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Domande e risposte per l’attuazione delle iniziative ammesse nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno

 

INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI

  1. Soggetti beneficiari
  2. Progetti ammissibili
  3. Agevolazioni concedibili
  4. Modalità e termini di presentazione delle istanze
  5. Spese e costi ammissibili
  6. Erogazione delle agevolazioni

 

1. Soggetti beneficiari

1.1. Quali soggetti possono presentare istanza di accesso alle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale di apertura dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno del progetto in oggetto?
Possono presentare istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul decreto direttoriale di apertura unicamente le imprese ammesse agli aiuti di Stato in forza della decisione di autorizzazione della Commissione europea relativa all’IPCEI in oggetto, e gli eventuali organismi di ricerca individuati dalla medesima decisione di autorizzazione come partecipanti all’iniziativa che siano stati preliminarmente ammessi al sostegno delle autorità italiane a seguito della manifestazione d’interesse e della relativa procedura di selezione.

1.2. Per inviare la Domanda di agevolazione, i soggetti ammissibili alle agevolazioni devono aver già presentato una manifestazione di interesse presso il Ministero ed essere stati individuati nell’ambito della decisione europea di autorizzazione del progetto in oggetto?
Sì. Possono beneficiare del sostegno del Fondo IPCEI e presentare Domanda di agevolazioni unicamente i soggetti ammessi al sostegno delle autorità italiane in esito alla manifestazione d’interesse, selezione e notifica delle iniziative. Ai fini della concessione delle agevolazioni, tali soggetti devono essere stati individuati dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea relativa al progetto in oggetto, ovvero nelle eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell’ambito dell’IPCEI medesimo.

1.3. Possono partecipare all’iniziativa agevolata e beneficiare delle agevolazioni soggetti ulteriori rispetto a quelli già ammessi e indicati nella decisione di autorizzazione europea emanata alla data di attivazione dell’intervento agevolativo?
L’articolo 3, comma 4, del D.M. 21 aprile 2021 prevede in principio che possono partecipare agli interventi agevolativi del Fondo IPCEI ulteriori soggetti rispetto a quelli già autorizzati alla data di attivazione, tuttavia l’ammissione eventuale è soggetta alla previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, e comunque alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie attivabili dal Ministero a seguito dell’eventuale autorizzazione. A tal fine, i soggetti eventualmente interessati sono tenuti a contattare le competenti strutture del Ministero indicate nella pagina relativa al Fondo IPCEI per la selezione, notifica e governance dei progetti.

2. Progetti ammissibili

2.1. E’ possibile modificare alcuni importi tra le voci di spesa presentate? Sono consentiti spostamenti di costi tra le diverse attività?
Come previsto dall’articolo 3, comma 4, del Decreto direttoriale di apertura, ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo project portfolio e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 27 giugno 2022.

Nella realizzazione del progetto deve essere garantita la conformità alle attività e agli obiettivi del portfolio approvato in sede di notifica ed autorizzazione. In sede di concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI è recepito il piano dei costi così come autorizzato. Eventuali modifiche successive devono assicurare il rispetto dei plafond di aiuto autorizzati e la perdurante coerenza del progetto realizzato con il “progetto integrato”, nonché il rispetto del cronoprogramma delle attività previste anche in ordine agli obblighi derivanti dall’impiego di risorse PNRR.

Le eventuali modifiche e rimodulazioni al piano dei costi devono essere adeguatamente rappresentate, in sede di monitoraggio annuale, nei rispettivi Company Reports e/o nello Chapeau Report, secondo necessità, in cui il beneficiario dichiara che ogni modifica progettuale intervenuta non altera in alcun modo l’architettura e la coerenza del progetto integrato europeo (vale a dire, il documento Chapeau).

Si fa altresì presente che, in caso di mere rimodulazioni, il beneficiario è comunque tenuto ad informare delle modifiche il Ministero, in qualità di soggetto attuatore della misura agevolativa, in sede di rendicontazione.

Nei casi in cui invece sia contemplata una variazione, rimane fermo quanto previsto all’articolo 7 del DM 27 giugno 2022.

2.2. Con riferimento all’articolo 7, comma 5, del DM 27 giugno 2022, cosa si intende per “argomentata relazione corredata di idonea documentazione” nel caso di variazione soggettiva del beneficiario autorizzato, emergente a seguito di un’operazione straordinaria o di altra operazione aziendale di subentro nella titolarità delle attività agevolate? Quali sono i vincoli informativi verso il Ministero competente, ed eventualmente verso gli organi di governo dell’IPCEI e la Commissione?
Con riferimento alle variazioni, l’articolo 7, comma 5, del D.M. 27 giugno 2022, il beneficiario delle agevolazioni dovrà fornire una argomentata relazione comprovata da idonea documentazione. Pertanto, dovrà trasmettersi una relazione in cui viene spiegata la variazione effettuata, le motivazioni della stessa e gli impatti sulle attività del progetto, corredata di idonea documentazione di supporto che, nel caso di variazione soggettiva, comprovi gli atti e le registrazioni formali del caso (a titolo di esempio: verbali dell’organo di controllo, delibere, visure camerali, contratti di cessione, etc.). Come stabilito dalle predette disposizioni, il Ministero procede alle verifiche di competenza, informando gli organi di governo dell’IPCEI e la Commissione europea ove opportuno ai fini della prosecuzione dell’iter. In ogni caso, il soggetto beneficiario è tenuto a dar conto delle variazioni nell’ambito del monitoraggio previsto dalle attività di governance dell’IPCEI.

2.3. Nei portali informatici, documenti, contenuti e materiali informativi dedicati al progetto, anche nell'ambito delle attività di disseminazione, i soggetti beneficiari devono utilizzare il logo del programma “NextGenerationEU” relativo alle risorse stanziate nell’ambito del PNRR?
Il decreto direttoriale di apertura prevede, alla lettera l), comma 1 dell’articolo 7, che i beneficiari sono obbligati a rispettare gli obblighi  in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. È richiesto dunque di mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’Unione europea con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e, inoltre, di mostrare l’emblema dell’Unione europea, quando esso viene mostrato in associazione con un altro logo, almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’Unione europea.

Come previsto dalle disposizioni presenti sul sito ministeriale in conformità alle linee guida governative, l’utilizzo del logo ministeriale è previsto unicamente per le attività svolte direttamente dall'amministrazione oppure tramite la concessione di patrocini o di speciali deroghe. Per quanto ravvisato dagli uffici competenti, tali circostanze non ricorrono nel caso in esame.
Nei documenti informativi, quali locandine, materiale cartaceo, volantini, i soggetti beneficiari possono indicare che si tratta di progetto supportato finanziariamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

3.Agevolazioni concedibili

3.1. Qual è l’ammontare di agevolazioni concesse nel caso in cui le risorse rese disponibili dal decreto direttoriale di attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI non siano sufficienti all’integrale copertura dei fabbisogni approvati?
Come esplicitato all'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale di apertura dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione del progetto, nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il Ministero procede al riparto delle disponibilità nel rispetto delle condizioni di finanziamento e degli obiettivi previsti in ragione delle fonti utilizzate, adottando un criterio di proporzionalità nella determinazione degli importi di agevolazione spettanti a ciascuna istanza risultata eleggibile.

Come stabilito dall’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto direttoriale di apertura, laddove ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DM 27/06/2022 le risorse finanziarie stanziate in prima attivazione siano incrementate con uno o più decreti di attivazione ad integrazione per il completamento degli interventi agevolativi, è fatta salva la possibilità di integrare, anche a seguito dell’emanazione dei provvedimenti di concessione, gli importi destinati alle agevolazioni in conseguenza delle disponibilità emergenti dalle ulteriori attivazioni previste.

3.2. Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21 aprile 2021 sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?
Come indicato dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 27/06/2022, le agevolazioni del Fondo IPCEI, in base a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 5, del D.M. 21 aprile 2021, non sono mai cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese che costituiscano aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

3.3. Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21 aprile 2021 sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?
Il divieto di cumulo previsto dall’articolo 5, comma 5, del D.M. 21 aprile 2021 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al D.M. 21 aprile 2021 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che consentano il cumulo e che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti. In ogni caso, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 27/06/2022, nei casi in cui il cumulo è consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, in virtù del divieto di doppio finanziamento previsto in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalità applicabili previste nell’ambito del PNRR.

3.4. Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21 aprile 2021 sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che prevedano il divieto di doppio finanziamento e/o escludano il cumulo con altre agevolazioni?
Non è mai possibile cumulare le agevolazioni a valere sul Fondo IPCEI con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo o prevedano il divieto di doppio finanziamento delle spese con risorse pubbliche in cui ricadano quelle del Fondo IPCEI. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sul Fondo IPCEI, come disciplinate dalle disposizioni che regolano l’intervento ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni consenta il doppio finanziamento delle spese e il cumulo dei benefici con altre agevolazioni pubbliche come quelle del Fondo IPCEI. In ogni caso, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 27/06/2022, nei casi in cui il cumulo è consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, in virtù del divieto di doppio finanziamento previsto in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalità applicabili previste nell’ambito del PNRR.

3.5. Le agevolazioni concesse a valere sul Fondo IPCEI ai sensi del D.M. 21 aprile 2021 sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che prevedano l’uso di altre risorse a valere sul fondo “NextGenerationEU” di cui al Regolamento (UE) 2021/241?
La Circolare n. 33 del 31/12/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze – RGS, relativa a “Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento” nell’ambito del PNRR, riporta che la fattispecie del cumulo “è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241” quale “possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”. Pertanto, fermo restando che la citata Circolare n. 33 del 31/12/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze – RGS esplicita che “il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura” le imprese possono cumulare le agevolazioni sulle medesime spese senza però rimborsarle per due volte. Come anche rappresentato nella medesima Circolare n. 33 del 31/12/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze – RGS “a titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo”.

Pertanto, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 27/06/2022, nei casi in cui il cumulo delle agevolazioni a valere sul Fondo IPCEI è consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, in virtù del divieto di doppio finanziamento previsto in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalità applicabili previste nell’ambito del PNRR.

4. Modalità e termini di presentazione delle istanze

4.1. Quale versione del Project Portfolio (PP) deve essere allegata alla Domanda di agevolazioni prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto direttoriale di apertura?
Il Project Portfolio da presentare a corredo della Domanda di agevolazione deve essere conforme al documento di progetto approvato in sede di selezione delle iniziative e notifica alla Commissione Europea, e quindi deve contenere tutti gli elementi e dati ivi autorizzati senza omissioni o modifiche, compreso l’allegato “Funding gap”.

4.1.bis Possono allegarsi all’istanza di concessione proposte di rimodulazione o variazione dell’iniziativa progettuale?
No. Così come previsto dal DM 27/06/2022 e dal decreto direttoriale di apertura, ai fini della concessione deve essere presentato il portfolio autorizzato, competendo alle successive fasi attuative la presentazione delle rimodulazioni o variazioni del caso, laddove ammissibili secondo le procedure e nei limiti di quanto consentito dalle citate disposizioni di attuazione.

4.2. Quali dati devono essere indicati nella sezione n. 4 dedicata al Referente da contattare del “Modulo di domanda delle agevolazioni finanziarie” di cui allo schema allegato n. 1 al decreto direttoriale di attivazione?
Il “Referente da contattare” è la persona individuata dal soggetto beneficiario per seguire le procedure ministeriali di agevolazione del progetto, ed è incaricata a ricevere eventuali comunicazioni da parte dell’amministrazione. Nei campi di cui alla sezione n. 4 devono essere riportati i dati relativi al referente (nome, cognome, codice fiscale, contatti); il campo “Società” deve essere compilato solo nel caso in cui il referente appartenga ad una società esterna incaricata, riportando la denominazione di tale ente.

4.3. Esiste una data ultima per la presentazione dell’istanza?
Il termine di apertura per la presentazione delle istanze di agevolazione è riportato all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale di apertura. Rimane inteso che il Ministero potrà iniziare l’istruttoria e le procedure per la concessione delle agevolazioni in argomento solo dopo aver ricevuto l’istanza completa.

4.4. Quali sono gli importi delle spese e dei costi progettuali da riportare nella documentazione di istanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale di apertura?
Nell’istanza e nei relativi allegati di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale di apertura devono essere riportati gli importi progettuali approvati in sede di autorizzazione dalla Commissione europea, senza scostamenti nei valori complessivi delle voci di spesa rispetto allo specifico piano finanziario e al prospetto per il calcolo del deficit di finanziamento ammessi in tale sede.
Laddove richiesto nella modulistica allegata al decreto direttoriale di attivazione, è necessario unicamente scorporare i relativi costi secondo l'articolazione delle voci di costo riportata nelle tabelle contenute nella “Scheda tecnica” di cui al fac-simile di schema in allegato n. 2 al decreto direttoriale di attivazione, ferma restando la conformità ai valori complessivi per voce di spesa presenti nel piano finanziario e nel prospetto di calcolo del deficit di finanziamento approvati in sede autorizzativa.

4.5. Come devono essere riportati i contenuti progettuali richiesti nella “Scheda tecnica” da allegare all’istanza secondo il fac-simile di schema di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale di attivazione? In particolare, come deve compilarsi la sezione 6 di tale schema?
Nella compilazione della “Scheda tecnica” secondo il fac-simile di schema di cui all’allegato n. 2 decreto direttoriale di attivazione, devono riportarsi i contenuti coerenti con il progetto approvato secondo le indicazioni riportate nel medesimo allegato n. 2.

In particolare, alla sezione 6 è richiesto di "Fornire una sintetica descrizione degli ambiti tecnologici del progetto, con riferimento analitico agli ambiti tecnologici e relativi pacchetti di lavoro in capo al soggetto richiedente", che riassuma quindi in lingua italiana il progetto e le attività nei diversi ambiti tecnologici che verranno poi esplicitati in modo più analitico nella successiva tabella. Tale sezione deve riportare una sintesi dei contenuti progettuali, con riferimento al Project portfolio approvato; le informazioni contenute nel Project portfolio allegato all’istanza, che deve essere lo stesso documento approvato in sede di Decisione di autorizzazione, si intendono acquisite tramite la documentazione a corredo della domanda, quindi se non esplicitamente richieste non devono essere copiate o ritrascritte nella “Scheda tecnica” a corredo dell’istanza.

4.6. Nei moduli di invio dell’istanza al Ministero delle imprese e del made in Italy per l'accesso alle agevolazioni del Fondo IPCEI, la durata progettuale da indicare deve includere le fasi di industrializzazione e commercializzazione?
Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.M. 21 aprile 2021, sono ammissibili alle agevolazioni le attività progettuali realizzate nell’ambito di un intervento IPCEI, approvate secondo quanto stabilito nella relativa Decisione di autorizzazione ed ammesse al sostegno delle autorità italiane. Pertanto, la durata progettuale da riportare nell'istanza di accesso al Fondo è relativa alla durata ammessa in sede di autorizzazione degli aiuti per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RDI) e prima applicazione industriale (FDI), nel rispetto dei vincoli della Decisione di autorizzazione. Rimangono ferme le condizionalità sulla realizzazione delle eventuali attività attinenti alle fasi di industrializzazione e commercializzazione previste per il pieno raggiungimento dei risultati dell'IPCEI, non destinatarie delle agevolazioni ma vincolanti secondo quanto approvato in sede autorizzativa, che non costituiscono tuttavia oggetto dei dati da presentare al Ministero nell'istanza di accesso al Fondo. 

5. Spese e costi ammissibili

5.1. In che modo il soggetto beneficiario è tenuto a codificare la documentazione contabile del progetto, anche ai fini dell’annullamento dei titoli di spesa, durante il periodo che intercorre tra l’avvio del progetto e l’assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP)?
Nelle more dell’attribuzione del CUP, indicato sul decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni, nella documentazione di progetto, anche ai fini dell’annullamento dei titoli di spesa, dell’individuazione dei centri di costo o delle commesse in contabilità, il soggetto beneficiario può utilizzare una stringa che identifichi univocamente l’attività progettuale, come indicato nei Criteri di determinazione dei costi ammissibili e modalità di rendicontazione in allegato n. 10 al decreto direttoriale di apertura. A titolo esemplificativo, può essere usato il nome dell’IPCEI con il riferimento al Codice SA della notifica di aiuto (per esempio: IPCEI Denominazione_SA.0000_beneficiario).

5.2. Quali criteri devono essere utilizzati per il computo delle spese e dei costi ammissibili?
Con riguardo alla determinazione e al computo degli importi, i costi sono determinati secondo i Criteri generali esposti nell’allegato n. 10 al decreto direttoriale di attivazione; come riportato al paragrafo n. 1 di tale allegato n. 10, sono fatte salve le eventuali specifiche dell’operazione contenute nel project portfolio e nel piano finanziario approvati, e nella Decisione di autorizzazione.

5.3. Come deve essere effettuato il computo delle spese amministrative e generali?
I riferimenti per le modalità di calcolo delle spese generali sono contenuti nel paragrafo f.1) dell’allegato n. 10 al decreto direttoriale di attivazione. Tale paragrafo f.1) prevede l’applicazione della misura di calcolo del 25% del totale dei costi diretti ammissibili per le spese generali, nel rispetto delle condizioni di autorizzazione degli aiuti e del piano dei costi ammesso in tale sede. Pertanto, laddove in sede di autorizzazione del piano finanziario di progetto e del prospetto di calcolo del deficit di finanziamento siano stati applicati criteri e basi di computo diversi da tale misura generale del 25% del totale dei costi diretti contenuta al paragrafo f.1), i soggetti beneficiari saranno tenuti ad uniformarsi integralmente alle diverse modalità ammesse dalla Commissione europea in sede di approvazione del piano finanziario di progetto e del prospetto di calcolo del deficit di finanziamento.

5.4. Nell’ambito delle attività di disseminazione dei risultati del progetto possono essere riconosciute le spese per viaggi e trasferte per i congressi o gli eventi organizzati in Italia o all’estero?
Le spese e i costi ammissibili devono rientrare tra le categorie elencate nell’articolo 4, comma 4, del D.M. 21 aprile 2021, ed essere sostenuti e pagati nello svolgimento delle attività del progetto autorizzate come da Decisione europea. L'Allegato n. 10 al decreto direttoriale di attivazione reca i criteri per la determinazione dei costi ammissibili nell’ambito dell’IPCEI di riferimento, riportanti le stesse categorie di spesa del comma 4 del citato articolo 4 del DM 21 aprile 2021, con le corrispondenti indicazioni di specifica.

Per i costi ascrivibili alla categoria di spesa di cui alla lettera h) del comma 4 dell’articolo 4 del DM 21 aprile 2021, si prevede che “altri costi” possono essere accettati se giustificati e laddove siano strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e al conseguimento dei relativi obiettivi, ivi compresi i costi per disseminazione dei risultati. Deve trattarsi in ogni caso di spese necessarie e relative ad attività progettuali autorizzate, ivi comprese le spese di disseminazione ove presenti tra le attività progettuali.

5.5. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal D.M. 21 aprile 2021 i servizi di consulenza e ricerca contrattuale prestati da soggetti esteri?
Le prestazioni ammesse nell’ambito della categoria di spesa di cui alla lettera e) dell’articolo 4, comma 4, del D.M. 21 aprile 2021 possono essere rese anche da soggetti con sede in territorio estero, fermo restando che si tratti di prestazioni riguardanti le attività del progetto autorizzato e ammesso alle agevolazioni destinate alle unità produttive di progetto, localizzate nel territorio nazionale. Deve in ogni caso trattarsi di una prestazione necessaria per le attività progettuali, in virtù della natura della prestazione e delle caratteristiche tecnico-scientifiche del soggetto, che richiedano il ricorso ad una determinata professionalità, expertise, pratica o competenza altrimenti indisponibile.

Le attività di ricerca contrattuale rientrano nella citata categoria di spesa di cui alla lettera e) dell’articolo 4, comma 4, del D.M. 21 aprile 2021, e sono pertanto ammissibili nel rispetto della Decisione di autorizzazione degli aiuti di Stato in esecuzione delle attività ammesse nell’ambito del Project portfolio autorizzato.

In ogni caso, la contrattualizzazione delle prestazioni ricomprese nella lettera e) citata deve avvenire alle normali condizioni di mercato, la spesa deve rispettare i criteri stabiliti nell’allegato n. 10 al decreto direttoriale di attivazione e non può condurre ad una indebita percezione dell’aiuto da parte di soggetti non autorizzati dalla richiamata Decisione.

5.6. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal D.M. 21 aprile 2021 le prestazioni di servizi prestati da soggetti terzi per lo specifico supporto alle attività di rendicontazione?
Le spese e i costi ammissibili devono rientrare tra le categorie elencate nell’articolo 4, comma 4, del D.M. 21 aprile 2021, ed essere sostenuti e pagati nello svolgimento delle attività del progetto autorizzate come da Decisione europea, rispettando i criteri riportati nell'Allegato n. 10 al decreto direttoriale di attivazione. Sono ricompresi nella categoria di spesa ammissibile di cui alla lettera e) del comma 4 del citato l’articolo 4 del DM 21 aprile 2021 i costi di consulenza, comprensivi dei costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali, i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. L’attività amministrativa e contabile di rendicontazione, così come l’attività commerciale, non è compresa tra le attività strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei progetti, e non rientra pertanto tre le spese ammissibili alle agevolazioni.

5.7. Quali sono le spese per le attività di disseminazione dei risultati ammissibili nell’ambito della categoria h) – Altri costi?
Nell’ambito della categoria h) – Altri costi di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale di apertura, sono ammissibili unicamente le spese direttamente sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione di attività di disseminazione dei risultati del progetto autorizzato. Pertanto, possono comprendere, a titolo esemplificativo, spese organizzative di eventi, canoni e costi per la partecipazione a fiere e congressi, spese sostenute per il trasporto di materiale e noleggio spazi espositivi e per attività e materiale di comunicazione dei risultati del progetto, costi per organizzazione dei relativi viaggi e trasferte del personale impiegato in tali attività (es. alloggio e trasporto di linea alle località degli eventi).

Tali spese devono rispettare i criteri di rendicontazione indicati nell’allegato n. 10 medesimo, e pertanto riferirsi a titoli di spesa non inferiori a 500 euro, recanti il CUP di progetto e per le quali siano effettuati pagamenti tracciabili.
Non sono ricomprese in tale categoria h) – Altri costi, in quanto non direttamente sostenuti per la realizzazione delle attività di disseminazione, le spese sostenute dal personale dei beneficiari in occasione della partecipazione agli eventi di disseminazione – quali a titolo esemplificativo e non esaustivo vitto, trasporti locali, etc. – che sono ricompresi all’interno dei costi indiretti (“spese generali”) determinati secondo quanto disposto alla lettera f.1) dell’allegato 10 al decreto direttoriale di apertura.

5.8. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la partecipazione ad incontri di governance IPCEI?
Le spese sostenute per la partecipazione agli incontri di governance dell’IPCEI rappresentano costi indiretti del progetto, e sono pertanto ricompresi all’interno dei costi indiretti (“spese generali”) determinati secondo quanto disposto alla lettera f.1) dell’allegato 10 al decreto direttoriale di apertura. Sono fatti salvi i casi di spese ammissibili per attività di disseminazione dei risultati, ivi compresi gli eventi, rendicontati tra gli Altri costi di cui alla lettera h) del predetto allegato.

5.9. Nella categoria di costo fabbricati, infrastrutture e di terreni di cui alla lettera c) dell’allegato 10 “Criteri per la determinazione dei costi ammissibili” dei provvedimenti di attivazione degli IPCEI, possono essere incluse spese per locazioni di immobili al fine di utilizzarli per le attività inerenti al progetto in svolgimento?
Come stabilito dall’articolo 4, comma 4, lettera c), del Decreto interministeriale 21 aprile 2021, le spese ammissibili inerenti a fabbricati, infrastrutture e terreni devono riguardare i costi sostenuti per l’acquisto o la costruzione degli immobili, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Non rientrano in tale voce le spese per locazione degli immobili, come previsto alla lettera c) dell’Allegato n. 10 al decreto di attivazione dell’IPCEI recante i criteri per la determinazione dei costi ammissibili.

5.10. Come sono rendicontati i costi ammissibili nell’ambito del Fondo IPCEI sostenuti in valuta estera? Quale dovrà essere la documentazione giustificativa da presentare e a quale tasso di cambio dovrà essere fatta l’imputazione per il rimborso della quota prevista?
Nel caso di acquisti di beni o servizi effettuati da fornitori che operano in paesi esteri, il beneficiario è tenuto a presentare i relativi titoli di spesa emessi in valuta estera unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

I titoli di spesa potranno esporre anche la doppia valuta (es. dollaro/euro) ed evidenziare il tasso di cambio applicato alla data di emissione.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e del rimborso dei costi ammissibili, verrà preso in considerazione il controvalore in euro dell’importo totale riportato in fattura o dei singoli importi riferiti ai beni/servizi in essa contenuti e imputati al progetto, determinato sulla base del tasso ufficiale di cambio vigente alla data del pagamento applicato dall’istituto di credito e riportato nella documentazione ufficiale attestante l’avvenuto pagamento (i.e. estratto conto bancario, distinte di pagamento etc).

5.11. In sede di rendicontazione dei costi, il costo del personale in distacco alla società beneficiaria del finanziamento da una società appartenente allo stesso gruppo, impegnato nell’ambito delle attività previste dal progetto, è da ricomprendere nella categoria f.2) Personale dipendente o nella categoria f.3) Personale non dipendente?
Il costo sostenuto dal soggetto beneficiario relativamente al personale distaccato da altre realtà societarie appartenenti al medesimo gruppo è ricompreso nella voce di costo f.3), concernente il Personale non dipendente del soggetto beneficiario, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibiti alle attività oggetto del progetto ammesso, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Ai fini dell’ammissibilità della prestazione, il personale dovrà operare in distacco nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili, e il soggetto beneficiario dovrà rispettare le disposizioni applicabili impartite dal Ministero per la determinazione e rendicontazione del relativo costo come previste dal decreto di attivazione e successive disposizioni attuative. A tal fine, come previsto dai Criteri per la determinazione dei costi ammissibili, il costo ammissibile è sostenuto da idonea documentazione giustificativa di spesa, e determinato in base al costo previsto dal contratto di distacco al netto di IVA qualora prevista. Nel caso in cui la prestazione lavorativa prevista dal contratto non riguardi in modo esclusivo il progetto di ricerca e sviluppo, il costo del contratto è ammesso all’agevolazione in proporzione all’impiego effettivo del lavoratore per il progetto.

6. Erogazione delle agevolazioni

6.1. Quali sono i vincoli temporali per la presentazione delle richieste di erogazione ad avanzamento?
Come previsto dall’articolo 6, comma 1, del D.M. 27 giugno 2022, le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ove previste. I provvedimenti di apertura di cui all’articolo 4, comma 8, del medesimo D.M. 27 giugno 2022, recano i criteri di dettaglio per l’ammissione, determinazione e rendicontazione delle spese e dei costi. Le richieste di erogazione devono essere predisposte dal beneficiario secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 3 al decreto direttoriale di apertura ed essere trasmesse nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto di concessione, con le modalità indicate sulla pagina del sito del Ministero dedicata all’IPCEI.

6.2. E’ possibile richiedere un’erogazione in anticipazione a seguito di una prima richiesta di erogazione presentata ad avanzamento?
Come previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto direttoriale di attivazione, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 10 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato. Pertanto, l’istanza di anticipazione può essere presentata unicamente in sede di prima richiesta di erogazione, rispetto alle attività che successivamente saranno oggetto di rendiconti secondo il criterio temporale interessato.

6.2-bis Il Soggetto beneficiario può richiedere un’anticipazione superiore al 10 per cento?
Nel caso di concessione delle agevolazioni sul PNRR, l'importo dell'anticipazione può essere maggiore del 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati. Per la possibilità di erogazione dell’anticipazione superiore al 10 per cento, sono riportate all’articolo 6, comma 7-bis, del decreto direttoriale di apertura dell’intervento le indicazioni e modalità della relativa richiesta, che può essere presentata limitatamente ai casi e con le procedure contemplate dal comma citato.

6.3. È possibile presentare molteplici fidejussioni o polizze assicurative, distinte tra loro, ciascuna di importo inferiore a quello da garantire per l’erogazione in anticipazione dell’agevolazione, ma che sommate coprano l’importo della garanzia richiesta per l’erogazione in anticipazione?
Come previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto direttoriale di apertura, la prima richiesta di erogazione in anticipazione deve essere accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare. Non è pertanto ammessa ai sensi di tale disposizione la possibilità di presentare molteplici fideiussioni, tra loro distinte, che garantiscano ciascuna un importo inferiore alla somma da erogare. La richiamata disposizione normativa può consentire tuttavia la presentazione di una garanzia mediante una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, coerente con i contenuti del modello allegato al DM citato, che rechi, con le modalità consentite dalla legge, la garanzia prestata da più soggetti garanti in solido verso il Ministero per l'intero importo della somma da erogare in anticipazione.

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