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Per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell’epidemia da COVID-19, è prevista la possibilità di sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del DM 4 novembre 2016 in coerenza con quanto previsto dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento possono chiedere, ai sensi del citato articolo 56 del D.L. n. 18/2020 ed in virtù della proroga di cui all’articolo 1, comma 248 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), la sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento della rata del finanziamento, ottenendo una dilazione del piano di rimborso. Pertanto, tutte le rate successive, secondo l’originario piano di rimborso, saranno conseguentemente dilazionate a partire dal 31 dicembre 2021.

Detta istanza dovrà essere presentata anche dalle imprese che hanno già fruito della proroga al 31 gennaio 2021 (ex previgente articolo 65 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) delle rate di rimborso dei finanziamenti scadenti prima di tale data, qualora intendano beneficiare dell’estensione della proroga al 30 giugno 2021.

L’impresa che intende richiedere la sospensione della rata e la dilazione del piano di rimborso deve trasmettere apposita richiesta di sospensione unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19” così come previsto al comma 3 dell’articolo 56 del Decreto Cura Italia.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante la procedura informatica di cui alla decreto direttoriale 6 agosto 2020 e s.m.i., collegandosi al portale “Attuazione DGIAI” (https://attuazione.dgiai.gov.it/) accessibile dall’apposita pagina del sito internet del Ministero dello sviluppo economico “Agevolazioni per le imprese già sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata”, nella sezione dedicata alle attività successive alla presentazione delle domande.

Il Ministero procederà, nei termini procedurali di cui al DM 4 novembre 2016, a trasmettere alle imprese che abbiano fatto richiesta di sospensione il provvedimento di variazione del decreto di concessione contenente, tra l’altro, il nuovo piano di ammortamento delle rate.

Si specifica che, nella determinazione del nuovo piano di ammortamento in conseguenza della moratoria, dovrà essere garantito il rispetto dell’aiuto massimo concedibile nell’ambito del regime d’aiuti applicabile a ciascun finanziamento.

 

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