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Domande e risposte sui Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare (Green New Deal)

 


1. Beneficiari

2. Progetti ammissibili

3.  Agevolazioni concedibili

4. Modalità e termini di presentazione delle domande


 

1. Soggetti beneficiari

 

1.1 Quali sono i soggetti ammissibili alle agevolazioni?

Come previsto dall’articolo 3, comma 1, del DM 01/12/2021, possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura le seguenti imprese:

  1. imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  2. imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  3. imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  4. Centri di ricerca, vale a dire imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale secondo quanto previsto dalla definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del DM 01/12/2021.

Sono destinatarie delle agevolazioni le imprese che rispettino tutti i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 3 del DM 01/12/2021 e che presentino – singolarmente ovvero congiuntamente nei limiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3 – programmi ammissibili ai sensi dell’articolo 4 del medesimo DM, nel rispetto delle disposizioni applicative previste dal DD 23/08/2022 e dai relativi allegati.

1.2 Sono ammissibili alle agevolazioni imprese che operino nell’ambito delle finalità individuate dall’articolo 4, comma 1, del DM 01/12/2021, ma che non svolgano attività rientranti nei settori individuati dall’articolo 3, comma 1, del DM 01/12/2021?

No, le imprese ammissibili alle agevolazioni devono appartenere in ogni caso ai settori individuati dall’articolo 3, comma 1, del DM 01/12/2021.

Difatti, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del DM 01/12/2021, la misura agevolativa di sostegno ai programmi di innovazione per il Green Deal italiano è destinata a sostenere le imprese di qualsiasi dimensione che esercitino attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria o che si configurino come centri di ricerca, che propongano un programma ammissibile ai sensi dell’articolo 4 del DM 01/12/2021. Le finalità elencate al comma 1 di tale articolo 4 costituiscono gli obiettivi generali della misura – a cui i programmi ammissibili devono contribuire attraverso innovazioni ricadenti nelle specifiche tematiche applicative individuate dal Ministero secondo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 4 – ma non rappresentano settori di ammissione dei soggetti beneficiari autonomi rispetto a quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, del DM.

1.3 Sono ammissibili alle agevolazioni gli organismi di ricerca?

I soggetti ammissibili devono essere imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del DM 01/12/2021. Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni organismi di ricerca diversi dai centri di ricerca, elencati tra i soggetti ammissibili all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DM 01/12/2021 e rientranti nella definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del DM 01/12/2021.

1.3.bis Gli organismi di ricerca possono partecipare alla realizzazione dei progetti ammissibili?

I soggetti proponenti devono essere imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del DM 01/12/2021; non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni organismi di ricerca che siano diversi dai centri di ricerca di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DM 01/12/2021, rientranti nella definizione individuata dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del DM 01/12/2021.
Gli organismi di ricerca possono invece partecipare alle attività di progetto in qualità di prestatori di servizi di consulenza e ricerca contrattuale, il cui costo rientra tra le spese eleggibili di progetto come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del DM 01/12/2021, dietro pagamento della relativa prestazione da parte delle imprese beneficiarie. Come stabilito dall’articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2), del DD 23 agosto 2023, in sede di valutazione dei programmi presentati, sarà oggetto di positiva valutazione il contributo dei servizi di consulenza e ricerca contrattuale prestati dagli organismi di ricerca, sulla base delle caratteristiche individuate dalle lettere i, ii e iii del punto 2).

1.4 La misura agevolativa è destinata a imprese già ammesse a un altro finanziamento tramite Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)?

No. La misura definita dal DM 01/12/2021, di attuazione dell’articolo 1, comma 90, lettere a) e b), della legge n. 160/2019, è diretta al supporto alla realizzazione dei programmi delle imprese ammissibili di cui all’articolo 3 del DM 01/12/2021 che concorrano alle finalità del Green Deal italiano, individuati dall’articolo 4 di tale DM. Tali programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione, da parte di imprese ammissibili che rispettino i requisiti dell’articolo 3 del DM 01/12/2021, di specifica domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico a valere su una delle due procedure individuate dall’articolo 9, comma 1, di tale DM  01/12/2021, per l’accesso ai finanziamenti agevolati del FRI previsti nell’ambito della misura insieme ai contributi a fondo perduto di cui all’articolo 6 del DM medesimo.

1.4bis Le imprese che usufruiscono di finanziamenti a valere su FRI ottenuti nell’ambito di altri strumenti agevolativi, che risultino ancora in fase di erogazione ovvero in ammortamento, hanno la possibilità di presentare domanda di agevolazioni a valere sullo strumento per il sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano di cui al D.M. 01/12/2021?

La misura di sostegno ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca) di cui al D.M. 01/01/2021, e prevede la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI unitamente a contributi alla spesa a sostegno delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo. Non è pertanto fatto divieto di accesso ai finanziamenti agevolati di cui al D.M. 01/12/2021 a imprese che abbiano in essere già altri finanziamenti a valere sul FRI, fermo restando che si tratti di finanziamenti destinati a diversi investimenti e costi ammissibili, nel rispetto delle previsioni relative al divieto di cumulo stabilite dall’articolo 6, comma 6, del D.M. 01/12/2021 medesimo. La misura in argomento non intende in ogni caso combinare un pregresso finanziamento del FRI, ottenuto su un’altra misura, con i contributi alla spesa previsti dall’articolo 6 del D.M. 01/01/2021.

1.5 Le imprese che hanno la propria sede legale fuori dall’Italia possono ottenere l’accesso alla misura agevolativa, oppure la sede legale in Italia è un requisito necessario per la concessione delle agevolazioni?

Come previsto dall’articolo 4, comma 4, lettera a), del DM 01/12/2021, i programmi ammissibili devono essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 dello stesso DM nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale. A tal fine, per i soggetti non residenti nel territorio italiano è previsto all’articolo 3, comma 5, lettera a), del DM 01/12/2021 il requisito di disponibilità di almeno un’unità locale nel territorio nazionale alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, da rispettare pena decadenza dalle agevolazioni concesse. La sede legale sul territorio nazionale non costituisce pertanto requisito per l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla misura da parte di imprese estere.

 

    2. Progetti ammissibili

     

    2.1 Quali sono i programmi ammissibili alle agevolazioni?

    I programmi ammissibili alle agevolazioni devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 4 del DM 01/12/2021, nel rispetto delle disposizioni applicative individuate dal Ministero in sede attuativa secondo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 4.

    A tal fine, come previsto dall’articolo 12, comma 1, del DD 23/08/2022 di prima applicazione della misura agevolativa, i programmi devono contribuire al perseguimento delle finalità riportate all’articolo 4, comma 1, del DM 01/12/2021 nell’ambito delle specifiche tematiche applicative individuate nell’allegato n. 1 al DD 23/08/2022 medesimo. Tale comma 1 prevede nello specifico che i programmi ammissibili devono apportare un contributo positivo al perseguimento di uno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, negli ambiti riportati nel predetto allegato n. 1, e non ricadere nelle condizioni di esclusione previste dallo stesso.

    2.2 Sono ammissibili alle agevolazioni programmi che rispondano alle finalità individuate dal comma 1 dell’articolo 4 del DM 01/12/2021, al di fuori delle tematiche applicative individuate ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 4?

    No. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono contribuire alle finalità di cui all’articolo 4, comma 1, del DM 01/12/2021 esclusivamente attraverso innovazioni ricadenti nelle specifiche tematiche applicative individuate dal Ministero in sede attuativa secondo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 4. A tal fine, l’allegato n. 1 al DD 23/08/2022 individua le tematiche applicative previste in sede di prima applicazione della misura agevolativa.

    2.3 Sono ammissibili alle agevolazioni programmi che rispondano alle finalità individuate dal comma 1 dell’articolo 4 del DM 01/12/2021, ma che non rispettino le condizioni di ammissione ed esclusione individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 del medesimo DM?

    No. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono contribuire alle finalità di cui all’articolo 4, comma 1, del DM 01/12/2021 nel rispetto delle condizioni individuate dal Ministero in sede attuativa secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 17 del DM 01/12/2021. A tal fine, l’articolo 12 del DD 23/08/2022 individua le condizioni da rispettare previste in sede di prima applicazione della misura agevolativa, con riferimento all’allegato n. 1 per la definizione delle tematiche applicative e delle ulteriori condizioni di dettaglio riguardanti l’ammissione ed esclusione dei programmi.

    2.4 Sono ammissibili alle agevolazioni programmi congiunti tra più imprese beneficiarie, che prevedano delle attività di ricerca e sviluppo svolte da grandi imprese e attività di industrializzazione svolte dalle PMI?

     Sì, sono ammissibili programmi che rispettino i requisiti di accesso alle agevolazioni presentati congiuntamente da più imprese richiedenti nell’ambito dei quali l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sia svolta da grandi imprese, e l’industrializzazione sia in carico dalle PMI.

    Tali iniziative sono difatti ammissibili in qualità di programmi integrati per i quali, come stabilito dall’articolo 12, comma 2, lettera b), sub. i), del DD 23/08/2022, non è richiesto necessariamente lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte delle PMI, il cui apporto progettuale può riguardare unicamente l’industrializzazione.

    2.5 Sono ammissibili alle agevolazioni, nell’ambito di programmi integrati realizzati congiuntamente tra grandi imprese e PMI, le attività di industrializzazione svolte dalle grandi imprese?

    No, non sono in nessun caso ammissibili le attività di industrializzazione svolte dalle grandi imprese, anche nel caso di programmi integrati che coinvolgano PMI, dal momento che l’articolo 4, comma 1, del DM 01/12/2021 prevede espressamente che i progetti di industrializzazione sono ammissibili limitatamente alle PMI.

    2.6 Sono ammissibili alle agevolazioni programmi che prevedano delle attività nell’ambito della sola industrializzazione, ammessa per le PMI?

    Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che rispettino i requisiti previsti dall’articolo 4 del DM 01/12/2021, che in particolare, alla lettera c) del comma 3, specifica che, nell’ambito di un programma presentato dalle PMI, possono essere ammesse le attività di industrializzazione anche in maniera distinta rispetto a quelle di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

    In tal caso, in cui il progetto sia presentato dalle PMI distintamente da un progetto di ricerca e sviluppo, l’industrializzazione può riguardare lo sviluppo industriale e l’applicazione dei risultati di pregresse attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conseguiti internamente all’impresa ovvero acquisiti da fonti esterne alla stessa nell’ambito di progetti distinti e separati da quello oggetto della domanda, e comprovati in tale sede. Il decreto applicativo 23/08/2022 reca, all’articolo 12, comma 2, lettera b), ulteriori condizioni concernenti i programmi di industrializzazione ammissibili in tali casi.

    2.7 Quando devono essere avviati i programmi ammissibili che prevedano delle attività nell’ambito della sola attività di industrializzazione, ammessa per le PMI?

    Come stabilito dall’articolo 4, comma 3, lettera c), del DM 01/12/2021, i programmi di industrializzazione presentati al di fuori di un programma integrato ad una iniziativa di ricerca e sviluppo devono sempre prevedere attività distinte, autonome e separate rispetto a quelle pregresse di ricerca e sviluppo. In relazione all’avvio di tali iniziative, l’articolo 12, comma 2, lettera b), sub. iv), del DD 23/08/2022, evidenzia che comunque, ai fini dell’ammissibilità, la data di avvio del progetto deve essere in ogni caso successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazioni.

    In coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato, ne consegue che, come prescrivono le citate disposizioni contenute all’articolo 12, comma 2, del DD 23/08/2022, non risultano ammissibili come distinti progetti di industrializzazione quelle operazioni in cui non sia comprovata la distinzione e separazione tra la pregressa ricerca e sviluppo e quella di industrializzazione oggetto dell’istanza, e quelle in cui sia riscontrato un impegno per il pregresso conseguimento dei risultati oggetto della successiva industrializzazione ovvero per l’acquisizione degli attivi impiegati nell’industrializzazione tale da configurare l’irreversibilità del successivo investimento in industrializzazione, che figuri pertanto un avvio antecedente alla presentazione della domanda.

    2.8 Nel caso dei programmi di industrializzazione ammessi per le PMI, devono essere sempre realizzati investimenti materiali?

    Sì, come previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera b), del DM 01/12/2021, le attività di industrializzazione ammesse per le PMI devono sempre includere investimenti in attivi materiali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del DM, che mantengano la loro funzionalità rispetto al progetto agevolato per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

    2.9 Nel caso dei programmi di industrializzazione ammessi per le PMI, devono essere sempre previste attività di progettazione degli interventi?

    No, le attività di progettazione non rientrano tra le attività sempre necessarie elencate dall’articolo 4, comma 3, del DM 01/12/2021, costituendo un attributo eventuale del progetto.

    2.10 Nel caso di attività di progettazione previste nei programmi di industrializzazione, è necessario riportare, nella sezione 7 del Piano di Sviluppo redatto secondo lo schema di cui all’Allegato n. 5 al DD 23/08/2022, distinti Obiettivi Realizzativi (OR) per la progettazione dell’intervento e per la realizzazione vera e propria degli investimenti?

    Sì, l’articolazione della sezione 7 del Piano di sviluppo in almeno due OR di industrializzazione distinti è sempre richiesta laddove il progetto preveda sia attività di progettazione che investimenti. In tal caso, è difatti necessario indicare nel Piano di sviluppo almeno due OR distinti, dedicati rispettivamente alla progettazione e alla realizzazione degli investimenti previsti.

    2.11 Sono ammissibili alle agevolazioni del Green New Deal di cui al DM 01/12/2021 i programmi di industrializzazione che prevedano la realizzazione di un nuovo stabilimento, collegato ad una attività di ricerca e sviluppo?

    No. Le attività di industrializzazione, ammissibili esclusivamente per le PMI secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del DM 01/12/2021, devono in alternativa essere volte a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, secondo quanto stabilito dal comma 3, lettera a), del citato articolo 4. Come stabilito dalla lettera c) del medesimo comma 3, le attività ammissibili di industrializzazione delle PMI possono essere ammesse distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di un programma integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni a valere sulla presente misura, ferma restando la separazione dei progetti, delle attività e delle relative spese e costi. Il DD 23/08/2022 reca all’articolo 12 le ulteriori condizioni di ammissione delle iniziative, applicabili ai casi in esame.

    2.12 Sono ammissibili alle agevolazioni del Green New Deal di cui al DM 01/12/2021 programmi che prevedano attività nel settore immobiliare?

    In attuazione della misura agevolativa di cui al DM 01/12/2021, l’allegato n. 1 al DD 23/08/2022 definisce le condizioni di ammissione delle iniziative. Rientrano nelle attività non finanziabili, escluse dalla sezione V.3 di tale allegato n. 1, le attività di sviluppo immobiliare. Pertanto, sono esclusi dalle agevolazioni per ricerca, sviluppo e innovazione di cui al DM 01/12/2021 i programmi di sviluppo immobiliare, vale a dire destinati al rinnovo e la rilocazione o alla rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti immobiliari.

    Tuttavia, laddove rispettino comunque i requisiti di ammissione previsti dal DM 01/12/2021 e dall’allegato n. 1 al DD 23/08/2022, possono essere finanziabili le attività destinate al settore immobiliare che siano connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/523 e che sono connessi alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’allegato II del medesimo Regolamento (UE) 2021/523, quali l’efficienza energetica o l’edilizia popolare. Rimane fermo che deve trattarsi di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, limitatamente alle PMI, industrializzazione dei risultati della R&S, svolti nell’ambito delle tematiche applicative elencate alla sezione IV del predetto allegato n. 1 al DD 23/08/2022 da imprese beneficiarie rientranti nei settori ammissibili ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DM 01/12/2021.

     

      3. Agevolazioni concedibili

       

      3.1 Quali sono le agevolazioni concedibili nell’ambito della misura agevolativa?

      Come previsto dall’articolo 6, comma 1, del DM 01/12/2021, le agevolazioni sono concesse a sostegno della realizzazione di programmi ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, a cui deve essere associato un finanziamento bancario. Nei limiti stabiliti dal comma 1 del citato articolo 6:

      il finanziamento agevolato viene concesso secondo le percentuali individuate dall’articolo 12, comma 3, del DD 23/08/2022 recante le condizioni di finanziamento, in misura pari al 60 per cento nominale delle spese e dei costi ammissibili e solo in presenza di un finanziamento bancario erogato dalla banca finanziatrice di misura minima pari al 20 per cento nominale dell’importo progettuale ammissibile. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento; il contributo a fondo perduto viene concesso in misura pari al 15 per cento dell’importo progettuale ammissibile in forma di contributo alla spesa a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione delle PMI, e in misura pari al 10 per cento come contributo in conto impianti per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione delle PMI.

      3.2 E’ possibile rinunciare al finanziamento agevolato?

      Come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 01/12/2021, il finanziamento agevolato ed il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso tra loro. Come previsto da tale comma, la concessione del contributo è subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI di cui al DM 01/12/2021, e la concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento di cui all’articolo 11, comma 4, del medesimo DM, ivi compresi pertanto i casi occorrenti in seguito alla rinuncia al finanziamento agevolato.

      3.3 E’ possibile estinguere anticipatamente il finanziamento agevolato concesso?

      Come previsto dall’articolo 8, comma 6, del DM 01/12/2021, l’impresa beneficiaria ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento concesso, solo nel rispetto dei vincoli previsti dalla convenzione e dal contratto di finanziamento, previa stipula del medesimo.

      3.4 Le agevolazioni concesse a valere sul D.M. 01/12/2021 per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano, sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?

      No. Le agevolazioni previste dal D.M. 01/12/2021, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 6, del medesimo decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese e costituenti aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». ll predetto divieto di cumulo si applica alle agevolazioni che si configurino come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ad eccezione degli aiuti di Stato concessi nella forma di benefici fiscali e/o di garanzia per i quali il cumulo, sulle medesime spese, è consentito nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.

      3.5. Le agevolazioni concesse a valere sul D.M. 01/12/2021 per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?

      Il divieto di cumulo previsto per le agevolazioni di cui al D.M. 01/12/2021 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al D.M. 01/12/2021 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.

      In ogni caso, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 01/12/2021 con le misure non classificabili come aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

      3.6. Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali (es. crediti d’imposta) sono cumulabili per le medesime spese e costi con quelle concesse a valere sul D.M. 01/12/2021 per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal?

      Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali sono cumulabili con quelle concesse a valere sul D.M. 01/12/2021 per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal.

      Come previsto dall’articolo 6, comma 6, del D.M. 01/12/2021, nel caso in cui il beneficio fiscale sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, il cumulo con gli aiuti di cui al D.M. 01/12/2021 è consentito unicamente nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i., come indicato nella precedente FAQ 3.4.

      Nel caso in cui il beneficio fiscale non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale, il divieto di cumulo di cui all’articolo 6, comma 6, non interviene, come indicato nella precedente FAQ 3.5. In tal caso il cumulo è comunque consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

      3.7. Nei casi consentiti ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.M. 01/12/2021, è possibile cumulare le agevolazioni concesse per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal con misure che escludano la possibilità di cumulo?

      No. Come stabilito dall’articolo 12, comma 6, del provvedimento applicativo di cui al DD 23/08/2022, recante le condizioni di ammissione, finanziamento ed esecuzione dei progetti, nei casi ammessi dall’articolo 6, comma 6, del DM 01/12/2021 è permesso il cumulo delle agevolazioni esclusivamente con altre misure che consentano la cumulabilità.

      Non è pertanto mai possibile cumulare le agevolazioni concesse a valere sul DM 01/12/2021 con quelle di misure che non consentano alcuna forma di cumulo del finanziamento pubblico.

      3.8. Nei casi di cumulabilità consentita ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.M. 01/12/2021, è possibile finanziare la medesima spesa due volte (doppio finanziamento)?

      No. Come stabilito dall’articolo 12, comma 6, del provvedimento applicativo di cui al DD 23/08/2022, recante le condizioni di ammissione, finanziamento ed esecuzione dei progetti, nei casi in cui la cumulabilità con altre risorse pubbliche sia consentita dall’articolo 6, comma 6, del DM 01/12/2021, rimane comunque fermo che il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche (c.d. divieto di doppio finanziamento).

      Come previsto nel citato articolo 12, comma 6, tale divieto di doppio finanziamento opera verso tutte le fonti di finanziamento pubblico, anche di diversa natura. Pertanto, è fatto divieto di doppio finanziamento della spesa agevolata a valere sul DM 01/12/2021 sia verso misure finanziate con risorse pubbliche di origine nazionale e regionale, che di fonte europea.

      3.9. Quali sono le modalità di determinazione dell’intensità di aiuto del finanziamento agevolato?

      Come previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5, del D.M. 01/12/ 2021, ai fini della definizione delle intensità di aiuto ammissibili si tiene conto dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) calcolato in base al tasso di riferimento applicabile, quantificato a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea sul proprio sito web secondo quanto previsto dalla comunicazione 2008/C 14/02. Nell’allegato n. 8 al DD 23/08/2023 sono fornite indicazioni ai fini del computo dell’ESL. In sede di determinazione del finanziamento accordabile e per garantire il rispetto delle intensità di aiuto applicabili, le banche finanziatrici tengono conto delle determinazioni istruttorie di ammissibilità delle attività progettuali comunicate dal Soggetto gestore. Qualora il valore così determinato superi l’intensità massima stabilita dal Regolamento GBER, l’importo del contributo potrebbe essere ridotto così da rispettare i relativi massimali.

       

      4. Modalità e termini di presentazione delle domande

       

      4.1 E’ possibile effettuare l’invio delle domande di agevolazione in assenza di idonea attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento, rilasciata da una banca registrata aderente all’addendum alla Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del DD 23/08/2022 per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile stipulata tra il Ministero, l’Associazione bancaria italiana e CDP?

      No, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del DD 23/08/2022, le domande devono essere accompagnate da una idonea attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario, che deve essere rilasciata da una banca aderente all’addendum alla Convezione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), registrata all’elenco pubblicato e costantemente aggiornato sulla pagina dedicata del sito di Cassa Depositi e Prestiti, ed essere redatta conformemente al modello allegato al medesimo addendum.

      4.2 Possono essere integrate successivamente all’invio le domande di agevolazione trasmesse prive di idonea attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento rilasciata da una banca registrata aderente all’addendum alla Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del DD 23/08/2022 per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile stipulata tra il Ministero, l’Associazione bancaria italiana e CDP?

      No, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del DD 23/08/2022, le domande devono essere accompagnate da una idonea attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario, che deve essere rilasciata da una banca aderente all’addendum alla Convezione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), registrata all’elenco pubblicato e costantemente aggiornato sulla pagina dedicata del sito di Cassa Depositi e Prestiti, ed essere redatta conformemente al modello allegato al medesimo addendum. Le domande inviate senza idonea attestazione allegata decadono per effetto dell’esito negativo della verifica di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del DD 23/08/2022

      4.3 Successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 4, del D.M. 01/12/2021, comprensiva dell’attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, resa dalla Banca finanziatrice del singolo proponente e redatta in conformità con il modello definito nella Convenzione, è possibile sostituire la Banca finanziatrice?

      Sì, è possibile cambiare Banca finanziatrice successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni secondo le modalità stabilite dall’articolo 9, comma 4, del D.M. 01/12/2021 e successive disposizioni applicative, allegando nuova attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario resa da un istituto convenzionato. La sostituzione della Banca finanziatrice con altro soggetto convenzionato non altera i termini previsti dall’articolo 13, comma 1, del D.D. 23/08/2022 per la presentazione della successiva sintesi di delibera di Finanziamento bancario. La sostituzione della Banca finanziatrice non è in ogni caso consentita a seguito della presentazione, da parte dell’impresa beneficiaria, della sintesi di delibera di Finanziamento bancario ai sensi del medesimo articolo 13, comma 1, del D.D. 23/08/2022.

      4.4. Quali sono i termini di presentazione delle domande?

      Le domande di agevolazioni possono essere presentate a partire dal 17 novembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, comunicato dal Ministero con decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e pubblicato sulla pagina dedicata del sito internet ministeriale con cui è disposta, come previsto dall’articolo 9, comma 7, del DM 01/12/2021, la chiusura dei termini di presentazione delle domande.
      Le imprese sono tenute a visitare la pagina dedicata dell’intervento per riscontrare l’apertura dei termini.

       

       

      Green New Deal

       

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