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Domande e risposte su Garanzie confidi

 

1. Operazioni di fusione rilevanti ai fini dell’accesso al contributo di cui all’articolo 5 del DM 7 aprile 2021

L’articolo 5, comma 2, del DM 7 aprile 2021 prevede testualmente che le operazioni di fusione rilevanti ai fini dell’accesso al contributo debbano essere perfezionate successivamente al 1° gennaio 2019 e prima della presentazione della richiesta di ammissione.

Al riguardo, si specifica che tale previsione deve essere interpretata nel senso di ricomprendere nel perimetro delle operazioni di fusione rilevanti ai fini dell’accesso al contributo tutte le operazioni di fusione perfezionate (ossia efficaci ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 2504-bis cc) a decorrere dal 01/01/2019 e in data antecedente alla presentazione della richiesta di accesso al contributo.

L’individuazione del termine del 01/01/2019 quale dies a quo dell’efficacia delle operazioni di fusioni rilevanti ai fini dell’accesso al contributo è infatti motivata dalle seguenti circostanze:

  • Il citato termine del 01/01/2019 coincide con la data di entrata in vigore della legge n. 145/2018 che all’articolo 1, comma 221, nel modificare il testo dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013, ha previsto l’attribuzione ai confidi che realizzano operazioni di aggregazione oppure processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, con modalità da definirsi con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse residue accertate. Risulta pertanto corretto far decorrere l’efficacia delle operazioni di fusioni rilevanti ai fini dell’accesso al contributo previsto dal decreto attuativo della predetta previsione, il DM 7 aprile 2021, dall’entrata in vigore della legge stessa;
  • Il citato termine del 01/01/2019 appare inoltre coerente con la prassi in uso in ambito societario di far decorre gli effetti delle operazioni di fusione per incorporazione, anche ai fini fiscali e contabili, dal primo giorno dell’anno successivo a quello stipula dell’atto di fusione.

 

2. Progetti di digitalizzazione/efficientamento gestionale di cui all’articolo 6 del DM 7 aprile 2021 - data di conclusione del progetto e costi ammissibili

I confidi possono richiedere di accedere al contributo a fronte di progetti di digitalizzazione /efficientamento gestionale, così come previsto all’articolo 6 del DM 7 aprile 2021.

I progetti devono essere stati avviati successivamente al 01/01/2019 ed essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo.

In via generale, i confidi presentano istanza di accesso al contributo, allegando una relazione programmatica dettagliata del progetto, con indicazione delle voci di costo previste, e dei relativi effetti, allegando i preventivi di spesa per i beni e servizi esterni che si prevede di acquisire, secondo le modalità specificate all’articolo 6 del citato DM 7 aprile 2021 e dal decreto direttoriale del 23 agosto 2022.

In caso di esito positivo dell’istruttoria dell’istanza presentata, il Ministero procede a trasmettere il decreto di concessione del contributo al confidi richiedente.

Il confidi è tenuto a ritrasmette al Ministero il decreto di concessione adottato apponendo allo stesso la firma del proprio legale rappresentante/procuratore speciale.

Alla conclusione del progetto, che deve avvenire entro il termine di 12 mesi dalla data di adozione del decreto di concessione, il confidi deve presentare richiesta di erogazione del contributo entro il termine di 60 giorni dal pagamento dell’ultimo titolo di spesa relativo al progetto realizzato, secondo le modalità previste dai citati decreti.

Al riguardo, si specifica che i confidi possono presentare richiesta di accesso al contributo anche in relazione a progetti già conclusi alla data di presentazione dell’istanza di accesso al contributo, fermo restando che gli stessi devono essere stati avviati successivamente al 01/01/2019 e rispettare tutte le altre condizioni previste dal DM 7 aprile 2021 e dal decreto direttoriale 23 agosto 2022.

In questo caso, il confidi che abbia presentato la domanda di accesso e ottenuto il decreto di concessione del contributo, deve presentare istanza di erogazione del contributo entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione.

L’istanza di erogazione può in ogni caso essere presentata soltanto nel caso in cui il confidi abbia adempiuto all’obbligo di trasmettere al Ministero il decreto di concessione controfirmato dal legale rappresentante/procuratore speciale.

Quanto alle voci di costo, si conferma l’ammissibilità anche dei costi interni, in misura coerente alla natura tecnica e specialistica dei progetti rilevanti ai fini dell’accesso al contributo, da realizzarsi negli ambiti definiti dalla normativa di riferimento.

Tali costi interni, così come le ulteriori voci di costo di cui saranno composti i progetti presentati ai fini dell’accesso al contributo, dovranno essere analiticamente documentati in fase di richiesta di erogazione.

Si specifica, inoltre, che il Ministero in fase di istruttoria delle richieste di concessione e di erogazione del contributo procederà a valutare anche la coerenza delle voci di costo programmate/rendicontate rispetto alla natura e alla tipologia del progetto presentato ai fini dell’accesso al contributo

 

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