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In relazione all’applicazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 1, commi 185-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti la corretta interpretazione della disposizione in materia di adempimenti documentali, prevista dal comma 195 del predetto articolo 1. Tale disposizione, si ricorda, richiede che “…le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”. In particolare, è stato chiesto se la mancata apposizione di tale espresso riferimento nella fattura di acquisto dei beni possa determinare in sede di controllo il disconoscimento del beneficio.

Al riguardo, si segnala che la questione ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, con la Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020, è stato anzitutto precisato che “la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”. L’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito che tale eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. In particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.

Il documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate è consultabile al seguente link: Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020.

 

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