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Grandi progetti di ricerca e sviluppo - Decreti ministeriali 15 ottobre 2014

 

1. Con riferimento al criterio “capacità del soggetto da valutare di rimborsare il finanziamento agevolato”, di cui alla lettera a), punto 2.i dell’allegato n. 12 del decreto direttoriale 30 aprile 2015, quale è il punteggio minimo da raggiungere al fine della positiva conclusione della fase istruttoria? 

Come previsto dall’allegato n. 12 (pg. 68) del decreto direttoriale 30 aprile 2015, il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a), punto 2.i (da valutare per tutti i soggetti proponenti ad eccezione degli spin-off) deve risultare pari ad almeno 3,2. Tale valore minimo è riferito al punteggio relativo al predetto criterio e non al valore dell’indicatore sulla base del quale è calcolato il punteggio, come indicato per mero refuso in altra parte dello stesso allegato n. 12.


2. Nel caso in cui i bilanci approvati e depositati dal soggetto proponente o dalla controllante di quest’ultimo, sono stati redatti secondo i criteri IAS, il proponente è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 8 del DD 30/04/2015?

La dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 8 del Decreto direttoriale 30 aprile 2015 deve essere compilata e presentata anche dai soggetti proponenti che abbiano redatto i propri bilanci o quelli della controllante (nel caso vengano utilizzati questi dati) secondo i criteri IAS. In tali casi, gli importi da indicare nelle tabelle devono riguardare le specifiche voci di bilancio determinate mediante una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo rispettivamente gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. In tale ipotesi, il soggetto proponente deve allegare in sede di presentazione della domanda di agevolazione anche un’apposita dichiarazione volta ad attestare la corrispondenza tra i dati indicati e i bilanci redatti secondo i criteri IAS. Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e controfirmata, sempre in forma digitale, dal Presidente del Collegio sindacale, revisore unico, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro o responsabile del centro di assistenza fiscale.

Integrazione alla FAQ N. 2

La risposta alla presente FAQ è stata superata dall’emanazione del decreto direttoriale 23 giugno 2015 che ha modificato la dichiarazione (di cui all’allegato n. 8 al decreto direttoriale 30 aprile 2015) inerente i dati contabili utili per il calcolo dei parametri relativi alla solidità’ economico-finanziaria del soggetto proponente di cui all’articolo 10, comma 3 ed al punto a.2 dell’allegato n. 2 del d.m. 15 ottobre 2014 e s.m.i.

3. Lo stesso soggetto proponente può presentare una domanda di agevolazione a valere sul bando Agenda digitale e una a valere sul bando Industria sostenibile? Se è sì, ci sono delle limitazioni a riguardo, previste dalle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 15 ottobre 2014?

L’art. 3, comma 3 del decreto direttoriale 30 aprile 2015 prevede che: “Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, a valere sul medesimo bando Agenda digitale o Industria sostenibile, una sola istanza preliminare nell’arco temporale di 365 giorni, a meno che la stessa non sia stata fatta oggetto di una valutazione negativa di cui all’articolo 4, comma 4, e venga a tal fine riformulata”. Inoltre, l’art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 15 ottobre 2015 (bando Industria sostenibile) prevede che: “Non sono agevolabili a valere sul presente decreto i progetti che, in ragione dell’attività svolta e delle relative caratteristiche, sono integralmente finanziabili a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 concernente i grandi progetti strategici nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche (ICT) coerenti le finalità dell’Agenda digitale italiana.”.
Pertanto, lo stesso soggetto proponente può presentare una domanda a valere sul bando Agenda digitale e una domanda a valere sul bando Industria sostenibile nel caso in cui le domande abbiano ad oggetto due progetti di ricerca e sviluppo inerenti tecnologie e ambiti differenti, relativi rispettivamente a quelli previsti dal bando Agenda digitale e dal bando Industria sostenibile.
Nel caso in cui, invece, i progetti siano entrambi riconducibili alle tecnologie abilitanti dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche (ICT) previste dal Bando Agenda digitale, l’impresa proponente, non potendo presentarli sul bando Industria sostenibile (a causa della suddetta limitazione di cui all’art. 4, comma 3 del DM 15.10.2014), può presentare solo una domanda a valere sul Bando Agenda digitale (al fine di non incorrere nel divieto di cui al richiamato art. 3, comma 3 del Decreto direttoriale 30.4.2015).

4. Ai fini dell’attribuzione della maggiorazione del contributo alla spesa, di cui all’articolo 6, comma 2, dei decreti 15 ottobre 2014, prevista nel caso in cui il progetto sia realizzato nell’ambito di forme di collaborazione internazionale o con il contributo esterno di almeno un Organismo di ricerca, l’accordo di collaborazione o il contratto deve essere sottoscritto prima della presentazione della domanda di agevolazioni?

No, al fine di consentire il rispetto della regola attinente l’effetto di incentivazione dell’aiuto, l’accordo di collaborazione internazionale o il contratto con l’Organismo di ricerca per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazioni deve essere sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. In ogni caso, per il riconoscimento della maggiorazione, tale accordo/contratto deve essere inviato al Soggetto gestore successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni, ma, comunque, prima della conclusione dell’attività istruttoria, secondo quanto indicato nell’articolo 7 del Decreto direttoriale 30 aprile 2015.
Si ricorda, inoltre, che nel piano di sviluppo allegato alla domanda di agevolazioni ed, in particolare, nel punto 12 relativo agli elementi a supporto della richiesta di maggiorazione del contributo, devono essere fornite tutte le informazioni utili all’attribuzione della maggiorazione, ancorché relative ad atti ancora da formalizzare.

5. Nell’ambito della presentazione di un progetto congiunto i contratti di collaborazione secondo quale forma devono essere stipulati?

Nel caso di un progetto congiunto l’articolo 3, comma 2, dei decreti ministeriali 15 ottobre 2014 stabilisce che “i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto”. I predetti contratti di collaborazione devono essere validi e stipulati con le modalità e nelle forme previste dalle prescrizioni normative che regolano la tipologia di contratto prescelto.

6. Con riferimento al criterio di valutazione inerente “l’ammontare delle spese di R&S sostenute in Italia in rapporto al fatturato”, riportato nel punto a.1.i dell’allegato n. 12 al decreto direttoriale 30 aprile 2015, quali spese di ricerca e sviluppo sono considerate?

La valutazione dell’ammontare delle spese di R&S sostenute in Italia in rapporto al fatturato viene effettuata sulla base dei dati indicati dal soggetto proponente nell’allegato n. 8 del decreto direttoriale 30 aprile 2015 e, in particolare, per quanto riguarda le spese di R&S sulla base della “Variazione rispetto all’esercizio precedente delle spese in R&S sostenute in Italia”. A tal fine, come indicato nello stesso allegato, devono essere prese in considerazione esclusivamente le spese di ricerca e sviluppo capitalizzate in bilancio nella voce B.2 dell’Attivo, per la parte di tali spese sostenute in Italia.

7. La dichiarazione relativa ai dati contabili utili per il calcolo dei parametri relativi alla solidità economico-finanziaria del soggetto proponente, di cui all’allegato n. 8 al decreto direttoriale 30 aprile 2015, da chi deve essere rilasciata?

Come indicato nello stesso decreto direttoriale 30 aprile 2015 (vd. allegato n. 12), tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto interessato e controfirmata dal Presidente del Collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Nel caso di bilancio consolidato, la dichiarazione è altresì sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o da un revisore unico dell’impresa controllante, qualora diversa dal soggetto interessato.

In particolare, in presenza del Collegio sindacale, essendo attribuiti allo stesso, ai sensi degli artt. 2403, 2403-bis, 2409-terdecies e 2409-octiesdecies del codice civile, i poteri di vigilanza e controllo (anche contabile), la dichiarazione in esame deve essere controfirmata dal Presidente di tale organo, indipendentemente dal fatto che abbia, come indicato nella nota 5 dell’allegato n. 8, la responsabilità della certificazione dei dati di bilancio. L’espressione contenuta nella nota n. 5, infatti, non intende fare riferimento alla certificazione in senso tecnico-contabile ma esprime esclusivamente un generico riferimento ai predetti poteri di vigilanza e controllo. In ogni caso, tale nota, non essendo parte della dichiarazione ma solo un’indicazione a supporto del soggetti proponenti nella compilazione, può essere espunta dal testo da presentare unitamente alla domanda di agevolazioni.

8. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo diretto alla spesa, come stabilisce l’art. 6, comma 2, lettera b) dei decreti ministeriali 15 ottobre 2014, che caratteristiche deve presentare la collaborazione internazionale fra le imprese interessate? E cosa accade nel caso di partecipazione di una PMI ai progetti congiunti, art. 6, comma 2, lettera c)?

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), prevista per le forme di collaborazione internazionale, è richiesto che tale collaborazione sia fra imprese indipendenti.
Nell’ambito dei progetti congiunti realizzati con la partecipazione di almeno una PMI, invece, per il riconoscimento della maggiorazione di cui all’art. 6, comma 2, lettera c), tale requisito di indipendenza fra le imprese co-proponenti non viene richiesto.

9. Qualora il pagamento di un titolo di spesa, che può essere imputato al progetto di ricerca e sviluppo, viene effettuato dal beneficiario senza riportare nella causale la dicitura: "Bene/servizio acquisito ai sensi del Decreto MISE 15/10/2014 e s.m.i.", in base a quanto prescrive l'art. 6, comma 2 del decreto direttoriale 30 aprile 2015, cosa succede ai fini dell'ammissibilità di quei costi al progetto?

Ai fini dell'ammissibilità delle spese imputabili al progetto di ricerca e sviluppo devono essere rispettate tutte le condizioni indicate dal decreto direttoriale 30 aprile 2015, ivi compreso quanto previsto in merito alla causale dall'articolo 6, comma 2 del predetto decreto. Tale disposizione, infatti, consente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle spese sostenute dal beneficiario nell'ambito del progetto stesso e, in violazione della stessa, il titolo di spesa non può essere ammesso alle agevolazioni, a meno che il soggetto beneficiario non produca una documentazione utile a raggiungere inequivocabilmente ed univocamente il medesimo risultato, e, cioè, la tracciabilità dei pagamenti e la loro riconducibilità alle spese ammesse dal progetto agevolato.

9bis Considerata l’obbligatorietà dell’emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, nei casi di impossibilità ad acquisire le stesse provviste di indicazione cup e/o della dicitura prevista nelle disposizioni attuative del bando, si richiede se l’indicazione del cup nella causale di pagamento possa essere elemento sufficiente anche ai fini dell’obbligo di timbratura previsto dalla normativa di riferimento.

Nel caso di fatturazione elettronica, nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi dell’indicazione del CUP o della dicitura prevista nelle disposizioni del bando, al fine di escludere il rischio di doppio finanziamento delle spese, si ritiene sufficiente un’indicazione che contempli obbligatoriamente almeno la presenza del CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento come elemento utile a consentire di riscontrare la riconducibilità alle spese ammesse dal progetto agevolato. Le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono. Per le spese sostenute prima del decreto di concessione delle agevolazioni, l’indicazione del CUP può essere sostituita dal numero di progetto o posizione assegnato dalla piattaforma informatica del Soggetto gestore dedicata alla presentazione delle domande o, qualora questi non siano noti, dal titolo del progetto, con indicazione dell'intervento agevolativo (bando o DM) Mise. Per i progetti che sono cofinanziati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020 o dei POR, i soggetti beneficiari sono tenuti comunque ad attenersi alle disposizioni relative all'ottemperanza ai vincoli comunitari per l'utilizzo dei predetti Fondi stabilite dal Ministero.

9ter Nei casi di fatturazione elettronica o di conservazione sostitutiva digitale dei documenti contabili, si richiede quale documentazione debba essere presentata per la verifica dell’apposizione del cup o della dicitura pon, in presenza di procedura prevista dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 52/e/2010, tramite il c.d. “timbro elettronico” (o virtuale)

Nei SAL intermedi è possibile produrre una Dsan attestante la conservazione in forma digitale dei titoli di spesa, e l’annullamento degli stessi con il CUP o la dicitura PON tramite timbro virtuale, al fine di consentire di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa e l’univocità di riferimento delle timbrature per ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto. Nella Dsan deve essere esplicitata anche la relativa metodologia di archiviazione.
La Dsan dovrà contenere (o prevedere in allegato) la lista delle fatture e dei relativi riferimenti di univocità prodotti dal sistema di archiviazione/timbratura. In sede di controllo amministrativo documentale, potrà essere acquisito il Registro protocolli timbri del soggetto beneficiario all’interno del quale viene ricercata la fattura oggetto di verifica, o documento equipollente. L’immodificabilità del titolo di spesa e l’univocità di riferimento del timbro elettronico saranno verificati presso la sede de beneficiario nel corso dei controlli in loco.
In ogni caso, la conservazione sostitutiva digitale e timbratura virtuale devono avvenire in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale in materia, da parte di società terze rispetto al beneficiario, certificate ed accreditate presso gli enti competenti laddove previsto dalle disposizioni applicabili; l’apposizione del CUP ovvero della dicitura prevista dalle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo per assicurare il rispetto dell’obbligo di timbratura deve avvenire nell’ambito della procedura prevista dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E/2010 tramite modalità certificate di c.d. “timbro virtuale”, che consentano di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa, di verificare l’univocità di riferimento delle timbrature effettuate e di ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto.

10. Nel caso di bonifici cumulativi, visto l'obbligo di indicare sulla disposizione del bonifico la causale prevista all'art. 6, comma 2 del decreto direttoriale 30 aprile 2015, cosa bisogna fare?

Al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto direttoriale 30 aprile 2015 in merito alla causale, i bonifici per il pagamento delle spese agevolate nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo devono essere effettuati singolarmente. In caso contrario, ai fini dell'ammissibilità del singolo titolo di spesa, è necessario che l'impresa produca, per ciascun titolo, una documentazione utile a dimostrare inequivocabilmente ed univocamente la tracciabilità dei pagamenti e la loro riconducibilità alle spese ammesse dal progetto agevolato.

11. I soggetti che sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale?

Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo”.

Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato”. In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario sarà necessario assicurare la rendicontazione dei costi secondo la predetta modalità utilizzando, per quanto attiene il costo del personale, i medesimi criteri di determinazione dei costi utilizzati dal beneficiario.

12. Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

 

 

Ultimo aggiornamento: 1° marzo 2021

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