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Nel ricorso numero di registro generale 13762 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Tele NBC, contro Ministero dello Sviluppo Economico nei confronti Soc. Coop. Radiotelevisiva Bergamasca, Associazione Stella e Associazione Amici di Romano Rizzi, non costituite in giudizio; per l’annullamento dei seguenti atti:

Quanto al ricorso introduttivo:

  • del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 novembre 2021 di esclusione delle domande della ricorrente per i marchi/palinsesti autorizzati “Legnano in Tv” LCN 292, “Tele NBC 4” LCN 640 e “Tele NBC” LCN 642 dalla procedura di ammissione alle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) idonei all’accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale;
  • della graduatoria degli FSMA idonei all’accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell’Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale 29 ottobre 2021;
  • della nuova graduatoria degli FSMA idonei all'accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale 2 novembre 2021;
  • della graduatoria degli FSMA in posizione utile per l'accesso alla fase della negoziazione commerciale della capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale del 3 novembre 2021;
  • della graduatoria provvisoria degli LCN assegnati agli FSMA dell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale 20 dicembre 2021;

Di qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione, ivi inclusi ove occorra:

  • del “bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° livello dell'area tecnica n. 3 – Lombardia e Piemonte orientale” adottato con provvedimento dirigenziale datato 14 settembre 2021;
  • del “bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle N. 13762/2021 REG.RIC. reti di 1° livello dell'area tecnica n. 3 – Lombardia e Piemonte orientale” adottato con provvedimento dirigenziale datato 22 luglio 2021;
  • del “bando per l'attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell'area tecnica n. 3 – Lombardia e Piemonte orientale” datato 22 novembre 2021;

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

  • della determina dirigenziale 14 gennaio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva FSMA AT03 - Lombardia e Piemonte orientale;
  • di qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso anche di esecuzione; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento, ovvero, in subordine e ove occorra, per il risarcimento, previo pagamento di idonea provvisionale, del danno patito e patendo in conseguenza dell’illegittimità dei seguenti atti, consequenziali a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:
  • della determina dirigenziale 11 maggio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva FSMA AT03 - Lombardia e Piemonte orientale;
  • di qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione.

Considerata la necessità di integrare il contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati per quel che concerne le domande proposte con il secondo atto di motivi aggiunti, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quarta bis, con ordinanza n. 9981/2022 ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la parte ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

In esecuzione della suddetta ordinanza si pubblicano il secondo ricorso per motivi aggiunti trasmesso dalla ricorrente Associazione Tele NBC e l’ordinanza del TAR Lazio 9981/2022.

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