Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

INDICE

 

Chi

D.  1) Nella regola tecnica compaiono alla lettera “l) rifugi alpini”, ci sono delle differenze di cui tener conto fra questi e le strutture simili di cui alle lettere C, D ed E?
R. 1) L’intervento è previsto per tutti i rifugi di montagna. Comunemente si parla di rifugio alpino anche se il rifugio non è collocato sulle Alpi. È rimasta tale denominazione perché i primi rifugi sono sorti sulle montagne alpine.
Nel bando all’art.4.1 si individuano quali possibili beneficiari del contributo coloro che risultano proprietari ovvero titolari gestori dei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C,D e E di cui al titolo IV della regola tecnica (art.23) allegata al decreto del Ministero dell’Interno 9 aprile 1994. Potranno quindi presentare domanda tutti i rifugi di montagna  rientranti nelle su dette categorie.


D. 2) Possono partecipare anche i rifugi che hanno un allaccio alla rete elettrica e desiderano comunque produrre e consumare la propria energia?
R. 2) No.  L’art.5.1 del bando, stabilisce che sono ammissibili al contributo gli  interventi  finalizzati  alla sostituzione o integrazione di sistemi esistenti  di  generazione  di energia elettrica nei rifugi di montagna rientranti  nelle  categorie C, D ed E di cui al  titolo  IV  della  regola  tecnica  allegata  al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994. Pertanto, il caso prospettato  non rientra nelle tipologie  previste.
 
D. 3) Nell’Allegato 5, al paragrafo “COMUNICA”, nella prima riga da compilare si richiede il nome della sezione del CLUB ALPINO ITALIANO di appartenenza. Ciò sottintende che possono partecipare al bando solo i rifugi del CLUB ALPINO ITALIANO?
R. 3) Possono partecipare tutti i rifugi  purché rientranti nelle categorie C,D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica, pertanto l’indicazione del Club Alpino è aggiuntiva.

Come e quando

D. 4) A chi dovranno essere indirizzate le domande?
R. 4) La domanda di agevolazione sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Ministero dello Sviluppo Economico  -  Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
Divisione XI - Interventi di sostegno all'innovazione e nel settore del commercio
Via Giorgione 2/b
00145 Roma

D.5) Quando è possibile presentare la domanda di richiesta di agevolazione?
R.5) Le domande possono essere presentate a partire dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella G.U. e fino al centoventesimo giorno, ovvero dal 28 gennaio 2013 al 27 febbraio 2013.

Cosa

D.6) Sono ammissibili per il progetto voci quali il trasporti in elicottero o il sistema di monitoraggio dati e meteo?
R.6) Sono ammissibili al contributo i costi di realizzazione e messa in esercizio dell’impianto, tra queste possono considerarsi ammissibili le spese di trasporto se contabilizzate.
Per quanto riguarda le spese per i sistemi di monitoraggio dati meteo, queste non sono ammissibili al contributo poiché non strettamente funzionali al progetto nel suo insieme

D.7) Sono ammissibili parti dei progetti in cui viene utilizzato il calore dei generatori  per il riscaldamento del rifugio tramite dispositivi di scambio termico?
R.7) No. L’art. 4 comma 1-quinquies prevede esclusivamente interventi volti all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica senza prevedere l’energia termica.

D.8) Sono ammissibili al contributo gli interventi finalizzati alla sostituzione o integrazione di parti di sistemi o di accessori quali ad esempio quadro di avviamento in remoto, quadro elettrico,  sostituzione dei  trasformatori?
R.8) Sono ammissibili al contributo gli interventi di sostituzione di parti di sistemi o di accessori solo se tali sostituzioni, migliorando l’impianto di generazione di energia elettrica, ne determinano anche una riduzione del consumo di energia. Inoltre la sostituzione di trasformatori, come ogni altra sostituzione  è ammissibile se non considerata come mera sostituzione di parti usurate, ma se è funzionale al progetto nel suo insieme.

Aspetti tecnologici

D.9) Il punto 5.5 del bando stabilisce che gli interventi devono essere progettati e dimensionati sulla base di diversi  elementi tra cui la comparazione dei consumi prima e dopo l’intervento. Nei casi in cui l’impianto in essere non abbia mai funzionato o abbia funzionato parzialmente quali dati devono essere presi in considerazione?
R. 9) Qualora non sia possibile esporre dati pre-intervento utili per la comparazione dei consumi, si possono esporre i dati forniti dalla casa produttrice del vecchio impianto.

D.10) Sono ammissibili al contributo quei rifugi connessi alla rete elettrica ma in possesso di generatori di energia elettrica d’emergenza?
R.10)Si. Purché il nuovo generatore rimanga un generatore d’emergenza.

D.11) Sono ammissibili al contributo quei rifugi connessi alla rete elettrica  in possesso di generatori risalenti ad un periodo in cui la connessione alla rete era inesistente?
R.11) Si. Purché contestualmente alla sostituzione del generatore avvenga anche il distacco dalla rete elettrica.

D.12) In caso affermativo, l'impianto da realizzare deve essere necessariamente un impianto "ad isola" ossia privo di connessioni con la rete elettrica?
R.12) Si. L’impianto da realizzare deve essere un impianto ad isola.

Quanto

D.13) Qual è l’importo complessivo di aiuti “de minimis” concedibili a ciascun soggetto beneficiario? 
R.13) L’importo complessivo degli aiuti “ de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco dei tre esercizi finanziari. Si intende quindi l’anno di erogazione più i due precedenti

D.14) E’ previsto un importo minimo di autofinanziamento da dichiarare?
R.14) Poiché la graduatoria viene elaborata in ordine crescente sulla base della richiesta percentuale (con tre decimali) di aiuto sul valore dell’investimento, maggiore sarà l’autofinanziamento e maggiore sarà il punteggio in graduatoria. Dato che il contributo massimo concesso è pari al 50%, questo stabilisce che la percentuale di autofinanziamento non può essere inferiore al 50 % del valore totale dell’investimento.

Altro

D.15)  Cosa prevede la normativa per quelle iniziative che risulteranno ammissibili ma  che si collocheranno in posizione non utile al fine dell’erogazione del contributo?
R. 15) L’art.9.9 del bando stabilisce che “Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a  seguito  di rinunce o successive esclusioni dalla graduatoria, saranno  utilizzate per lo scorrimento della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse  e  comunque  non  oltre  il  termine  di  sei   mesi   dalla pubblicazione della graduatoria”.

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina