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Domande e risposte per l’attuazione delle iniziative ammesse nell’ambito dell’IPCEI Microelettronica

 

Indice delle domande frequenti

  1. Soggetti beneficiari
  2. Progetti ammissibili
  3. Agevolazioni concedibili
  4. Modalità e termini di presentazione delle istanze 

 

1. Soggetti beneficiari

1.1. Quali soggetti possono presentare istanza di accesso alle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale di apertura dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno del progetto in oggetto?
Possono presentare istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul decreto direttoriale di apertura unicamente le imprese ammesse agli aiuti di Stato in forza della decisione di autorizzazione della Commissione europea relativa all’IPCEI in oggetto, e gli eventuali organismi di ricerca individuati dalla medesima decisione di autorizzazione come partecipanti all’iniziativa che siano stati preliminarmente ammessi al sostegno delle autorità italiane a seguito della manifestazione d’interesse e della relativa procedura di selezione.

1.2. Per inviare la Domanda di agevolazione, i soggetti ammissibili alle agevolazioni devono aver già presentato una manifestazione di interesse presso il Ministero ed essere stati individuati nell’ambito della decisione europea di autorizzazione del progetto in oggetto?
Sì. Possono beneficiare del sostegno del Fondo IPCEI e presentare Domanda di agevolazioni unicamente i soggetti ammessi al sostegno delle autorità italiane in esito alla manifestazione d’interesse, selezione e notifica delle iniziative. Ai fini della concessione delle agevolazioni, tali soggetti devono essere stati individuati dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea relativa al progetto in oggetto, ovvero nelle eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell’ambito dell’IPCEI medesimo.

1.3. Possono partecipare all’iniziativa agevolata e beneficiare delle agevolazioni soggetti ulteriori rispetto a quelli già ammessi e indicati nella decisione di autorizzazione europea emanata alla data di attivazione dell’intervento agevolativo?
L’articolo 3, comma 4, del D.M. 21 aprile 2021 prevede in principio che possono partecipare agli interventi agevolativi del Fondo IPCEI ulteriori soggetti rispetto a quelli già autorizzati alla data di attivazione, tuttavia l’ammissione eventuale è soggetta alla previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, e comunque alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie attivabili dal Ministero a seguito dell’eventuale autorizzazione. A tal fine, i soggetti eventualmente interessati sono tenuti a contattare le competenti strutture del Ministero indicate nella pagina relativa al Fondo IPCEI per la selezione, notifica e governance dei progetti.

 

2. Progetti ammissibili

2.1. È possibile modificare alcuni importi tra le voci di spesa presentate? Sono consentiti spostamenti di costi tra le diverse attività?
Come previsto dall’articolo 3, comma 4, del Decreto direttoriale di apertura, ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo project portfolio e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 27 giugno 2022.

Nella realizzazione del progetto deve essere garantita la conformità alle attività e agli obiettivi del portfolio approvato in sede di notifica ed autorizzazione. In sede di concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI è recepito il piano dei costi così come autorizzato. Eventuali modifiche successive devono assicurare il rispetto dei plafond di aiuto autorizzati e la perdurante coerenza del progetto realizzato con il “progetto integrato”, nonché il rispetto del cronoprogramma delle attività previste anche in ordine agli obblighi derivanti dall’impiego di risorse PNRR.

Le eventuali modifiche e rimodulazioni al piano dei costi devono essere adeguatamente rappresentate, in sede di monitoraggio annuale, nei rispettivi Company Reports e/o nello Chapeau Report, secondo necessità, in cui il beneficiario dichiara che ogni modifica progettuale intervenuta non altera in alcun modo l’architettura e la coerenza del progetto integrato europeo (vale a dire, il documento Chapeau).

Si fa altresì presente che, in caso di mere rimodulazioni, il beneficiario è comunque tenuto ad informare delle modifiche il Ministero, in qualità di soggetto attuatore della misura agevolativa, in sede di rendicontazione.

Nei casi in cui invece sia contemplata una variazione, rimane fermo quanto previsto all’articolo 7 del DM 27 giugno 2022.

2.2. Con riferimento all’articolo 7, comma 5, del DM 27 giugno 2022, cosa si intende per “argomentata relazione corredata di idonea documentazione” nel caso di variazione soggettiva del beneficiario autorizzato, emergente a seguito di un’operazione straordinaria o di altra operazione aziendale di subentro nella titolarità delle attività agevolate? Quali sono i vincoli informativi verso il Ministero competente, ed eventualmente verso gli organi di governo dell’IPCEI e la Commissione?
Con riferimento alle variazioni, l’articolo 7, comma 5, del D.M. 27 giugno 2022, il beneficiario delle agevolazioni dovrà fornire una argomentata relazione comprovata da idonea documentazione. Pertanto, dovrà trasmettersi una relazione in cui viene spiegata la variazione effettuata, le motivazioni della stessa e gli impatti sulle attività del progetto, corredata di idonea documentazione di supporto che, nel caso di variazione soggettiva, comprovi gli atti e le registrazioni formali del caso (a titolo di esempio: verbali dell’organo di controllo, delibere, visure camerali, contratti di cessione, etc.). Come stabilito dalle predette disposizioni, il Ministero procede alle verifiche di competenza, informando gli organi di governo dell’IPCEI e la Commissione europea ove opportuno ai fini della prosecuzione dell’iter. In ogni caso, il soggetto beneficiario è tenuto a dar conto delle variazioni nell’ambito del monitoraggio previsto dalle attività di governance dell’IPCEI.

2.3. Nei portali informatici, documenti, contenuti e materiali informativi dedicati al progetto, anche nell'ambito delle attività di disseminazione, i soggetti beneficiari devono utilizzare il logo del programma “NextGenerationEU” relativo alle risorse stanziate nell’ambito del PNRR?
Il decreto direttoriale di apertura prevede, alla lettera l), comma 1 dell’articolo 7, che i beneficiari sono obbligati a rispettare gli obblighi  in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. È richiesto dunque di mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’Unione europea con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e, inoltre, di mostrare l’emblema dell’Unione europea, quando esso viene mostrato in associazione con un altro logo, almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’Unione europea.

Come previsto dalle disposizioni presenti sul sito ministeriale in conformità alle linee guida governative, l’utilizzo del logo ministeriale è previsto unicamente per le attività svolte direttamente dall'amministrazione oppure tramite la concessione di patrocini o di speciali deroghe. Per quanto ravvisato dagli uffici competenti, tali circostanze non ricorrono nel caso in esame.
Nei documenti informativi, quali locandine, materiale cartaceo, volantini, i soggetti beneficiari possono indicare che si tratta di progetto supportato finanziariamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

3.Agevolazioni concedibili

3.1. Qual è l’ammontare di agevolazioni concesse nel caso in cui le risorse rese disponibili dal decreto direttoriale di attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI non siano sufficienti all’integrale copertura dei fabbisogni approvati?
Come esplicitato all'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale di apertura dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione del progetto, nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il Ministero procede al riparto delle disponibilità nel rispetto delle condizioni di finanziamento e degli obiettivi previsti in ragione delle fonti utilizzate, adottando un criterio di proporzionalità nella determinazione degli importi di agevolazione spettanti a ciascuna istanza risultata eleggibile.

Come stabilito dall’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto direttoriale di apertura, laddove ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DM 27/06/2022 le risorse finanziarie stanziate in prima attivazione siano incrementate con uno o più decreti di attivazione ad integrazione per il completamento degli interventi agevolativi, è fatta salva la possibilità di integrare, anche a seguito dell’emanazione dei provvedimenti di concessione, gli importi destinati alle agevolazioni in conseguenza delle disponibilità emergenti dalle ulteriori attivazioni previste.

3.2.Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21 aprile 2021 sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?
Come indicato dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 27/06/2022, le agevolazioni del Fondo IPCEI, in base a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 5, del D.M. 21 aprile 2021, non sono mai cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese che costituiscano aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

3.3. Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21 aprile 2021 sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?
Il divieto di cumulo previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.M. 21 aprile 2021 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al D.M. 21 aprile 2021 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che consentano il cumulo e che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti. In ogni caso, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 27/06/2022, nei casi in cui il cumulo è consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, in virtù del divieto di doppio finanziamento previsto in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalità applicabili previste nell’ambito del PNRR.

3.4. Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21 aprile 2021 sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che prevedano il divieto di doppio finanziamento e/o escludano il cumulo con altre agevolazioni?
Non è mai possibile cumulare le agevolazioni a valere sul Fondo IPCEI con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo o prevedano il divieto di doppio finanziamento delle spese con risorse pubbliche in cui ricadano quelle del Fondo IPCEI. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sul Fondo IPCEI, come disciplinate dalle disposizioni che regolano l’intervento ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni consenta il doppio finanziamento delle spese e il cumulo dei benefici con altre agevolazioni pubbliche come quelle del Fondo IPCEI. In ogni caso, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 27/06/2022, nei casi in cui il cumulo è consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, in virtù del divieto di doppio finanziamento previsto in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalità applicabili previste nell’ambito del PNRR.

3.5. Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21 aprile 2021 sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che prevedano l’uso di altre risorse a valere sul fondo “NextGenerationEU” di cui al Regolamento (UE) 2021/241?
La Circolare n. 33 del 31/12/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze – RGS, relativa a “Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento” nell’ambito del PNRR, riporta che la fattispecie del cumulo “è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241” quale “possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”. Pertanto, fermo restando che la citata Circolare n. 33 del 31/12/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze – RGS esplicita che “il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura” le imprese possono cumulare le agevolazioni sulle medesime spese senza però rimborsarle per due volte. Come anche rappresentato nella medesima Circolare n. 33 del 31/12/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze – RGS “a titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo”.

Pertanto, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 27/06/2022, nei casi in cui il cumulo delle agevolazioni a valere sul Fondo IPCEI è consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, in virtù del divieto di doppio finanziamento previsto in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalità applicabili previste nell’ambito del PNRR.

 

4. Modalità e termini di presentazione delle istanze

4.1. Quale versione del Project Portfolio (PP) deve essere allegata alla Domanda di agevolazioni prevista dall’articolo 4, comma 2, del decreto direttoriale di apertura?
Il Project Portfolio da presentare a corredo della Domanda di agevolazione deve essere conforme al documento di progetto approvato in sede di selezione delle iniziative e notifica alla Commissione Europea, e quindi deve contenere tutti gli elementi e dati ivi autorizzati senza omissioni o modifiche, compreso l’allegato “Funding gap”.

4.1.bis Possono allegarsi all’istanza di concessione proposte di rimodulazione o variazione dell’iniziativa progettuale?

No. Così come previsto dal DM 27/06/2022 e dal decreto direttoriale di apertura, ai fini della concessione deve essere presentato il portfolio autorizzato, competendo alle successive fasi attuative la presentazione delle rimodulazioni o variazioni del caso, laddove ammissibili secondo le procedure e nei limiti di quanto consentito dalle citate disposizioni di attuazione.

4.2. Quali dati devono essere indicati nella sezione n. 4 dedicata al Referente da contattare del “Modulo di domanda delle agevolazioni finanziarie” di cui allo schema allegato n. 1 al decreto direttoriale di attivazione?
Il “Referente da contattare” è la persona individuata dal soggetto beneficiario per seguire le procedure ministeriali di agevolazione del progetto, ed è incaricata a ricevere eventuali comunicazioni da parte dell’amministrazione. Nei campi di cui alla sezione n. 4 devono essere riportati i dati relativi al referente (nome, cognome, codice fiscale, contatti); il campo “Società” deve essere compilato solo nel caso in cui il referente appartenga ad una società esterna incaricata, riportando la denominazione di tale ente.

4.3. Esiste una data ultima per la presentazione dell’istanza?
Il termine di apertura per la presentazione delle istanze di agevolazione è riportato all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale di apertura. Rimane inteso che il Ministero potrà iniziare l’istruttoria e le procedure per la concessione delle agevolazioni in argomento solo dopo aver ricevuto l’istanza completa.

4.4. Quali sono gli importi delle spese e dei costi progettuali da riportare nella documentazione di istanza ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto direttoriale di apertura?
Nell’istanza e nei relativi allegati di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale di apertura devono essere riportati gli importi progettuali approvati in sede di autorizzazione dalla Commissione europea, senza scostamenti nei valori complessivi delle voci di spesa rispetto allo specifico piano finanziario e al prospetto per il calcolo del deficit di finanziamento ammessi in tale sede.
Laddove richiesto nella modulistica allegata al decreto direttoriale di attivazione, è necessario unicamente scorporare i relativi costi secondo l'articolazione delle voci di costo riportata nelle tabelle contenute nella “Scheda tecnica” di cui al fac-simile di schema in allegato n. 2 al decreto direttoriale di attivazione, ferma restando la conformità ai valori complessivi per voce di spesa presenti nel piano finanziario e nel prospetto di calcolo del deficit di finanziamento approvati in sede autorizzativa.

4.5. Come devono essere riportati i contenuti progettuali richiesti nella “Scheda tecnica” da allegare all’istanza secondo il fac-simile di schema di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale di attivazione? In particolare, come deve compilarsi la sezione 6 di tale schema?
Nella compilazione della “Scheda tecnica” secondo il fac-simile di schema di cui all’allegato n. 2 decreto direttoriale di attivazione, devono riportarsi i contenuti coerenti con il progetto approvato secondo le indicazioni riportate nel medesimo allegato n. 2.

In particolare, alla sezione 6 è richiesto di "Fornire una sintetica descrizione degli ambiti tecnologici del progetto, con riferimento analitico agli ambiti tecnologici e relativi pacchetti di lavoro in capo al soggetto richiedente", che riassuma quindi in lingua italiana il progetto e le attività nei diversi ambiti tecnologici che verranno poi esplicitati in modo più analitico nella successiva tabella. Tale sezione deve riportare una sintesi dei contenuti progettuali, con riferimento al Project portfolio approvato; le informazioni contenute nel Project portfolio allegato all’istanza, che deve essere lo stesso documento approvato in sede di Decisione di autorizzazione, si intendono acquisite tramite la documentazione a corredo della domanda; quindi, se non esplicitamente richieste non devono essere copiate o ritrascritte nella “Scheda tecnica” a corredo dell’istanza.

4.6. Nei moduli di invio dell’istanza al Ministero delle imprese e del made in Italy per l'accesso alle agevolazioni del Fondo IPCEI, la durata progettuale da indicare deve includere le fasi di industrializzazione e commercializzazione?
Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.M. 21 aprile 2021, sono ammissibili alle agevolazioni le attività progettuali realizzate nell’ambito di un intervento IPCEI, approvate secondo quanto stabilito nella relativa Decisione di autorizzazione ed ammesse al sostegno delle autorità italiane. Pertanto, la durata progettuale da riportare nell'istanza di accesso al Fondo è relativa alla durata ammessa in sede di autorizzazione degli aiuti per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RDI) e prima applicazione industriale (FDI), nel rispetto dei vincoli della Decisione di autorizzazione. Rimangono ferme le condizionalità sulla realizzazione delle eventuali attività attinenti alle fasi di industrializzazione e commercializzazione previste per il pieno raggiungimento dei risultati dell'IPCEI, non destinatarie delle agevolazioni ma vincolanti secondo quanto approvato in sede autorizzativa, che non costituiscono tuttavia oggetto dei dati da presentare al Ministero nell'istanza di accesso al Fondo.

 

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