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Risposte alle domande frequenti sul D.P.R. 23 agosto 2017 e sul DM 20 ottobre 2017

 

1) Si chiede conferma che ai fini della attestazione della regolarità contributiva dei giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) dei soggetti che hanno a suo tempo presentato la domanda per i contributi 2023 (allegando anche la certificazione rilasciata dal Polo nazionale ex-INPGI gestito dalla sede INPS di Roma Flaminio attestante la regolarità contributiva INPGI fino al 30 giugno 2022), sia sufficiente produrre il DURC (come per i dipendenti non giornalisti).

Si conferma.

 

2) Si chiede conferma che le assenze del lavoratore dipendente determinate da malattia, maternità obbligatoria, allattamento, permessi retribuiti, ferie, permessi previsti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 non determinino alcuna riduzione delle ore effettivamente lavorate, sia ai fini del calcolo dei requisiti di ammissione, sia ai fini del calcolo dei criteri di valutazione di cui al DPR n. 146/2017.

Si conferma.

 

3) Si chiede di conoscere come vengano considerate le ore di assenza del dipendente per maternità facoltativa (sia ai fini del calcolo dei requisiti di ammissione, sia ai fini del calcolo dei criteri di valutazione di cui al DPR n. 146/2017).

La tipologia dei dipendenti in aspettativa facoltativa è analoga a quanto disciplinato per i dipendenti a tempo parziale, in cassa integrazione e con contratto di solidarietà e, pertanto, si deve tener conto della percentuale di impegno in termini di ore effettivamente lavorate. Il Dm 20 ottobre 2017,  per questo motivo, stabilisce che nella domanda devono essere indicati i periodi di servizio effettivamente prestati e retribuiti in termini di ore lavorate e non lavorate, fermo restando che tutti i dipendenti assunti dovranno comunque essere riportati nella domanda con l’indicazione di: “nome, cognome, codice fiscale, data di assunzione e eventuale data di cessazione, tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato/apprendistato), qualifica, eventuale indicazione dei dipendenti a tempo parziale e di quelli in cassa integrazione e con contratto di solidarietà con indicazione delle ore lavorate e non lavorate. Per i dipendenti impiegati per più marchi/palinsesti o in più regioni deve essere indicata la percentuale dell’impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate relativamente al marchio/palinsesto e per la regione oggetto della domanda di contributo. Per il personale dipendente collocato in aspettativa facoltativa sono da considerare solo i periodi di servizio effettivamente prestato e retribuito in termini di ore lavorate e non lavorate”.

 

4) Si chiede quali tipologie di assenza del dipendente determinino una esclusione dalle ore effettivamente lavorate, ai fini del calcolo dei requisiti di ammissione e dei criteri di valutazione di cui al DPR n. 146/2017. 

Le assenze diverse da quelle indicate nella faq 2.

 

5) Si chiede come debbano essere indicati nella piattaforma SICEM i dati relativi alle assenze di cui alle precedenti numeri 2, 3 e 4. 

Le assenze di cui al n. 3 e 4, e quelle comunque non giustificate, devono essere inserite in termini di ore non lavorate nella piattaforma “SICEM” sotto la voce “assenze non retribuite”, campo in corso di implementazione. Le assenze di cui al n. 2 non devono essere inserite in tale campo.

 

6) Si chiede conferma che in caso di trasferimento di azienda (ad es. mediante cessione, fusione, incorporazione, scissione, scorporo, ovvero conferimento) debbano essere considerati, con riferimento al bilancio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, anche i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione del dante causa.

Qualora un soggetto abbia ceduto un intero ramo aziendale costituito da FSMA e relativi dipendenti ad un terzo soggetto, e tale variazione sia stata autorizzata o acquisita formalmente dal Ministero, per il medesimo marchio e la medesima regione i requisiti riferibili al dante causa potranno essere fatti valere se il soggetto che ha acquistato il ramo aziendale presenti una specifica domanda di contributo. Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio per i dipendenti e giornalisti occupati nel biennio di riferimento la condizione imprescindibile è che in tutti i casi si deve fare riferimento a coloro che sono stati effettivamente applicati al marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda (e stessa regione/area tecnica). Pertanto se i dipendenti/giornalisti dell’emittente acquisita sono stati occupati o vengono riutilizzati per una regione o un marchio diversi da quelli oggetto della domanda di contributo che verrà presentata dal soggetto acquirente, essi non potranno essere presi a base di calcolo per l’assegnazione del punteggio di cui alle lettere a) e b) del sopracitato articolo del DPR. Viceversa suddetti dipendenti/giornalisti potranno essere inseriti nella domanda di contributo da parte della emittente acquirente/incorporante per il relativo biennio di riferimento dal momento in cui e per i periodi (anche per frazioni di anno) sono stati effettivamente presi in carico o riutilizzati da tale emittente per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda. Nel caso di continuità nella gestione di marchio/palinsesto da parte del soggetto acquirente, tramite fusione o incorporazione, i relativi dipendenti/giornalisti occupati nel biennio di riferimento potranno essere inseriti e considerati ai fini del punteggio anche se per tutto il periodo o per una parte di esso erano iscritti a posizioni INPS riferiti ad un datore di lavoro diverso dal soggetto che presenta la domanda per il medesimo marchio/palinsesto, avendo cura nella domanda di fornire tale informazione mediante specifica comunicazione/documentazione come “altro allegato”.

 

7) Si chiede se le richieste di contributi di cui al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2023 (al riguardo evidenziamo che tali richieste devono essere ancora presentate, non essendo stato ancora emanato il provvedimento che definisce le modalità e i termini di presentazione) siano compatibili o meno (ed eventualmente entro quali limiti) con la richiesta di valutazione di investimenti effettuati nel 2023, ai fini della domanda di riconoscimento dei contributi di cui al DPR n. 146/2017 per l’anno 2024.

No, le fatture presentate per il D.P.R. 146/2017 per l’annualità 2024 riferite all’anno precedente (2023), non saranno considerate ammissibili ai fini dell’accesso al contributo del Fondo Straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.

 

8) Considerato che a seguito della liberazione della banda 700 la diffusione dei marchi/palinsesti avviene su aree tecniche che in alcuni casi non corrispondono al territorio amministrativo delle regioni, in particolare nel caso dell’area tecnica AT13 (Abruzzo e Molise) e dell’area tecnica AT15 (Puglia e Basilicata) si chiede di sapere come deve essere considerato il requisito minimo occupazionale necessario per accedere al contributo e se sia prevista la presentazione della domanda per regione, come per gli anni precedenti, o si debba presentare la domanda per Area Tecnica.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda non sussistono variazioni nella piattaforma SICEM rispetto alle modalità adottate negli anni precedenti. Si conferma, pertanto, che la domanda di contributo deve essere presentata per regione, come previsto dal DPR, e nello specifico nei casi rappresentati in una delle regioni comprese nell’area tecnica dove è diffuso il marchio.

Per quanto attiene al calcolo del requisito minimo occupazionale, per i marchi diffusi su reti di primo livello, dal momento che nei casi indicati la diffusione avviene su tutto il territorio dell’Area Tecnica, il calcolo del requisito minimo occupazionale deve essere fatto sulla base della somma della popolazione delle due regioni che costituiscono l’Area Tecnica.

 

9) Nella FAQ n. 5 si fa presente che le assenze di cui ai punti 3 e 4 e quelle non giustificate vanno inserite nel nuovo campo (non presente negli anni scorsi) "assenze non retribuite". Pertanto, se il dipendente usufruisce di ore di congedo parentale retribuite al 30% la quota non retribuita va inserita nella colonna Aspettativa facoltativa oppure assenza non retribuita, oppure in entrambe?

R) Posto che oltre il campo “assenze non retribuite” al termine della implementazione è stato mantenuto anche quello “ aspettativa facoltativa”, per le ore di assenza si richiama a quanto riportato nella risposta alle FAQ nn. 3, 4 e 5, le ore non lavorate non devono essere inserite in entrambi i campi "totale ore di aspettativa facoltativa" e "totale ore di assenze non retribuite".

 

10) Nei campi totale ore di aspettativa facoltativa e totale ore di assenze non retribuite si intende il totale delle ore riferite ai 2 anni precedenti (2022 e 2023), è corretto?

R. Sì.

 

11) Come si procede per l’inserimento dei giornalisti? Se si indica l’Iscrizione all’INPS, come è corretto che sia, non è possibile attribuire la mansione corretta. Se si indica l’ISCRIZIONE all’INPGI si può inserire la mansione corretta, ma la dichiarazione è giuridicamente sbagliata.

R)Per l’inserimento dei vecchi giornalisti si procede come per gli anni precedenti, considerandoli iscritti all’INPGI, poiché nel calcolo del punteggio si fa riferimento al biennio precedente, che comprende il primo semestre 2022 in cui l’INPGI era ancora un ente a sé stante. Non si deve modificare niente di già inserito, a parte i periodi di riferimento.
Per i nuovi giornalisti, in attesa del completamento dell’implementazione della nuova procedura, si può procedere come se fossero iscritti all’INPGI. Per problemi tecnici di inserimento, scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

12)“Con riferimento al Bando domanda contributi anno 2024, si chiede di sapere se è possibile inserire nella domanda per l’anno 2024 spese per acquisti di beni effettuati nel 2023, il cui pagamento è rateizzato e verrà quindi concluso nel corso del 2024”

R. “E’ possibile inserire nella domanda dei contributi ex D.P.R. n. 146/2017 per l’anno 2024 spese per acquisti di beni effettuati nel 2023, di competenza del 2023 stesso, il cui pagamento è rateizzato, anche se lo stesso pagamento verrà concluso nel corso del 2024, limitatamente agli importi corrisposti entro la data di presentazione delle domande”.

 

13) Nel punto “dati del marchio” il numero di autorizzazione e la data di autorizzazione deve essere quella inerente il rinnovo dell’autorizzazione FSMA oppure quella rilasciata 10 anni fa?

/p>R. Data da indicare è quella dell’autorizzazione vigente.

 

14) Nel punto della mansione dei giornalisti bisogna indicare il codice P come nelle precedenti domande o il codice indicato sul modello DM10 Inps?

R. Il codice P.

 

15) Per il riconoscimento del 2% in più nel caso in cui ci sia stata una maggiorazione nel numero complessivo di dipendenti occorre procedere; è presente un flag da spuntare?

R. Non è presente il flag.

 

16) si chiede di sapere se in presenza di un totale di "X" ore di aspettativa facoltativa, retribuita al 30%, va indicato il totale delle ore "X" oppure occorre riproporzionare il dato, indicando il 70% di tali ore (non retribuite). A titolo esemplificativo, su 10 ore di maternità facoltativa, retribuita al 30%, occorre indicare 10 ore oppure 7 ore?

R) Si richiama quanto riportato nelle faq 3,4 ,5 e 9.

 

 17) Stiamo cercando di accedere alla piattaforma SICEM ma improvvisamente non ci fa più accedere nonostante le credenziali siano giuste. Cosa dobbiamo fare?

R) Occorre reimpostare la password cliccando sul link Non ricordi la password? Clicca qui. Se ci fossero ulteriori problemi scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

18) Si chiede di sapere come vadano inseriti i permessi concessi ai dipendenti che effettuino la donazione del sangue (cd. permessi AVIS).

Rientra nei casi di permessi retribuiti di cui alla faq n.2

 

19) Si chiede di sapere come vadano le ore lavorative decurtate in ragione di eventuali sanzioni disciplinari erogate ai dipendenti.

Le ore effettivamente lavorate vanno considerate come tali (es. richiamo, ammonizione, multa). Diverso il caso della sospensione dal lavoro.

 

20) Si chiede altresì di sapere cosa indicare nella colonna “percentuale di utilizzo/impiego” nel caso di dipendenti in aspettativa non retribuita perché ricoprono cariche pubbliche (Sindaco/Consigliere regionale) con buste paga mensili a importo zero, che tuttavia hanno diritto alla conservazione del posto.

R) Si richiama quanto riportato nelle faq 3, 4, 5 e 9.

 

Contributi per l’emittenza locale

 

 

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