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Domande e risposte su “Voucher per consulenza in innovazione – Secondo sportello” (decreto 7 maggio 2019)

 


Indice

 


 

1. Soggetti Ammissibili

1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco MIMIt di cui al decreto 7 maggio 2019??

Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco MIMIt di cui al decreto 7 maggio 2019:

  1. le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, soddisfano uno dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto 7 maggio 2019;
  2. le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto 7 maggio 2019;
  3. i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni;
  4. i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
  5. gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016.

Si evidenzia che, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti elencati alle lettere b), c) d), ed e) sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager, in possesso dei requisiti di iscrizione previsti per le persone fisiche, destinati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione.

 

1.2 In quali casi l’accreditamento presso altri albi o elenchi di manager o società di consulenza in innovazione può essere considerato utile ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIt di cui al decreto 7 maggio 2019?

Secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019 può essere considerato ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIt l’accreditamento negli albi o elenchi dei manager/consulenti dell’innovazione istituiti presso:

  • Unioncamere;
  • le associazioni di rappresentanza dei manager;
  • le organizzazioni partecipate pariteticamente dalle associazioni di rappresentanza dei manager e dalle associazioni di rappresentanza datoriali;
  • le regioni, qualora tali albi o elenchi siano utilizzati ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019.

Ai fini di cui sopra, nella definizione di “associazioni di rappresentanza dei manager” sono comprese le organizzazioni che, sulla base delle finalità statutarie, svolgono attività di rappresentanza dei manager. Tali organizzazioni devono essere a carattere nazionale e devono risultare rappresentative dei dirigenti e delle alte professionalità in quanto firmatarie di contratti collettivi applicati alle predette categorie o comunque riconosciute rappresentative delle stesse in qualità di associazioni professionali costituite ai sensi dell’articolo 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Si rappresenta, infine, che i criteri per l’accreditamento agli albi o elenchi di cui sopra sono stabiliti direttamente dalle organizzazioni e associazioni presso cui sono istituiti e che l’inserimento negli stessi non comporta l’automatica iscrizione del manager qualificato o della società di consulenza nell’elenco MIMIt. Per essere iscritti nell’elenco, pertanto, i soggetti accreditati in detti albi o elenchi sono tenuti seguire le procedure indicate nel decreto direttoriale 13 giugno 2023.

 

1.3 Sono in possesso della certificazione, rilasciata ai sensi della norma UNI 11814:2021, alle figure professionali operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione (o di altra certificazione coerente con gli ambiti di specializzazione previsti dal decreto ministeriale 7 maggio 2019). Come posso evidenziare tale attestazione nell’ambito dell’istanza di iscrizione all’elenco MIMIt?

È possibile dimostrare il possesso di ulteriori certificazioni e/o attestazioni, oltre quelle previste all’articolo 5 comma 2, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, a condizione che siano coerenti con gli ambiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, del medesimo decreto. In tal caso, il possesso di tali qualifiche può essere indicato nel modulo di istanza riportando un indirizzo internet correlato, ad esempio, ad una pagina Web, in cui il manager può evidenziare informazioni relative alle competenze e alle certificazioni in proprio possesso.

 

1.4 Sono un Manager già iscritto all’elenco MiSE approvato con decreto direttoriale 6 novembre 2019. Per poter offrire i miei servizi di consulenza specialistica nell’ambito del “Voucher per consulenza in innovazione – Secondo sportello”, devo iscrivermi al nuovo elenco MIMIt di cui al decreto direttoriale 13 giugno 2023?

Si, come previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale 13 giugno 2023, i manager qualificati e le società di consulenza già iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e approvato con decreto direttoriale 6 novembre 2019, funzionale unicamente alla concessione delle agevolazioni e all’espletamento degli incarichi consulenziali a valere sul primo sportello agevolativo finanziato con le risorse previste per le annualità 2019 e 2020, sono tenuti, al fine di poter assumere gli incarichi manageriali agevolabili a valere sulla dotazione finanziaria dell’intervento per l’annualità 2021, a presentare, al pari dei manager qualificati e società di consulenza non iscritti nel predetto elenco, una nuova istanza di iscrizione. 

 

1.5 Viene richiesta una esperienza dell’Innovation manager “documentabile” quando si parla di “svolgimento documentabile di incarichi….per almeno… anni”. Come lo si potrà dimostrare? Con contratti stipulati negli anni precedenti con i clienti che potrebbero non avere data certa? O con reportistiche di progetto che le piccole società di consulenza o i consulenti individuali generalmente non fanno?

Tutti i manager qualificati (persone fisiche) sono tenuti ad indicare in domanda, tutte le informazioni ivi richieste, utili ad avvalorare il possesso dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa. Inoltre, nell’istanza il manager può indicare un indirizzo internet correlato, ad esempio, ad una pagina Web in cui può riportare informazioni e/o elementi relativamente alle competenze e alle certificazioni in proprio possesso.

Ciò detto, si ricorda che le informazioni contenute nella domanda di iscrizione all’elenco MIMIt, sono rilasciate dai soggetti istanti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco MIMIt ai sensi di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Al fine di consentire tali controlli, i manager sono tenuti a conservare la documentazione giustificativa attestante l’effettivo svolgimento degli incarichi dichiarata nella domanda di iscrizione all’elenco MIMIt (a titolo esemplificativo: lettere di incarico, contratti di consulenza, evidenza dei compensi, materiale prodotto in riferimento alle prestazioni consulenziali svolte, etc.).

 

1.6 È previsto un limite rispetto al numero di consulenze che un singolo manager può erogare nell’ambito del “Voucher per consulenza in innovazione – Secondo sportello”?

Si, in quanto l’articolo 4, comma 8 del decreto direttoriale 13 giugno 2023 dispone che ciascun manager qualificato, iscritto nell’elenco MIMIt per operare in proprio ovvero attraverso una società di consulenza, può assumere, con riferimento alla procedura “Voucher per consulenza in innovazione – Secondo sportello”, un solo contratto di consulenza.

 

1.7 Sono un manager/società di consulenza accreditato negli elenchi di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019. In ragione di tale accreditamento, posso ritenermi automaticamente iscritto nell’elenco MIMIt?

No, in quanto l’accreditamento negli elenchi di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019, rappresenta esclusivamente uno dei requisiti che i soggetti devono possedere per l’iscrizione all’elenco MIMIt, peraltro alternativo agli altri indicati nel medesimo decreto.

Ai fini dell’iscrizione all’elenco MIMIt i soggetti accreditati in detti albi o elenchi sono, quindi, tenuti a seguire le procedure indicate nel decreto direttoriale 13 giugno 2023.

 

2. Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione

2.1 Quando potrò presentare istanza di iscrizione nell’elenco MIMIt di cui al decreto 7 maggio 2019?

I manager qualificati e le società di consulenza possono presentare le istanze di iscrizione nell’elenco MIMIt dalle ore 10.00 del 22 giugno 2023 alle ore 17.00 del 5 ottobre 2023.

 

2.2 Ricopro la carica di legale rappresentante della società di consulenza attraverso cui intendo operare nell’ambito “Voucher per consulenza in innovazione – Secondo sportello”. In questo caso, devo indicare anche il mio nominativo nella relativa istanza di iscrizione all’elenco MIMIt di cui al decreto 7 maggio 2019 in qualità di manager qualificato?

Si, se intende svolgere un incarico manageriale nell’ambito del bando, anche il Legale Rappresentante di una società di consulenza che presenta istanza di iscrizione all’elenco MIMIt ai sensi del decreto direttoriale 13 giugno 2023, deve figurare tra i nominativi dei manager qualificati indicati dalla medesima società ai fini dello svolgimento delle attività di consulenza.

 

2.3 In fase di iscrizione nell’elenco MIMIt di cui al decreto 7 maggio 2019 una società di consulenza può indicare solo personale dipendente o anche professionisti?

La società di consulenza ha facoltà di indicare anche personale non dipendente, fermo restando che i contratti di consulenza specialistica nell’ambito dei quali sono utilizzate tali figure devono essere sottoscritti, con la società beneficiaria, direttamente dalla stessa società di consulenza.

 

2.4 Sono una persona fisica non dotata di PEC. Posso utilizzare la PEC di una persona terza in fase di iscrizione nell’elenco MIMIt di cui al decreto 7 maggio 2019?

No, dal momento che la PEC indicata nel modulo di domanda costituisce il punto di contatto dei soggetti iscritti nell’elenco MIMIt con le imprese che richiedono i servizi di consulenza specialistica; inoltre, per quanto riguarda la gestione amministrativa dell’elenco medesimo, le comunicazioni inerenti le procedure di formazione e successivo aggiornamento dell’elenco MIMIt sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Tenuto conto di quanto precede, la PEC deve essere riconducibile, in tutti i casi, ai soggetti che presentano la domanda di iscrizione allo stesso elenco.

Si ricorda, ad ogni modo, che i soggetti obbligati dalle norme vigenti al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare nell’ambito della procedura di iscrizione nell’elenco MIMIt l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato.

 

2.5 Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto 7 maggio 2019 come posso sapere se il mio titolo di studio è riconducibile ad una delle aree scientifiche previste dalla normativa?

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127, in cui è definito il principio dell’autonomia didattica degli Atenei, la definizione dell’appartenenza della Laurea Magistrale, del Master Universitario ovvero del dottorato di ricerca ad una delle aree scientifiche previste all’articolo 5, comma 3 del decreto 7 maggio 2019 può essere attestata, in caso di dubbio, direttamente presso l’ateneo ove il titolo di studio è stato rilasciato.

Si rappresenta, infine, che secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto direttoriale 13 giugno 2023 il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco MIMIt.

 

2.6 Quali sono le società di consulenza che possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco MIMIt di cui al decreto 7 maggio 2019?

Come previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIt sono considerate “società operanti nei settori della consulenza” quelle che risultano svolgere attività di consulenza sulla base delle informazioni desumibili dall’oggetto sociale e in relazione alle attività dichiarate dalla società presso il Registro delle imprese.

 

2.7 Le società di formazione che hanno effettuato progetti in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del decreto 7 maggio 2019 possono iscriversi nell’elenco MIMIt?

No, dal momento che l’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019 dispone che possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.

Lo svolgimento di progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del medesimo decreto 7 maggio 2019 costituisce uno solo dei suddetti requisiti richiesti dalla normativa, i quali debbono essere dimostrati comunque da società che risultino operare, come chiarito dalla FAQ 2.6, nei settori della consulenza.

 

2. 8 Sono una persona fisica residente e operante all’estero; posso presentare in qualità di manager qualificato istanza di iscrizione nell’elenco di cui al decreto 7 maggio 2019?

Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019.

 

2.9 È possibile utilizzare una firma elettronica avanzata per sottoscrivere la domanda di iscrizione all’elenco MIMIt?

No, ai sensi dell’art. 61 del DPCM 22 febbraio 2013, la firma elettronica avanzata è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto che rende disponibile la soluzione. Per sottoscrivere la domanda di iscrizione all’elenco MIMIt, è richiesta una firma elettronica qualificata (cd. firma digitale), in quanto soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) al link:
https://www.agid.gov.it/

 


 

 

Voucher consulenza innovazione

 

 

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