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Aggiornamento 14 gennaio 2021

In data 31/12/2020 il Tribunale di Palermo, con decreto n.14635/2020 del 31/12/2020 (RG n. 544/2019), in relazione all’azione di classe in questione, ha, tra l’altro, integrato l’ordinanza della Corte d’appello di Palermo disponendo che

  • la domanda di adesione all’azione di classe Rg 544/2019, sottoscritta dall’aderente, dovrà contenere: a) l’indicazione del Tribunale e dei dati relativi all’azione di classe cui il soggetto chiede di aderire; b) i dati identificativi dell’aderente e i relativi contatti (posta elettronica certificata o servizio di recapito certificato qualificato); c) la determinazione dell’oggetto della domanda; d) l’esposizione dei fatti che ne costituiscono le ragioni; e) l’indice dei documenti eventualmente prodotti;
  • la domanda di adesione, unitamente alla documentazione probatoria, dovrà essere inoltrata dall’interessato ad uno dei soggetti reclamanti (inviandola agli indirizzi pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) ovvero depositata nella Cancelleria del Tribunale di Palermo mediante invio all’indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  indicando nell’oggetto “Terza Sezione Civile – domanda di adesione al proc. n. 544/1019 R.G.”

Ha inoltre assegnato agli attori il termine di 7 giorni dalla scadenza del termine per l’adesione all’azione di classe per il deposito telematico delle adesioni loro pervenute, unitamente alla documentazione allegata e ad un elenco riepilogativo delle stesse, nonché fissato il termine sino al 25.1.2021 per la notifica del ricorso in riassunzione e di questo decreto alle controparti.

L’udienza collegiale è stata fissata il giorno 22.6.2021 ore 12,30 per la prosecuzione del processo e la verifica degli adempimenti disposti con il decreto e con l’ordinanza pronunciata il 7.12.2020 dalla Corte d’Appello di Palermo.

Viene infine disposta la trasmissione di copia del decreto al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di sua competenza, previsti dal 9° comma dell’art. 140 bis del Codice del consumo.

 


La Corte di Appello di Palermo (III sez.civile), con ordinanza del 10 dicembre 2020 (nr. di ruolo generale 528/2020) ha dichiarato ammissibile l’azione di classe promossa dal Comitato di Messina dell’Unione Nazionale Consumatori e dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di consumatori ed enti (Codacons) nei confronti di Amam (Azienda Meridionale Acque Messina) e Generali Italia Spa. Tale azione di classe era stata precedentemente dichiarata inammissibile dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 5 febbraio-2 marzo 2020.

L’ordinanza di ammissione ha assegnato ai medesimi reclamanti il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento, per la pubblicazione dello stesso (a loro cura e spese) su due quotidiani, a diffusione l’uno nazionale e l’altro locale.

La Corte di Appello di Palermo specifica che l’oggetto del giudizio è costituito dai diritti individuali degli utenti del servizio idrico del Comune di Messina, asseritamente lesi dalla mancata erogazione dello stesso dal 24 ottobre al 3 novembre 2015, ed inoltre fissa il termine perentorio di centoventi giorni, decorrente dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo di uno dei soggetti reclamanti, andranno depositati nella Cancelleria del Tribunale ordinario di Palermo.

Le parti vengono rimesse innanzi al Tribunale ordinario di Palermo per la prosecuzione del giudizio, assegnando alle stesse il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per provvedere a tale adempimento. Vengono condannati Amam e Generali Italia Spa al rimborso, ai reclamanti, delle spese della relativa fase del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.

Si dispone infine che l’ordinanza de qua venga comunicata dalla Cancelleria al Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di sua competenza previsti dal 9° comma dell’art. 140 bis del Codice del consumo.

Ordinanza (pdf)

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