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Nel ricorso in appello proposto dalla Società GPR Media srl per la riforma della sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Terza, n. 2814/2020, pubblicata il 3.3.2020, per l’annullamento dei seguenti atti:

sul il ricorso introduttivo: previa declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, c. 163 della L. 208/15 e del DPR 146/17 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20.10.2017 ed epigrafato “Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali” compresa la modulistica allegata: del DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.2017; del presupposto D.P.R. n. 146/2017 epigrafato: “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, le relative tabelle allegate nn. 1 e 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 in data 12 ottobre 2017; ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto;

sul ricorso per i primi motivi aggiunti: del Decreto Direttoriale prot. 58806 del 1.10.2018 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 del decreto del DPR n. 146/17 come riportati negli allegati A e B anch’essi impugnati; degli allegati A (graduatoria definitiva) e B (Importi spettanti) al Decreto Direttoriale prot. 58806 del 1.10.2018 di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto tra i quali anche il Decreto Direttoriale prot. 45870.12.07.18 unitamente agli elenchi ad esso allegati; il Decreto Direttoriale prot. 46044 del 13.7.2018; la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.18 non conosciuta; la relazione istruttoria 45823 del 12.7.18 non conosciuta; la nota n. 53504 del 4.9.2018;

sul ricorso per i secondi motivi aggiunti: del Decreto Direttoriale prot. 14060 del 25.2.2019 con il quale, ad integrazione del decreto direttoriale 1.10.2018, si approva la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 del D.P.R. n.146/2017, e si autorizza la liquidazione di un secondo acconto nella misura del 40 % alle suddette emittenti, oltre di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connessi anche se non conosciuto; del Decreto Direttoriale prot. 24080 del 9.4.2019 con il quale il Ministero dello sviluppo economico approva la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale, la graduatoria definitiva e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 del DPR 146/2017 come riportati negli allegati A e B anch’essi impugnati; degli allegati A (graduatoria definitiva) e B (Importi spettanti fascia A - fascia B) al Decreto Direttoriale prot. 24080 del 9.4.2019 di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto tra i quali anche il Decreto Direttoriale prot. 79371 del 20.12.2018 unitamente agli elenchi ad esso allegati e la relazione istruttoria prot. n. 22575 del 3.4.2019;

il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1205/2022, pubblicata il 18.2.2022, ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la parte ricorrente alla notificazione del ricorso in appello della sentenza impugnata e del ricorso di primo grado per pubblici proclami con comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

In esecuzione della suddetta Ordinanza del Consiglio di Stato si pubblicano i seguenti atti:

 

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