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In questa sezione l'utente troverà le risposte alle domande più frequenti relative alla procedura di iscrizione nell'elenco dei Segretari generali 

  1. Come posso partecipare alla procedura selettiva per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 20 c. 3 Legge 580/1993 e smi ?
    Si invita a prendere visione delle istruzioni e scaricare la modulistica per la domanda presente nell’apposita sezione del sito.

  2. Dove posso verificare se sono in possesso dei requisiti ?
    Il possesso dei requisiti è verificabile nella pagina web in cui è presente la normativa di riferimento (DM 230/2012 - Art. 6)

  3. Posso redigere la domanda e inviare un CV in un formato europeo standard ?
    No, la domanda deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo il modello Allegato A, e il C.V. deve essere conforme al modello, Allegato B, che ne riporti tutti gli elementi.

  4. A chi va trasmessa la domanda ?
    A seguito della riorganizzazione ministeriale, ai sensi del DPCM 19 giugno 2019 n. 93, perfezionata con l’entrata in vigore del DM 14 gennaio 2020, è competente a ricevere le domande per l’iscrizione nell’elenco la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle società e sul sistema camerale

  5. Con quale modalità va trasmessa la domanda?
    In forma cartacea, secondo le modalità di cui all’art. 21 del DPR 445/2000, oppure in forma digitale, mediante invio per PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  6. Si possono autocertificare i titoli posseduti ?
    Per una puntuale valutazione da parte della Commissione è opportuno trasmettere una copia dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 del DM 230/2012, tuttavia il candidato può rilasciare, nei casi previsti dalla legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, indicando tutti i riferimenti necessari per consentire eventuali verifiche da parte dell’Ufficio competente.

  7. Quali sono i titoli valutabili dalla Commissione ?
    Sono valutabili esclusivamente i titoli previsti all’art. 8 del DM 230/2012; si invita pertanto a trasmettere solo i titoli ivi indicati. Infine, si invita a indicare nel CV anche il voto di laurea e, qualora disponibile, un indirizzo di posta elettronica certificata.

 

 

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