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Le domande frequenti (FAQ) di questa sezione si riferiscono alla disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013.

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I quesiti relativi alla nuova disciplina sui beni strumentali (decreto interministeriale 22 aprile 2022 e circolare 6 dicembre 2022, n. 410823 e ss.mm.ii.) sono consultabili online in una sezione dedicata.


 NUOVA SABATINI 2013

INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI

  1. Modalità e termini di presentazione delle domande
  2. Finanziamento
  3. Soggetti ammissibili
  4. Dimensione d’impresa
  5. Settori di attività
  6. Spese ammissibili
  7. Contributo
  8. Fondo di garanzia
  9. Cumulabilità
  10. Erogazione
  11. Banche/intermediari finanziari di riferimento
  12. Revoca/rinuncia

 


MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 Quali sono i passi operativi per accedere alle agevolazioni in oggetto e in particolare quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda?

La domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare, utilizzando i moduli pubblicati nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero.
La domanda così compilata, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia e procura), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni. L’adempimento relativo all’imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa. (Art. 8 DM 27 novembre 2013 - P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

1.2 Cosa si intende per data di avvio dell'investimento e quando può essere avviato l'investimento per poter accedere al finanziamento e al contributo?

La domanda può essere presentata per investimenti da avviare successivamente alla data della medesima. Per avvio dell’investimento si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.”. Nel caso specifico di locazione finanziaria, la data di avvio sarà determinata dalla prima conferma d’ordine dei beni agevolati, indipendentemente che sia effettuata da parte dell’impresa alla società di leasing o dalla società di leasing al fornitore.
(P.to 2.5 Circolare 24 dicembre 2014 n. 71299)

1.3 E' necessario presentare preventivi o titoli di spesa in allegato alla domanda?

All'atto della presentazione della domanda l'impresa non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli di spesa.
Fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 della circolare, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento in leasing alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.
(Art. 10 DM 27 novembre 2013 - P.to 8 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)


1.4 Una ditta che non possiede la firma digitale può dare la procura a un soggetto terzo per la sottoscrizione della domanda e per l’invio della stessa a mezzo PEC?

Si, l’impresa può dare procura speciale a un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione. La domanda può essere trasmessa dal procuratore attraverso la propria PEC. L’invio via PEC deve contenere una sola domanda. Resta inteso che l’impresa è tenuta comunque a indicare nel modulo di domanda la propria PEC, come risultante dal Registro delle imprese. Qualunque comunicazione da parte del Ministero sarà inviata unicamente a tale indirizzo PEC.
(Art. 8 DM 27 novembre 2013 - P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

1.5 Una impresa può presentare più domande di agevolazione? Le domande possono essere presentate a più banche/intermediari finanziari?

Un'impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purchè relative a investimenti diversi ed a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 2 milioni di euro.

1.6 Una impresa con più sedi operative è tenuta a presentare diverse domande di agevolazione?

SI, ad ogni domanda Nuova Sabatini deve corrispondere un'unica sede operativa dell'impresa da indicare nel modulo di domanda. In tale sede deve essere realizzato l'investimento ed ubicati i beni agevolati.

1.7 La domanda presentata dalla PMI potrà essere firmata digitalmente con data anteriore al 31 marzo 2014? Tale considerazione nasce dall’assunto che fa fede la data di presentazione della domanda a mezzo PEC e non la data di firma del modulo?

Sì, il modulo di domanda può essere firmato digitalmente in data anteriore al 31 marzo. Ai fini della data di presentazione delle domanda fa comunque fede la data di invio della domanda via pec, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014.
(Punto 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567 - Art. 8 punto 2 Regolamento (CE) 800/2008 - Art. 7 punto 2 Regolamento (CE) 736/2008)

1.8 Come deve essere assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo ed a quanto ammonta l’importo da pagare? Con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo cosa si intende?

Secondo le disposizioni introdotte dalla legge 27.12.2013, n. 147 (“Legge di Stabilità per l’anno 2014”) a modifica del DPR 26.10.1972, n. 642 che disciplina l’applicazione dell’imposta di bollo, in vigore dal 1 gennaio 2014, per le istanze e per gli atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato trasmessi per via telematica, è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria pari attualmente a euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.
Con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Conseguentemente nel modulo di domanda va riportato il numero identificativo della marca da bollo annullata come sopra indicato.

1.9 L'impresa può inviare la domanda da una PEC diversa dalla propria?

La domanda deve essere presentata unicamente attraverso la PEC dell'impresa o di un suo procuratore speciale. Si segnala in proposito che ai fini della data di presentazione della domanda vale la data di invio a mezzo PEC ( P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

1.10 Nel caso la domanda di contributo sia firmata da un procuratore speciale, che forma deve avere la procura? E’ necessario che sia conferita con atto pubblico?

La procura speciale conferita dal legale rappresentante dell'impresa ad un terzo per la presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 può essere conferita con le formalità di cui agli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. Non è, pertanto, necessario che la procura sia redatta con atto pubblico, tramite notaio, purché ciò sia consentito dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’impresa richiedente. Resta inteso che la procura conferita varrà esclusivamente per la trasmissione della domanda, a meno che non sia esplicitamente conferita procura anche per la presentazione della documentazione successiva.

1.11 Per quale importo del contributo concesso dal MISE è richiesta la certificazione antimafia?

La certificazione antimafia, da acquisire da parte del Ministero è richiesta, così come previsto dal decreto legislativo 159/2011, per contributi che superano la soglia di € 150.000,00. Nel caso specifico l’impresa deve presentare la documentazione necessaria per l’acquisizione della certificazione antimafia (dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente come stabilito al punto 2.1b della circolare 10 febbraio 2014 n. 4567) per finanziamenti di importo superiore ad € 1.900.000,00. (P.ti 2.1 e 4.2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567; Art. 91 D.Lgs. n. 159/2011)

1.12 Nel modulo di domanda, nel caso di società con diversi codici di classificazione delle attività economiche (codice ATECO) si deve indicare il codice relativo all’attività prevalente o quello relativo all’attività nella quale ricade l’investimento?

Nel modulo di domanda si deve indicare il codice ATECO relativo all’attività nella quale ricade l’investimento.

1.13 Campo codice INAIL: nel modulo è indicato come non obbligatorio (nero): una domanda che non valorizza detto campo pur avendo l’impresa dei dipendenti può essere accolta oppure analogamente al campo “codice INPS” deve essere respinta?

La domanda viene respinta in quanto incompleta salvo rari casi in cui l’impresa non è tenuta all’iscrizione INAIL. Infatti, per tenere conto di tali eccezioni, il campo INAIL non presenta controlli automatici bloccanti.

1.14 L’impresa per richiedere la concessione del finanziamento deve presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC)?
No, un DURC regolare non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento. Viceversa un DURC regolare è necessario in sede di erogazione delle agevolazioni.


1.15 Nel caso in cui il modulo di domanda fosse incompleto in alcune sue parti è possibile fornire integrazioni?

No, deve essere compilato un nuovo modulo. Una domanda incompleta non è ricevibile. (Art. 8 comma 1 del DM 27/11/2013)

FINANZIAMENTO

2.1 Qual è il tasso di interesse applicato dalla banca e che tipo di correlazione lega il tasso con il contributo del Mise?

Il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo della provvista Cassa depositi e prestiti vigente al momento della concessione del finanziamento, dal grado di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è sempre pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% sull'importo di finanziamento deliberato (per le modalità tecniche di calcolo si rinvia all'appendice allegata alla Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

2.2 E’ possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti?

No, non sono previste proroghe, gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013)

2.3 I finanziamenti devono avere tra le caratteristiche durata massima 5 anni. Non è quindi possibile, se l'importo del bene lo richiede, stipulare un'operazione di durata superiore ai 5 anni e beneficiare del contributo solo sui primi 5?

No, il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
(Art. 4 DM 27 novembre 2013)

2.4 In caso di gruppo economico di più imprese, il massimale di 2 milioni di euro di finanziamento è riferito alla singola impresa o al gruppo?

Il massimale di 2 milioni di euro di finanziamento è riferito alla singola impresa.

2.5 Puo' essere presentato per il finanziamento della nuova Sabatini un contratto di leasing già stipulato senza che sia stato consegnato il bene?

No, la stipula di un contratto di finanziamento sia bancario che in leasing deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda, altrimenti si configurerebbe un caso di rifinanziamento escluso dalla convenzione MISE/CDP/ABI.

2.6 (rimosso)

...

2.7 Se l’impresa non prevede un periodo di preammortamento per il finanziamento bancario entro quale termine l’investimento deve essere ultimato?

L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 e P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

2.8 Secondo il decreto del 27 novembre 2013, i finanziamenti alle aziende possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato: un finanziamento ad agricoltore può essere assistito da garanzia Ismea?

Ai sensi dell’art. 7.8 della convenzione tra MISE, ABI e CDP, è espressamente prevista la possibilità che i finanziamenti concessi alle PMI a valere sul Plafond Beni Strumentali possano beneficiare di tutti gli “interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte di SACE S.p.A., ISMEA, fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.), nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile, ai sensi della normativa comunitaria applicabile”.

SOGGETTI AMMISSIBILI

3.1 Quali sono i soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni?

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.
Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.
(Art. 3 DM 27 novembre 2013 - p.to 2.3 Circolare 24 dicembre 2014 n. 71299)

3.2 E' possibile accedere al contributo del Ministero senza aver richiesto un finanziamento bancario?

No, è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria.
In particolare, la concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
(Art. 4 DM 27 novembre 2013)

3.4 La misura è estesa a tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale?

Si, è sufficiente che l'impresa abbia una sede operativa in Italia ovvero le imprese estere con sede in uno Stato Membro secondo le modalità previste nella FAQ n.3.1.
(Art. 3 DM 27 novembre 2013)

DIMENSIONE D’IMPRESA

4.1 L’allegato n. 1 della Circolare MISE al punto 8 a) prevede una dichiarazione riguardante i requisiti sui parametri per la definizione della dimensione d’impresa che recepisce la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e il D.M. 18 aprile 2005. In termini di applicazione dei parametri il legislatore italiano non ha disposto nulla in merito alla decorrenza della mutazione della classe dimensionale. Ciò significa che non è stata accolta la previsione comunitaria secondo la quale la modifica scatta solo con la variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (cfr. art. 4 punto 2 dell’allegato della raccomandazione CE)? Quale previsione si applica per l’accesso ai finanziamenti previsti?

Nel caso di specie si rimanda al parere della “commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive “ reso nella quinta riunione del 19 luglio 2010 in risposta al quesito n. 32 (pubblicato sul sito del Ministero).

4.2 Relativamente ad una impresa di nuova costituzione (Start Up) come ci si deve comportare dal punto di vista della dimensione di impresa ed in particolare con il numero di occupati (che è zero) ed il fatturato (che è zero)?

Come previsto dall'art. 2 comma 7 del DM 18/04/2005, per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione della dimensione di impresa sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

4.3 Una media impresa che assume la dimensione di grande impresa successivamente alla presentazione della domanda mantiene i requisiti previsti della Nuova Sabatini?

Si, in quanto la dimensione viene rilevata con riferimento alla data di presentazione della domanda.

SETTORI DI ATTIVITÀ

5.1 Quali sono i settori produttivi esclusi dalla misura?

I settori esclusi sono i seguenti:
a) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
b) delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.
Sono quindi ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri settori.

5.2 Può presentare domanda di agevolazione un'impresa che opera nel settore trasporti?

Si, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti nel regolamento comunitario applicabile per settore (regolamento GBER). In proposito si rinvia alla Circolare 28 maggio 2015, n. 40650.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - Circolare 28 maggio 2015 n. 40650).

5.3 Può presentare domanda di agevolazione un'impresa operante nel settore terziario che intende rinnovare il sistema hardware/software?

Si, in quanto l’impresa opera in un settore ammissibile e realizza un investimento che rientra tra quelli ammissibili, purchè non si tratti di acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti e l’investimento stesso sia configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento GBER (realizzazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).
(Art. 3 e 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

SPESE AMMISSIBILI

6.1 Tra le spese ammissibili rientra l'acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare ad uso produttivo? La realizzazione di opere murarie è ammessa?

No, in quanto le spese relative a “terreni e fabbricati” incluse le opere murarie non sono classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.2 E' ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico?

L'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.3 Che cosa si intende per investimenti ad uso produttivo?

Sono gli investimenti funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e correlati all'attività stessa.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.4 E' disponibile un elenco di dettaglio delle spese ammissibili?

Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti comunitari del settore di riferimento, sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale. L’investimento deve essere, comunque, configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento e non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.5 Tra le spese ammissibili rientrano anche arredi e attrezzature?

Si, in quanto classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile e purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed ubicati presso l’unità locale dell'impresa in cui è realizzato l’investimento.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.6 Sono ammissibili tutti i beni che risultano classificati alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’attivo patrimoniale?

Si, sono ammissibili le spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità).

6.7 Possono rientrare tra le spese ammissibili le spese per la realizzazione di impianti generali, come l’impianto elettrico, idraulico e le opere murarie per la relativa installazione? Quali costi accessori d’acquisto per il funzionamento del bene sono ammissibili?

In linea di principio rientrano tra le spese ammissibili gli impianti generici e gli impianti specifici classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e Macchinario" del Bilancio secondo l'art. 2424, come declamati nel Principio Contabile n.16 dell'OIC. Si considerano quindi ammissibili gli impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni. L'impianto elettrico e l'impianto idraulico non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra "altre immobilizzazioni immateriali". Sono ammissibili tutti i costi accessori per il funzionamento del bene, ovvero i costi che l’impresa deve sostenere affinchè il bene possa essere utilizzato, purché capitalizzati sul costo del bene stesso, eccetto quelli relativi a dazi, altre tasse, costi e onorari di perizie e notarili.

6.8 Un'azienda può presentare domanda a valere sulla nuova Sabatini per il trasporto dei propri prodotti?

I mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili, purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed afferenti una unità locale dell'impresa.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

6.9 Possono rientrare nell'agevolazione beni che il fornitore ha portato in fiera "ad uso mostra" ma che non sono ancora stati utilizzati ad uso produttivo? Possono rientrare beni già consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acquirente?

No, sono agevolabili esclusivamente beni nuovi di fabbrica.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)


6.10 Tra le spese ammissibili rientra la realizzazione di un impianto eolico?

L'impianto eolico di qualsivoglia entità non è ammissibile in quanto ai sensi della Circolare 4/T del 2006 dell'Agenzia del Territorio deve essere iscritto nella categoria 1/D Opifici per la quale categoria si applica il coefficiente di ammortamento del 4% "Fabbricati destinati all'industria" e quindi in bilancio è ascrivibile alla voce B.II.1.

6.11 Sono agevolabili anche impianti di produzione di energia, oltre al fotovoltaico (es.: impianti di cogenerazione, mini eolico e micro-generatori)? Se si, i contributi sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?

Sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di cogenerazione, mini eolico (se non infissi al suolo)e micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale, quindi considerati impianti da appostare nelle voci B.II.2 e B.II.3 del bilancio ai sensi dell'art 2424 del codice civile. Per la cumulabilità degli incentivi con l'agevolazione Beni Strumentali si dovrà fare riferimento ai limiti previsti all'art. 26 D.lgs. 28 del 2011 e ai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.
6.12 Nel paragrafo 7 dell'Allegato 1 (Dati relativi all'investimento) compare una tabella nella quale devono essere inseriti i dati relativi alle "Spese per beni nuovi di fabbrica". Considerato che è agevolabile anche l'acquisto di beni usati - nel caso di "acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita" - non risulta chiaro dove possano essere inseriti i dati relativi a questo tipo di beni.

I beni usati non sono agevolabili. L’acquisizione da parte di un investitore indipendente degli attivi direttamente connessi a un’unità produttiva chiusa o a rischio di chiusura è una delle tipologie di investimento previste dal regolamento (CE) 800/2008 e regolamento (UE) 651/2014, ma nel caso di specie può rientrare nelle spese ammissibili esclusivamente l’acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica funzionali a completare la riattivazione in questione.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.13 Un'azienda che svolge come attività (primaria o secondaria) il noleggio senza operatore di attrezzature può beneficiare del finanziamento agevolato per l'acquisto delle attrezzature destinate al noleggio?

L’impresa in questione può beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto delle attrezzature destinate al noleggio qualora i beni per loro natura e destinazione vengano riclassificati in bilancio nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’art. 2424 del codice civile e nel rispetto dei principi contabili dell’OIC.

6. 14 L'acquisto di serre da parte di un'azienda agricola risulta ammissibile alle agevolazioni?

Le serre sono ammissibili alle agevolazioni soltanto nel caso in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche tecniche, costruttive ed applicative, possano essere considerate impianti e riclassificati nell'attivo dello stato Patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice Civile, nel rispetto del Principio Contabile n. 16 dell OIC, ovvero serre mobili o stagionali prive di fondamenta stabili nel terreno, di struttura portanti fisse in vetro o muratura.

6.15 (eliminata)

6.16 Una macchina completamente rigenerata e ri-targata con marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione "CE" di conformità (all. II, parte I sez. A del D.Lgs 17/10), può essere considerata macchina nuova di fabbrica?

No, non pùò essere considerata una macchina nuova di fabbrica, pur se rispondente a quanto previsto dal D.Lgs 17/10 ai fini della targatura "CE".

6.17 Quando e con quale modalità vengono verificate le spese ammissibili?

In sede di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ultimazione dell'investimento, l'impresa fornisce l'elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti. Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il Ministero può acquisire dall'impresa beneficiaria, anche prima dell'erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa (Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567), nonchè disporre apposite ispezioni in loco.

6.18 E' agevolabile l'acquisto di un componente nuovo di fabbrica necessario per realizzare un impianto attraverso una commessa interna di lavorazione?

No, non è ammissibile in quanto il decreto beni strumentali finanzia l'acquisto o l'acquisizione in leasing di beni che presentano autonomia funzionale e sono esclusi i costi relativi a commesse interne. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

6.19 Tra le spese ammissibili nella legge è espressamente inserito il software. D'altra parte nella legge stessa e nella circolare applicativa si stabilisce che le spese ammissibili sono quelle classificabili all'attivo patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3, B.II.4. I principi contabili OIC n.24 stabiliscono in tutti i casi, a prescindere dal software del sistema operativo che viene attirato dall'hardware nelle immobilizzazioni materiali, che il software è da classificare all'attivo patrimoniale alle voci B.I. in quanto attività immateriale. Se ne deve dedurre una impostazione restrittiva per cui tutti gli applicativi software per quanto nuovi e ad uso produttivo non rappresentano spese ammissibili?

Il software si distingue tra software di base e software applicativo: nel primo caso il costo viene capitalizzato nell'hardware in quanto si tratta di software necessario per il funzionamento degli elaboratori elettronici e pertanto si considera parte integrante dell’hardware stesso, riconducibile alle immobilizzazioni materiali.
Per software applicativo si intende, invece, il software che mantiene una propria disciplina autonoma come bene immateriale, in quanto non strettamente necessario al funzionamento dell’hardware. Ai fini delle spese ammissibili, il software applicativo rientra nell’ampia categoria delle tecnologie digitali, ovvero le applicazioni software nonché i componenti hardware che le ospitano finalizzate allo studio, progettazione, sviluppo, realizzazione, supporto e gestione di sistemi informativi e di telecomunicazione.
I costi sostenuti per l’acquisto o l’acquisizione in leasing delle tecnologie digitali sono considerati ammissibili anche se parte delle relative spese vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali.

6.20 L’IVA è una spesa ammissibile?

No, il contributo è calcolato su un finanziamento che è riferito all’investimento ammissibile al netto dell’IVA. (Art. 5 DM 27 novembre 2013)

6. 21 Rientra nell’agevolazione l’acquisto di beni strumentali, macchinari e attrezzature ad uso produttivo (nuovi di fabbrica), nonché hardware, software e tecnologie digitali acquistati da fornitori esteri?

Si, è ammissibile l’acquisto di beni strumentali, macchinari e attrezzature ad uso produttivo (nuovi di fabbrica), nonché hardware, software e tecnologie digitali acquistati da fornitori esteri.

CONTRIBUTO

7.1 Come calcolo il contributo e dove è reperibile il software di calcolo dello stesso?

Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali.
Per le modalità tecniche di calcolo si rinvia all'appendice allegata alla circolare. Un apposito foglio di calcolo è disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito del Ministero.
(Art. 6 DM 27 novembre 2013 - P.ti 5 e 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

7.2 In quale regime specifico di agevolazione ricade il contributo Nuova Sabatini? E’ un aiuto in regime “de minimis”?

La Nuova Sabatini è un aiuto di stato comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e pertanto non è in regime “de minimis”. Le agevolazioni, configurabili come “contributo in conto impianti”, sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti in vigore dal 1 gennaio 2015:
- regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;
- regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;
- regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.

FONDO DI GARANZIA

8.1 Come posso attivare la garanzia del Fondo di garanzia per assistere la concessione di un finanziamento “beni strumentali”?

Come regola generale i soggetti che possono richiedere la garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, in relazione a finanziamenti concessi a PMI e nell’interesse di queste ultime, sono la banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento, ovvero il confidi che ha rilasciato la garanzia di prima istanza alla banca/intermediario finanziario. Pertanto non sono le imprese ad attivare la richiesta della garanzia del Fondo, bensì le banche/intermediari finanziari.


CUMULABILITÀ

9.1 Quali altre forme di agevolazione sono cumulabili?

• Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’articolo 7 comma 1 del decreto 27 novembre 2013 con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

• Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’articolo 7 comma 2 del decreto con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

• Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’articolo 7 comma 2 del decreto con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014 e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 per gli aiuti de minimis.

(Art. 7 DM 27 novembre 2013)

9.2 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che ha richiesto altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di de minimis, sugli stessi beni oggetto dell’investimento senza che si sia ancora concluso l’iter istruttorio o di assegnazione dei contributi?

La procedura automatica della "nuova Sabatini" che prevede una tempistica specificamente definita dalla normativa, non consente la gestione di ulteriori procedure di concessione di altre agevolazioni con iter non ancora concluso. La procedura , infatti, non prevede la presentazione di documentazione integrativa oltre al modulo di domanda ed ai relativi allegati e nel modulo di domanda stesso ogni impresa dovrà esercitare necessariamente una delle due opzioni previste (“dichiarazione di non aver richiesto e/o ottenuto altre agevolazioni …” oppure “dichiarazione di essere stata assegnataria di agevolazioni …”).

9.3 La Nuova Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’Articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116?

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non è considerato aiuto di Stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di cui all’art. 7 del DM 27 novembre 2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura “Nuova Sabatini”.

9.4 La Nuova Sabatini è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese?

Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni, che a loro volta consentano la cumulabilità, nel limite dei massimali ESL fissati dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle PMI.
Ciò premesso si chiarisce che, a maggior ragione, le agevolazioni della Nuova Sabatini possono coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare “aiuti di Stato” e non concorrono, quindi, a formare cumulo.

EROGAZIONE

10.1 Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del finanziamento da parte della Banca/Intermediario finanziario?

La stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all’impresa deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario. L'erogazione del finanziamento all’impresa deve avvenire in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla stipula del contratto.
(Art. 8 DM 27 novembre 2013)

10.2 Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del contributo da parte del Ministero all'impresa?

L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
(Art. 8 DM 27 novembre 2013 - P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

10.3 In sede di erogazione del contributo è possibile cambiare il soggetto finanziatore prescelto nella domanda di accesso al finanziamento?

No, in sede di presentazione della domanda l’impresa deve scegliere il soggetto finanziatore, banca o intermediario finanziario (soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing) e non può più modificare la scelta effettuata.

10.4 L’impresa può inviare la richiesta di erogazione del contributo prima di aver ricevuto la conferma dell’ottenimento del contributo stesso?

L’impresa può richiedere l’erogazione del contributo al Ministero solo dopo aver ricevuto il decreto di concessione del contributo e al completamento dell’investimento, attestato dall’impresa al MISE, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento. (Art. 10 DM 27 novembre 2013 - P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

10.5 Quali sono le modalità di erogazione del contributo MISE? Se l’impresa presenta la richiesta di erogazione dopo il 31 ottobre perde il contributo per l’annualità?

Il contributo è erogato dal MISE in quote annuali, una volta l’anno, secondo il piano di erogazione riportato nel provvedimento di concessione. (Art. 10 DM 27 novembre 2013 – P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
L’impresa che presenta la richiesta di erogazione dopo il 31 ottobre non perde l’annualità del contributo, che sarà erogata l’anno successivo. (P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

10.6 Nell’art. 5.3 del Decreto 27 novembre 2013 è indicato che “gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento”. Entro quale termine l’impresa deve concludere l’investimento?

L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento, indipendentemente dalla durata del preammortamento.

10.7 Con quali modalità deve essere trasmessa la dichiarazione di ultimazione dell’investimento ed entro quale termine?

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, deve essere resa dall’impresa, secondo le modalità di cui al punto 7.6 della circolare, entro 60 giorni dall’ultima tra la data di conclusione dell’investimento e quella del decreto di concessione del contributo.
(Art. 10 DM 27 novembre 2013 - P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

10.8 Ai fini della trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento è necessario aver pagato le fatture?

NO, la dichiarazione di ultimazione può essere trasmessa solo dopo l’emissione di tutte le fatture, ma non è necessario il pagamento delle stesse che, invece, rileva ai fini della presentazione della richiesta di erogazione in cui l’impresa dichiara di aver effettuato il pagamento a saldo, allegando le liberatorie dei fornitori.

10.9 Nell'elenco beni oggetto di agevolazione da allegare alla dichiarazione di ultimazione quali sono i dati da indicare per i beni acquistati in leasing ?

Nell'elenco dei beni oggetto dell'agevolazione per i beni in leasing è necessario indicare gli estremi del verbale di consegna dei beni stessi rilasciato dalla società di leasing.

10.10 Per le imprese che non sono tenute ad avere un collegio sindacale o revisore dei conti, chi deve firmare la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e la richiesta di erogazione del contributo?

Laddove non ricorra l’obbligo della nomina di un collegio sindacale, le dichiarazioni di ultimazione dell’investimento e la richiesta di erogazione del contributo, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e da un revisore legale iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto all’albo dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nominato dall’impresa stessa.

10.11 Cosa si intende per data di ultimazione dell’investimento?

Per data di ultimazione dell’investimento si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l’ultima fattura e in caso di leasing con la data dell’ultimo verbale di consegna. Tale data NON coincide MAI con quella di collaudo, o di messa/posa in opera, oppure immatricolazione, ecc. del bene agevolato, né tantomeno con la data in cui viene effettuato il pagamento della fattura.

10.12 Se il modulo di domanda è stato originariamente sottoscritto da un procuratore, le successive dichiarazioni per la richiesta di erogazione possono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa?

Si, qualora al procuratore viene conferita procura esclusivamente per la sottoscrizione del modulo di domanda, mentre per le altre dichiarazioni è facoltà dell’impresa di sottoscrivere i moduli con la firma digitale del legale rappresentante. A tal proposito, le imprese sono invitate a dotarsi degli strumenti di firma digitale per allinearsi al processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

10.13 Nel caso in cui l’impresa abbia inserito erroneamente dei dati nella piattaforma per le fasi successive alla presentazione della domanda, è possibile apportare modifiche successivamente alla trasmissione dei moduli?

Nella piattaforma sono presenti apposite funzionalità che consentono di apportare modifiche ai dati sia durante la compilazione dei campi, salvando i dati durante l’inserimento con possibilità di riprendere successivamente la compilazione, che successivamente alla generazione della modulistica da firmare digitalmente.
Non è possibile, invece, modificare le informazioni dopo aver completato la trasmissione della documentazione firmata, attività con la quale si chiude il processo di richiesta della prima quota di erogazione; eventuali richieste straordinarie di sblocco dopo la trasmissione della documentazione firmata dovranno essere spedite a mezzo Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Ministero.

10.14 Ci sono specifiche scadenze per richiedere l’erogazione della prima quota di contributo?

No, l’impresa ha facoltà di richiedere la prima erogazione in qualsiasi momento purchè sia stato ultimato l’investimento e ne sia data comunicazione secondo i tempi e le modalità di cui al punto 7.6 della circolare 10 febbraio 2014 n. 4567. Il contributo sarà erogato annualmente in 6 quote secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione.
(Punto 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

10.15 Qual è la tempistica per richiedere l’erogazione delle quote di contributo successive alla prima?

Ciascuna richiesta di erogazione successiva alla prima potrà essere inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente, nel rispetto del piano temporale riportato nel decreto di concessione

10.16 Con quali modalità deve essere apposta la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69"?

In caso di investimento in leasing la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse.
In caso di investimento in ordinario la dicitura dovrà essere apposta da parte dell’impresa beneficiaria.
Si ricorda in proposito che, nel rispetto di quanto previsto all’art. 10 comma 4 del DM 27 novembre 2013, la fattura che nel corso di controlli e verifiche venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

10.17 Qualora il bene strumentale agevolato subisca deterioramenti o presenti difetti di fabbrica entro i tre anni dall’ultimazione dell’investimento tali da non garantirne l’uso funzionale, può essere sostituito?

Sì, in tali casi il bene deteriorato o difettoso può essere sostituito con altro equivalente, sempre nuovo di fabbrica, purché l’impresa ne dia comunicazione al Ministero attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal legale rappresentante, da trasmettere via pec, in cui deve essere riportata la descrizione nonché i dati identificativi del bene sostitutivo.

BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI DI RIFERIMENTO

11.1 Quali sono i soggetti a cui rivolgere la domanda di finanziamento? E' disponibile un elenco di tali soggetti?

La domanda di finanziamento deve essere presentata a una delle banche o intermediari finanziari che hanno aderito alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti. L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni è disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it e nel sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cassaddpp.it, di volta in volta aggiornato.
(Art. 4 DM 27 novembre 2013 - p.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

REVOCA/RINUNCIA

12.1 E’ possibile rinunciare al finanziamento e contributo e con quali modalità? Eventualmente è possibile rinunciare solamente al contribuito? Queste casistiche quali conseguenze comportano?

E’ possibile rinunciare al finanziamento e contributo con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo:
- nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l’impresa dovrà comunicare la rinuncia esclusivamente alla banca/intermediario finanziario, che a sua volta, dovrà comunicare al Ministero l’avvenuta rinuncia solo nel caso in cui la stessa abbia già trasmesso al Ministero stesso la relativa delibera di finanziamento.
- nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo sia stato emanato, la comunicazione di rinuncia dovrà essere inoltrata all’intermediario finanziario/banca ed al Ministero che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.
In entrambi i casi la comunicazione dell’impresa deve riportare l’ID relativo alla domanda a cui si riferisce la rinuncia.
Le conseguenze della rinuncia relativamente al contributo, sono:
- il Ministero provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il soggetto beneficiario non avrà diritto alle quote residue ancora da erogare e dovrà restituire l’eventuale beneficio già erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del d. lgs. 31/03/1998 n. 123.
La rinuncia al contributo fa decadere il finanziamento a valere sul plafond “Beni Strumentali” disponibile presso Cassa Depositi e Prestiti; è facoltà della banca mantenere il finanziamento concesso alla ditta attraverso risorse diverse dalla provvista “Beni Strumentali”.

 

Ultimo aggiornamento : 17 marzo 2016

 

 

 

 

 

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