondo i principi di adeguatezza e correttezza, dovrà contenere tutte le disposizioni dell’art. 2 comma 11 del decreto attuativo del 12 settembre 2023.

 

12) Con riferimento all'articolo 2 comma 11 del DPCM Decreto recante le disposizioni applicative per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 28 settembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, commi 375 - 377 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria) in cui vengono esplicitati i requisiti richiesti al professionista asseverante (iscrizione all'Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell'informazione), si chiede, come previsto dall'articolo 1, comma 11 della Legge di Bilancio n. 232 dell' 11 dicembre 2016 e circostanziato; con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 marzo 2017, se l'asseverazione possa essere effettuata anche da un Organismo di certificazione accreditato in conformità ad uno degli schemi di accreditamento previsti dalla legge e circolare sopra menzionate, nonché conforme alle norme ISO/IEC 27006:2015 e ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020. 
No, il progetto deve essere asseverato da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell’Informazione.

 

13) Ai fini del bando in esame, "per investimenti" si intendono unicamente servizi e/o acquisti di strumenti allocati nel Bilancio della società come immobilizzazioni materiali e/o immateriali?
La capitalizzazione delle spese sostenute non è richiesta ai fini della concessione del contributo. Per la scelta inerente alla contabilizzazione, si rinvia alle valutazioni specifiche delle singole imprese richiedenti l’agevolazione

 

14) Possono essere inserite nella domanda le spese per servizi resi da altre società del Gruppo del quale fa parte il soggetto giuridico richiedente l’agevolazione?
Le spese sono ammissibili in presenza di fattura emessa dal fornitore e pagata in modo tracciabile al momento della presentazione della domanda, a fronte della prestazione di un servizio rientrante nella attività tipica della società del gruppo.

 

15) Si chiede se alla domanda deve essere allegata l'attestazione di effettività delle spese sostenute certificata da un revisore legale come previsto dal comma 9 dell'articolo 2. DM 12 settembre 2023, oppure se tale certificazione vale solo per i contributi di cui al comma 2 lettera d(imprese editoriali di giornali e periodici).
Si, è necessario presentare la certificazione del professionista revisore o società di revisione, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del Decreto del 12 settembre 2023 che recita: “alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà devono essere allegati, costituendone parte integrante, la certificazione resa dal professionista di cui al successivo comma 11, attestante l’esclusiva riferibilità degli investimenti al progetto previsto dal medesimo comma ed un prospetto analitico attestante l’effettività delle spese sostenute, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. I dati relativi alle spese sostenute riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile.”

ERRATA CORRIGE RISPOSTA FAQ N. 15
È necessario, dopo avere compilato il prospetto riepilogativo delle spese presente in procedura in formato Excel, ricaricare il prospetto firmato dal rappresentante legale. In alternativa alla firma del prospetto da parte del rappresentante è possibile presentare la certificazione del professionista revisore o società di revisione.

 

16) La presente a chiedere se, in relazione agli investimenti ammessi alla Misura "Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative 2022" di cui al link  Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative 2022 (informazioneeditoria.gov.it) risultano ammesse anche le spese effettuate in leasing e/o noleggio.
Sono ammesse le spese effettuate in esecuzione di un contratto di leasing finanziario per gli investimenti avviati nell’anno 2022. L’importo ammissibile è quello indicato nella fattura o nelle fatture emesse nell’anno 2022, limitatamente alla quota capitale e al netto della eventuale quota per interessi passivi. Non sono invece ammesse le spese riferibili ad un contratto di leasing operativo o di noleggio.

 

17) Nel file Excel proposto come template in caso di fatture pagate con più bonifici è corretto inserire l’ultimo bonifico con i relativi estremi? In caso di pagamento con Riba, le quali non hanno alcun CRO, cosa dobbiamo indicare nella colonna Cro? E in caso di addebito su carta di credito?
Con riferimento alla compilazione del template delle fatture e pagamenti, specifichiamo che andrà indicata una sola riga con i dati identificativi della fattura dell’investimento iniziato nel 2022 e riferibili all’anno stesso.
In corrispondenza della stessa, andrà indicato il totale delle rate pagate dell’anno di competenza e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di agevolazione. È sufficiente inserire come data di pagamento, la data dell’ultimo versamento tracciabile effettuato. È sufficiente inserire nel campo “Note” la specifica dell’effettuazione di pagamenti avvenuti con diverse rate (indicando il numero di rate effettuate).
In caso di pagamento tracciabile, è comunque possibile inserire un numero identificativo del pagamento diverso dal CRO, per esempio il numero bonifico o il numero distinta. Non è ammesso il pagamento in contanti.
Anche in caso di carta di credito, essendo lo stesso un pagamento tracciabile, è necessario inserire il dato identificativo univoco dell’operazione utile ad individuare la stessa in modo che, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione, il dato sia correttamente identificato ed associato.

 

 

 

 

 

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